Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 29 settembre 2023 del MIMIT, è diventato operativo il sistema informatico relativo al nuovo obbligo di comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle imprese, alla luce di quanto disposto dal DM 55/2022 ed in attuazione delle previsioni comunitarie recepite dal D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio.
La disposizione in esame ha introdotto specifici termini entro cui effettuare la comunicazione obbligatoria, individuando l’11 dicembre 2023 quale ultima data utile, al fine di evitare l’irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie.
In tal sede giova ricordare che i soggetti tenuti all’obbligo di comunicare la titolarità effettiva sono:
Al fine di una comunicazione conforme alla titolarità effettiva, sono state precisate anche le modalità di individuazione della stessa, differenziando il criterio in base alla natura dell’ente attenzionato.
Nell’ambito delle Società, opera una modalità di individuazione scalare:
Diversamente, nel caso di persone giuridiche private devono essere indentificati e comunicati i fondatori, i beneficiari e i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Infine, per quanto concerne i trust e gli istituti giuridici affini, qualora oltre al costituente e al fiduciario fossero presenti altri soggetti (ad esempio, guardiani, beneficiari), tutti devono essere comunicati quali titolari effettivi.
Nel caso specifico del mandato fiduciario, fin dall’entrata in vigore dell’obbligo comunicativo, autorevole dottrina nonché le principali realtà fiduciarie hanno sollevato importanti questioni interpretative circa l’assoggettamento del mandato fiduciario di tipo germanistico alla disciplina dei titolari effettivi.
Più nel dettaglio, il mandato fiduciario di stampo c.d. “germanistico” non comporta la spoliazione della titolarità dei beni affidati in amministrazione, ma soltanto il riconoscimento della legittimazione in capo alla fiduciaria a esercitare per conto (o anche in nome e per conto) del fiduciante i poteri di amministrazione, tale per cui non si ravvisa alcuna affinità al Trust.
Pertanto, posto che la disciplina nazionale estende l’obbligo anche ai soggetti cd. “affini al trust” senza null’altro specificare, l’aver ricompreso il mandato fiduciario germanistico nell’ambito applicativo della norma risulta privo di ogni tipo di fondamento, in ragione, appunto, della sostanziale differenza ravvisabile tra il negozio fiduciario del Trust e la cd. fiducia germanistica.
Alla luce di quanto precisato, su ricorso di alcune società fiduciarie, la quarta sezione del TAR Lazio ha emesso l’Ordinanza 8083/2023 con la quale ha sospeso l’obbligo di comunicazione relativo a tutti i soggetti coinvolti e, al contempo, ha rinviato la trattazione nel merito al 27.03.2024.
Più nel dettaglio, le censure sollevate in sede di ricorso riguardano ragioni distinte ma concorrenti, ovvero:
Considerata la sospensione dell’efficacia del provvedimento da parte del Giudice amministrativo, pertanto, il quadro attuale normativo risulta ancora incerto.
Nonostante ciò, dalle informazioni fornite dalla Camera di Commercio, è emerso che – pur risultando sospesa la procedura di comunicazione del titolare effettivo- molti soggetti hanno continuato a trasmettere le comunicazioni in merito alla titolarità effettiva.
Resta comunque sospesa l’attività sanzionatoria nei confronti di chi non ha, entro il termine originario, non ha adempiuto all’obbligo di comunicazione.
Questo articolo è a cura di Ismael Bourkab e Lorenzo Portolano del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.
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