Quali sono le agevolazioni fiscali per le persone fisiche che trasferiscono la residenza nel Bel Paese o chi ritorna come "impatriato"?
periodi d'imposta di permanenza all'estero almeno, per accedere al Regime degli Impatriati
giorni di permanenza in Italia per la residenza fiscale in Italia
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La residenza fiscale italiana viene individuata sulla base di quattro fattori considerati reciprocamente alternativi. Le persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio italiano sono soggette a tassazione per i redditi ovunque prodotti (Italia o estero), ma è possibile procedere all'utilizzo di un regime fiscale agevolato esclusivamente per i redditi di fonte estera.
Nella versione legislativa ad oggi vigente (post modifica della disciplina ad opera del DLgs 209/2023), si prevede un regime fiscale di vantaggio (in termini di detassazione parziale dei redditi prodotti in Italia) volto ad incentivare il rientro di cittadini italiani che hanno lavorato all’estero negli ultimi anni nonché il trasferimento ex novo di cittadini stranieri in Italia.
Nell’ottica di attrarre capitale umano qualificato in Italia, l’art. 44 del D.L. 78/2010, come modificato dall’Art. 5 del D.L. 34/2019 (noto anche come “Decreto Crescita”), prevede specifiche agevolazioni per i docenti ed i ricercatori universitari residenti all’estero che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
L’art. 24-bis del TUIR prevede un regime opzionale (cd. Res non dom) di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero per le persone fisiche (e per i loro familiari) che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
L’art. 24-ter del TUIR prevede l’applicazione, su opzione, di una flat tax del 7% sui redditi esteri delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che intendono trasferire la propria residenza nel Mezzogiorno d’Italia.
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