Il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato il decreto legislativo che recepisce la Direttiva UE 2023/2226, anche nota come “DAC 8”, incentrata sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale.
L’intervento normativo si inserisce nel più ampio quadro dello scambio di informazioni fiscali tra l’Italia e gli altri Paesi dell’Unione europea, finalizzato all’acquisizione di dati rilevanti per il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale transfrontaliera.
Allo stato attuale, lo scambio tra Stati può avvenire:
La DAC 8, in vigore dal 1° gennaio, amplia lo scambio automatico di informazioni fiscali ai pochi varchi non ancora presidiati mediante la creazione del Registro Unico dell’UE che riceverà e centralizzerà tutte le informazioni fiscali dei residenti nell’Unione rilevanti per lo scambio “ampliato”.
Sarà, dunque, possibile per le Amministrazioni finanziarie europee consultare un database centrale in cui riscontrare informazioni sui propri contribuenti, ovunque risiedano.
La Direttiva in analisi presenta un percorso graduale con introduzione progressiva di varie misure volte a rendere lo scambio informatico sempre più integrato.
In particolare:
Ciò posto, la recente evoluzione normativa intende rafforzare lo scambio automatico di informazioni fiscali attraverso un utilizzo più esteso e strutturato del numero di identificazione fiscale.
Entro il 2030, il NIF è destinato a diventare l’elemento centrale per collegare redditi, operazioni e posizioni fiscali nell’Unione europea, assumendo di fatto la funzione di identificatore fiscale comune.
Merita particolare attenzione la trasparenza in materia di cripto-attività, con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 dello scambio automatico obbligatorio introdotto dalla DAC 8.
Gli Stati UE hanno introdotto molteplici normative in materia di asset digitali, ma la natura e l’utilizzo transnazionale rendono spesso difficile l’identificazione, il controllo e l’assoggettamento ad imposizione.
Più nel dettaglio, i prestatori di servizi per le criptoattività e i gestori che effettuano operazioni di scambio o trasferimento per conto degli utenti saranno tenuti:
L’Amministrazione finanziaria dovrà poi trasmettere questi dati agli altri Stati membri e ricevere quelli provenienti dalle Autorità estere.
Il nuovo regime prevederebbe anche l’istituzione di un apposito registro relativo alle informazioni dei gestori di criptoattività con obbligo di comunicazione.
Il rafforzamento dello scambio di informazioni in ambito UE condurrebbe inevitabilmente verso un sistema di tracciabilità più ampio ed integrato delle posizioni fiscali transfrontaliere.
In altri termini, i contribuenti con redditi, patrimoni o investimenti in altri Stati membri dovranno quindi confrontarsi con controlli incrociati più efficaci.
In questo scenario, la coerenza e l’accuratezza delle informazioni dichiarate diventerebbero centrali, poiché eventuali inesattezze o omissioni potrebbero essere rilevate con maggiore facilità e comportare conseguenze più onerose rispetto al passato.
Un approccio attento alla compliance non rappresenta quindi un mero adempimento formale, ma uno strumento essenziale di tutela, volto a prevenire contestazioni e potenziali sanzioni.
Questo articolo è a cura di Lorenzo Portolano e Federico Vecchiattini del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.
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