Rientro dei cervelli e decreto crescita: aumentano le agevolazioni

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Il Governo italiano, con l’approvazione del D.L. 30.4.2019 n.34 (cd. “Decreto crescita”) entrato in vigore in data 1° maggio 2019, ha apportato importanti modifiche concernenti le agevolazioni fiscali per stranieri in Italia. Nello specifico, le modifiche riguardano i due regimi di favore riservati ai lavoratori, subordinati e non, che decidono di trasferire la residenza fiscale nel territorio italiano.

Più precisamente, le modifiche normative hanno interessato:

  • l’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 avente ad oggetto il regime fiscale di vantaggio dei c.d. impatriati e
  • l’art. 44 del D.L. 78/2010, il quale regolamenta il rientro in Patria dei ricercatori e dei docenti (c.d. rientro dei cervelli).

Regime degli impatriati

Con l’introduzione del D.Lgs. 147/2015, il Legislatore italiano aveva, fin dal principio, tentato di attrarre sul proprio territorio lavoratori altamente specializzati concedendo ai medesimi un’importante detassazione dei redditi conseguiti in Italia.

In verità, però, il testo normativo originario presentava numerosi paletti che rendevano di difficile applicazione il regime fiscale in questione e, parimenti, escludevano numerosi possibili fruitori dall’agevolazione a causa di alcune limitazioni troppo stringenti.

Al fine di eliminare le distorsioni normative previgenti, il D.L. cd. Crescita ha apportato numerose semplificazioni a tale regime, eliminando innanzitutto ogni riferimento all’attività lavorativa espletata ed estendendone, in tal modo, l’accesso a tutti i lavoratori dipendenti o, addirittura, autonomi.

Ad oggi, a seguito dell’introduzione delle modifiche normative, il reddito da lavoro dipendente, assimilato e/o autonomo conseguito da una persona fisica che trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 917/1986 a partire dal 2020, verrà esentato nella misura del 70% dell’ammontare complessivo.

È espressamente prevista l’estensione di tale beneficio anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Per poter godere di tale agevolazione, è necessario che:

  • i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni (si rammenta che, prima delle modifiche, il periodo di permanenza all’estero era invece di 5 anni);
  • l’attività lavorativa venga prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Tali misure di favore si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza in Italia e per i quattro periodi successivi.

Per quanto concerne la durata di tale agevolazione, in presenza di particolari condizioni del lavoratore (come ad esempio, l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia o la presenza sino a due figli minorenni o a carico), l’accesso al regime agevolativo può essere prorogato per ulteriori cinque anni. In tal caso, i redditi soprarichiamati, nei successivi cinque periodi d’imposta, verranno esentati nella misura del 50% del loro ammontare.

Vi è inoltre da segnalare che le esenzioni di cui sopra sono ancora più consistenti ove si scegliesse di risiedere in una delle regioni del Sud Italia. Difatti, la percentuale di esenzione del reddito si innalza al 90% nel caso in cui il soggetto trasferisca la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Per quanto riguarda i requisiti per l’accesso al regime, le modifiche normative hanno il merito di aver ampliato la platea dei soggetti che possono godere delle esenzioni fiscali: dal 1° Maggio 2019 possono accedere alla nuova versione dell’agevolazione anche i cittadini italiani non iscritti all’AIRE e rientrati in Italia a partire dal 1° gennaio 2020, purché nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Con le modifiche apportate dal “Decreto crescita”, il Legislatore ha posto fine ad un tema particolarmente dibattuto in passato, relativo all’iscrizione al registro AIRE, considerato- dalla vecchia normativa- requisito dirimente per poter accedere al regime di favore riservato agli impatriati. Oggi, invece, per espressa volontà legislativa, la mancata iscrizione al registro degli italiani residenti all’estero non è più una causa ostativa, ma prevarrà l’acquisizione della residenza estera secondo i dettami delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Regime di favore per il rientro di ricercatori e docenti

Parallelamente alle modifiche apportate al regime degli impatriati, il Legislatore interviene anche in materia di misure agevolative riservate ai docenti ed ai ricercatori che decidono di trasferire la propria residenza in Italia a partire dal 2020.

Ai fini delle imposte sui redditi, il D.L. 34/2019 prevede l’esenzione del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all’estero per almeno due anni continuativi.

La durata delle disposizioni agevolative è stata estesa dai 4 ai 6 anni. Il Legislatore dispone, infatti, che il regime di favore si applica a partire dall’anno d’imposta in cui il ricercatore o il docente trasferisce la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 917/1986 e per i cinque anni d’imposta successivi.

Anche in questo caso, la validità del beneficio può estendersi a sette, dieci o dodici periodi d’imposta successivi al trasferimento di cui sopra, al ricorrere di specifiche situazioni (come ad esempio, numero di figli minorenni o a carico ovvero l’acquisto di un immobile residenziale in Italia).

Possono inoltre accedere a tali agevolazioni i docenti ed i ricercatori italiani non iscritti all’AIRE e rientrati in Italia a partire dal 1° gennaio 2020, purché residenti in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento. Anche per questa agevolazione, come nel caso del regime degli impatriati sopra richiamato, il Legislatore ha eliminato qualsiasi riferimento preclusivo per i non iscritti all’Aire, ampliando anche in questo caso il novero dei soggetti cui si applica il regime fiscale di vantaggio.

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