Capitale in valuta estera funzionale per l’imposta su utile e capitale

Novità Fidinam & Partners Consulenza fiscale
 
Dal 1° gennaio 2023, il capitale azionario o sociale di una società può, a determinate condizioni, essere espresso nella valuta estera più importante per la sua attività operativa e non deve più essere denominato esclusivamente in franchi.
 
La sterlina britannica, l'euro, il dollaro americano e lo yen sono considerate valute estere ammesse secondo l’ordinanza del Registro di commercio.
 
Se il capitale azionario o sociale è espresso in una valuta estera, la stessa valuta deve essere utilizzata per la contabilità e la presentazione dei conti.

Riscossione dell'imposta sull’utile e sul capitale in franchi

La riscossione dell'imposta sull’utile e dell'imposta sul capitale continua, tuttavia, a essere effettuata in franchi.

Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, l’utile netto imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso medio delle divise (vendita) durante il periodo fiscale.

Tasso di conversione in caso di chiusura dei conti per un periodo inferiore o superiore a un anno

 
L'utile netto deve essere convertito in base al tasso di cambio medio (vendita) del periodo fiscale. In questo modo si tiene conto del fatto che l'utile viene conseguito durante un periodo determinato, ossia durante il periodo fiscale. In caso di assoggettamento fiscale inferiore all'anno, si applica il tasso di cambio medio della durata del periodo fiscale inferiore a un anno. Ad esempio, se l'assoggettamento fiscale dura nove mesi, è determinante il tasso di cambio medio di questi nove mesi.

Per la conversione del capitale proprio si utilizza il tasso di cambio (vendita) alla fine del periodo fiscale. Ciò vale anche in caso di assoggettamento fiscale inferiore all'anno.

Va altresì ricordato che a far data del 1° ottobre 2009 la Conferenza Svizzera delle imposte ha analizzato il trattamento fiscale delle differenze derivanti dal passaggio dalla valuta funzionale alla valuta di presentazione dei conti (vedi anche sentenza 2C_897/2008). Questa giurisprudenza in materia di differenze di conversione non dovrebbe essere mutata.

Fidinam può aiutarti
Questo articolo è a cura di Giuseppe Lerose, Esperto in fiscalità, Head of M&A Tax, Associate Partner di Fidinam & Partners
  
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