In Svizzera le imposte di successione e di donazione sono di competenza cantonale, i quali possono estendere il diritto di imposizione ai loro Comuni. Esse non sono armonizzate a livello federale e ogni Cantone è libero – entro i limiti posti dalla costituzione e dal diritto federale – di ideare e strutturare queste due imposte nella maniera che ritiene più consona.
In Ticino è il solo Cantone che può prelevare le imposte di successione e di donazione. Tali imposte vengono prelevate al momento del verificarsi degli eventi previsti dalla legge tributaria cantonale.
L’imposta di successione colpisce le devoluzioni di beni e diritti in seguito al decesso di una persona (vedasi casi di successione legittima o per testamento o per contratto successorio, donazioni per causa di morte, determinati versamenti di prestazioni assicurative in capitale). Il diritto di tassare spetta al Canton Ticino quando il “de cuius" (persona defunta la cui eredità è oggetto di successione) aveva il domicilio o la dimora fiscali nel Cantone (assoggettamento illimitato) oppure quando la successione si è aperta nel Cantone, oppure in caso di assoggettamento limitato (vale solo per alcuni elementi della successione, vedi ad esempio immobili o stabilimenti d’impresa situati nel Cantone).
L’imposta di donazione colpisce invece le liberalità tra vivi, ovvero i trasferimenti senza una controprestazione (animus donandi). Non si intendono solo le liberalità convenute in contratti di donazione veri e propri, bensì anche quelle in altri tipi di contratti (vedi ad es. contratto misto o simulato) o atti giuridici (vedi ad es. regali, beneficenza, condono di debiti).
Il diritto di tassare spetta al Canton Ticino quando il donante vi ha il domicilio o la dimora al momento del trasferimento (donazione), quando vengono donati immobili situati nel Cantone, quando un donatario con domicilio o dimora fiscale nel Cantone riceve beni mobili da un donante domiciliato all’estero e quando vengono donati stabilimenti d’impresa siti nel Cantone.
Si basa su 3 criteri fondamentali:
La Riforma fiscale ha rivisto alcune aliquote e riposizionato alcuni gradi di parentela in considerazione delle nuove tipologie di famiglie allargate. Particolarmente degno di nota è la nuova aliquota per i concubini (cosiddetti partner consensuali). Anche i figli del partner, nipoti e pronipoti affini, come pure affiliati/affidatari potranno beneficiare di importanti riduzioni dell’aliquota.
Con la Riforma si allinea il Ticino alla media svizzera, si semplifica le procedure e si introducono nuovi strumenti di pianificazione successoria. Molte figure che prima erano tassate quali “non parenti” potranno beneficiare di aliquote ridotte (la nuova aliquota massima sarà del 35% anziché del 41%).
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Fonte: Novità Fiscali N.7 luglio 2025 (Autori: Anna Maestrini, Mattia Carugati)