La delega di riforma fiscale è legge: in attesa dei decreti attuativi

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Il Governo italiano si è posto l’ambizioso obiettivo di procedere ad un riordino della materia tributaria codificando le nuove norme in un apposito codice unitario.

La legge delega di riforma fiscale (legge n. 111/2023) necessita di una serie di interventi su tutti gli aspetti che regolano la tassazione delle persone fisiche. Infatti, oltre a una serie di principi e linee guida che costituiscono lo scheletro della riforma, si interverrà anche sulle singole tipologie di reddito con interventi mirati.
 
 

Contenuti ed oggetto di revisione

La legge delega contiene numerosi spunti di revisione del sistema fiscale nazionale, in particolare:
 
  • sul piano internazionale: garantire la revisione della disciplina della residenza fiscale in modo che risulti coerente con la migliore prassi internazionale e con le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia;
  • per quanto riguarda l’IRPEF: si prevede una revisione del sistema di imposizione che mira ad una graduale riduzione attraverso il riordino di aliquote e scaglioni di reddito, di deduzioni, detrazioni e crediti di imposta, estendendo la c.d. no tax area ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi di pensione;
  • per le imprese in regime di contabilità ordinaria: ci sarà la facoltà di avvalersi di un’imposta proporzionale simile all’IRES in luogo del metodo progressivo;
  • i decreti delegati dovranno introdurre una speciale forma di cooperative compliance con possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. In caso di certificazione e salvo condotte fraudolente o simulate, sono previste: (i) l’ulteriore riduzione, fino all’eventuale esclusione, delle sanzioni per i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente; (ii) la riduzione di almeno due anni dei termini per l’accertamento;
  • si prevede poi l’esclusione delle sanzioni penali tributarie con riguardo al reato di dichiarazione infedele, qualora il contribuente abbia tenuto comportamenti collaborativi e abbia comunicato preventivamente l’esistenza dei relativi rischi fiscali;
  • relativamente al contenzioso, rileva il divieto di produzione di documenti nuovi in appello, l’impugnabilità delle ordinanze cautelari, il rafforzamento della conciliazione e la previsione (a oggi mancante) sulle conseguenze delle irregolarità telematiche;
  • le sanzioni, sia amministrative sia penali, saranno riviste alla luce della proporzionalità e della reale offensività della condotta, attribuendo, in alcune circostanze, effetto tributario al giudicato penale assolutorio.

Tempistiche di attuazione

La riforma fiscale dovrà essere attuata nel rispetto delle tempistiche indicate nell'art. 1 e nell'art. 19 del Ddl., che si riepilogano:

  • entro 12 mesi dall'entrata in vigore, mediante l’adozione di uno o più decreti di riordino delle disposizioni che regolano il sistema fiscale;
  • entro 24 mesi dall'entrata in vigore, l’approvazione di uno o più decreti recanti la revisione del sistema;
  • entro 24 mesi dall'entrata in vigore, il Governo potrà, eventualmente, adottare disposizioni correttive e integrative;
  • entro 12 mesi dall’adozione dell'ultimo dei decreti, il Governo è delegato ad attuare il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario in un codice unitario.
Nelle prossime settimane, seguiranno appositi focus su tematiche specifiche oggetto di intervento da parte dell’Esecutivo.
 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Lorenzo Portolano e Alessandro Pace del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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