Italia: introduzione dell’operazione di scissione mediante scorporo

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Dando attuazione alla Direttiva Europea 2019/2121 emanata a livello europeo per modificare la precedente Direttiva 2017/1132 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, con l’approvazione del DLgs. 2 marzo 2023 n. 19 è stato introdotto nel Codice Civile l’articolo 2506.1 recante la disciplina della nuova operazione di scissione con scorporo.
 
Tale operazione sebbene inserita nella parte del Codice Civile disciplinante le operazioni straordinarie presenta, tuttavia, elementi tipici dell’operazione di conferimento di beni; per tale ragione, nel prosieguo, nel delinearne la relativa disciplina civilistica si cercherà di porre in risalto questa sua natura “ibrida”, per poi soffermarsi su alcune considerazioni relative al possibile (ma non ancora specificatamente normato) trattamento fiscale.
 

Inquadramento civilistico: la disciplina contenuta nel nuovo articolo 2506.1

Dalla definizione riportata nel nuovo articolo 2506.1 della scissione mediante scorporo come l’operazione mediante cui “una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote (...) continuando la propria attività” sono evincibili le principali caratteristiche dell’operazione in commento e nello specifico come:
 
  • tale operazione, al contrario delle altre forme di scissione finora previste ed in maniera più simile all’operazione di conferimento, prevede che le quote/azioni delle società beneficiarie siano, al pari dell’operazione di conferimento, assegnate direttamente alla società scissa e non ai soci della stessa;
  • oggetto di scorporo possono essere non solo aziende/rami di esse, ma anche singole attività e passività: in questo senso, d’ora in avanti, laddove si intenda procedere con l’estrazione di patrimonio (aziende o singoli beni che siano) a vantaggio di una (o più) società beneficiarie, la società scorporanda potrà indifferentemente realizzarlo non più solo con l’operazione di conferimento ma anche tramite scissione;
  • ad esito dello scorporo la società scorporanda deve continuare a svolgere la propria attività: questo significa che l’operazione di scorporo dovrà/potrà riguardare solo una parte (anche ampia) del patrimonio della società scorporanda mentre, laddove l’intento sia quello di trasferire tutto il patrimonio, l’unica operazione (ancora) percorribile rimanga quella di conferimento;  
  • beneficiario dello scorporo deve essere necessariamente una o più società di nuova costituzione: laddove, quindi, l’estrazione di patrimonio voglia essere effettuata a vantaggio di una società beneficiaria preesistente, l’operazione di conferimento rimane l’unica percorribile laddove lo si voglia effettuare in maniera “diretta”.
L’inserimento dell’articolo in commento è stato, inoltre, accompagnato da ulteriori previsioni finalizzate a semplificare, rispetto all’“ordinaria” operazione di scissione, gli aspetti procedurali/adempimenti richiesti in fase di esecuzione; sebbene anche in caso di scorporo sia prevista la redazione del progetto di scissione, riportante la descrizione puntuale dei componenti di patrimonio/rapporti giuridici che si intendono trasferire, non trovano, invece, applicazione le norme previste in tema di redazione della situazione patrimoniale della società scorporanda, della relazione che giustifichi dal punto di vista giuridico/economico il progetto di scissione e della relazione dell’esperto sulla congruità del rapporto di concambio.
 
Da ultimo occorre opportunamente segnalare come in fase di recepimento della Direttiva (e come fra l’altro pure suggerito da parte della stessa), l’art. 51 del D.Lgs 19/2023 ha esteso l’applicabilità della nuova norma, a far data dal 22 marzo 2023, anche in ambito domestico, potendo così legittimamente effettuarsi operazioni di scissione con scorporo che vedano coinvolte unicamente società domestiche.
 
 

Inquadramento fiscale: quale disciplina applicabile?

È sul versante fiscale che la sottolineata natura ibrida dell’operazione in commento crea maggiormente dubbi dal momento che nel vigente quadro normativo, in assenza di una specifica normativa ovvero (ancora) di chiarimenti in materia da parte dell’Amministrazione finanziaria, non risulta pacifico se debba trovare applicazione il trattamento fiscale riservato alle operazioni di scissioni, caratterizzato da una sostanziale neutralità fiscale ai fini delle imposte dirette, ovvero quella prevista per le operazioni di conferimento, di regola, invece, imponibili (salvo specifiche fattispecie). Come sottolineato da parte della dottrina in fase di primo commento, essendo stata specificatamente introdotta come operazione alternativa a quella di conferimento per l’effettuazione del trasferimento anche di singoli beni/attività, all’operazione di scissione mediante scorporo dovrebbe trovare pienamente applicazione il regime fiscale tipico delle operazioni di scissione; un ulteriore postulato di questa “equipollenza” dell’operazione di scissione mediante scorporo rispetto a quella del conferimento dovrebbe risiedere che la scelta tra scorporo e conferimento non dovrebbe dare luogo a fenomeni di abuso di cui all’art. 10-bis della L. n. 212/2000 ma rientrare nell’alveo della libertà di scelta del contribuente fra operazioni aventi “pari dignità” (sebbene comportanti un carico fiscale differente).
 
 

Conclusioni

L’introduzione di tale nuova operazione nell’ambito dell’ordinamento italiano è da accogliere in maniera assolutamente positiva dal momento la stessa sembra essere una soluzione molto appetibile (e “snella”) laddove si intenda porre in essere un operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata alternativamente alla costituzione di sub-holding ovvero al subentro di eventuali nuovi soci circoscritto unicamente a quella parte di business oggetto di scorporo in capo alla beneficiaria neocostituita. La fruibilità di tale nuova operazione, tuttavia, passerà inevitabilmente dalla conferma, tramite intervento legislativo o di prassi, che chiarifichi la relativa disciplina fiscale, ponendo il ricorso alla stessa, quale legittima alternativa al conferimento, al di fuori da ogni possibile contestazione in chiavi anti-abuso da parte dell’Amministrazione finanziaria.
 

Fidinam può aiutarti
Questo articolo è a cura di Luca Guidotti , Procuratore, del Centro di competenza fiscale internazionale di   Fidinam & Partners .
 
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