Le sospensioni dei termini previste dal Decreto Cura Italia

Pubblicazioni Fidinam Italia Covid-19

Tra le misure a sostegno economico di imprese e famiglie approvate dal Decreto Cura Italia (D.L. del 17/03/2020 n.18) per far fronte all’emergenza pandemiologica Coronavirus, rivestono un’indubbia importanza quelle relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali nonché al differimento dei termini di pagamento degli atti di riscossione.

Nel dettaglio, l’art. 62 del Decreto Cura Italia prevede una generica sospensione di tutti gli adempimenti tributari la cui scadenza originaria era fissata nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti sono prorogati al 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

La sospensione degli adempimenti

In concreto, gli adempimenti oggetto dell’art. 62 sono quelli relativi all’invio della dichiarazione annuale IVA (in scadenza il 30 aprile), alla presentazione degli elenchi riepilogativi (c.d. Intra), al c.d. esterometro nonché alle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre 2020.

La sospensione, a ben vedere, è solo parziale: infatti, non vengono ricompresi dalla norma in parola adempimenti quali le certificazioni uniche (in scadenza il 31 marzo) e tutte le comunicazioni collegate al 730 precompilato tra cui, ad esempio, le comunicazioni per la fruizione del c.d. ecobonus e quelle relative a spese mediche e veterinarie.

Termini di versamento

Sul fronte dei termini di versamento delle imposte, sempre l’articolo 62 prevede, per le imprese e per i lavoratori autonomi, nel periodo intercorrente dall’8 al 31 marzo, lo stop dei pagamenti di contributi previdenziali e assistenziali, delle ritenute alla fonte da applicare sui redditi di lavoro autonomo e assimilato e dell’IVA.

Tali versamenti andranno effettuati, senza sanzioni, entro il 31 maggio 2020 (leggasi il 1° giugno, dato che il 31 maggio è domenica), o con rateazione (per un massimo di 5 rate mensili) a decorrere dal prossimo mese di maggio.

Chi può beneficiare della sospensione dei termini di pagamento?

A tale sospensione potranno accedere imprese e professionisti che non abbiano superato i 2 milioni di euro di ricavi o compensi nel 2019 nonché imprese e professionisti con domicilio fiscale nelle cc.dd. Zone Rosse (come individuate espressamente dal comma 3 dell’art. 62: province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza) a prescindere dal totale dei ricavi registrati o dei compensi percepiti nel precedente periodo di imposta.

La sospensione dei termini: quali conseguenze?

Alla norma in commento va certamente riconosciuto il pregio di non gravare con adempimenti e versamenti fiscali su imprese e professionisti in un momento considerevolmente complicato come quello che ci stiamo trovando ad affrontare.

Tuttavia non può non preoccupare la circostanza per cui i versamenti e gli adempimenti ora sospesi andranno ad aggravare il periodo di giugno, mese in cui vengono ordinariamente affrontati altri “impegni” fiscali, rischiando così che le anzidette misure incidano pesantemente sulle capacità finanziaria dei contribuenti italiani.  

Oltre a quanto appena esposto, il Decreto ha previsto ulteriormente:

  • la sospensione dei pagamenti dei carichi affidati all’agente della riscossione e
  • la sospensione di tutti i procedimenti tributari in essere.

Al riguardo, l’art. 68 laconicamente prevede che i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché degli avvisi di accertamento, con scadenza nel periodo ricompreso tra l’8 marzo e il 31 maggio, “devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. Detti versamenti dovranno essere eseguiti entro il 30 giugno 2020.

Tuttavia, con le FAQ rese disponibili lo scorso 20 marzo dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, è stato chiarito che il pagamento delle cartelle di pagamento potrà comunque beneficiare di rateazione su richiesta del contribuente.

I procedimenti tributari

Per quanto riguarda invece i procedimenti tributari, l’art. 83 del Decreto prevede che i termini processuali (compresi dunque quelli per la proposizione dei ricorsi di primo grado) sono sospesi dal 9 marzo al 15 aprile, riprendendo a decorrere dal 16 aprile 2020.

Il differente arco temporale previsto per i versamenti rispetto all’attivazione del procedimento tributario ha non poche conseguenze.

Invero, da una prima lettura delle norme in esame, il versamento delle somme richieste con gli atti provvisoriamente esecutivi sembrerebbe sospeso fino al 31 maggio mentre il termine per la proposizione del ricorso comincerebbe nuovamente a decorrere dal 16 aprile. La discrasia tra le due norme ha spinto l’Amministrazione finanziaria ad intervenire per chiarirne la portata.

Ed infatti, il 20 marzo scorso l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 5/E/2020 nella quale ha precisato che gli accertamenti esecutivi sono atti contenenti l’intimazione ad adempiere al versamento di quanto riportato nell’atto entro il termine per la proposizione del ricorso avverso il medesimo atto, decorso il quale, nei 30 giorni successivi, si procede con l’affidamento del carico all’agente per la riscossione delle relative somme.

Ebbene, secondo l’impostazione indicata dall’Agenzia delle Entrate, agli accertamenti esecutivi si applica esclusivamente la disposizione ex art. 83 sia con riguardo ai versamenti delle somme in essi contenuti sia con riguardo alla proposizione del ricorso avverso gli stessi e ciò in ragione della coincidenza dei due termini per espressa previsione normativa.

L’Amministrazione finanziaria pertanto esclude espressamente che a tali atti possa applicarsi l’art. 68: alla base di tale impostazione vi è che quest’ultima norma debba trovare applicazione esclusivamente a seguito dell’affidamento dell’atto all’agente della riscossione in quanto rubricata, appunto, “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Alla luce di ciò, a rientrare nell’alveo della sospensione di cui all’art. 68 sarebbero gli atti cc.dd. impoesattivi secondari, ma non solo.

Infatti, il terzo comma di tale articolo prevede il differimento dopo il 31 maggio 2020 sia del termine di versamento originariamente previsto per il 28 febbraio 2020 della c.d. rottamazione ter sia del termine del 31 marzo 2020 relativo alla definizione agevolata c.d. saldo e stralcio.

Quanto alla rottamazione ter, con riguardo alla rata con scadenza prevista a maggio, nelle richiamate FAQ l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha confermato il regolare pagamento non avendo il Decreto previsto alcun differimento di tale scadenza.

Pertanto, il contribuente dovrà pagare regolarmente la rata entro il 31 del mese di maggio al fine di non perdere i benefici derivanti dalla rottamazione.

Fidinam Italia

Fidinam Italia è a disposizione delle imprese per supportarle in questa delicata fase. I nostri consulenti sono volentieri a vostra disposizione per fornirvi assistenza professionale o anche solamente scambiare un’opinione nella decisione di richiesta dei diversi provvedimenti. Contattateci per una consulenza.

 

Non perderti nulla! Iscriviti alla newsletter: