L’ambito soggettivo ed oggettivo
Lo stralcio delle sanzioni e degli interessi potrà essere fatto valere, per mezzo di apposita istanza, nel caso in cui il contribuente vanti debiti affidati all’Agente della riscossione, inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente rottamazione, dalla quale si è decaduti per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di rateazione.
Le posizioni debitorie devono essere ricomprese nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 (non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data di formazione del ruolo!), e devono avere ad oggetto:
- imposte e tributi di ogni genere;
- IVA;
- contributi INPS e INAIL;
- tributi ed entrate locali.
Le ultimissime novità
Non può sicuramente essere sfuggito al lettore più attento che la norma introduttiva della rottamazione delle cartelle prevedeva (i) come termine finale per poter aderire dell’agevolazione la presentazione delle domande entro il 30 aprile e (ii) la possibilità di rottamare solamente i carichi affidati agli agenti della riscossione.
Ad oggi, invece, grazie ad un doppio intervento legislativo è stata prevista:
- una proroga del termine finale al 30 giugno 2023 per poter presentare l’istanza al fine di aderire alla rottamazione quater;
- un’estensione agli enti territoriali della facoltà di ricorrere tanto allo stralcio automatico delle cartelle fino a mille euro quanto alla rottamazione quater.
La proroga dei termini
La proroga del termine al 30 giugno 2023 comporta, consequenzialmente, che la definizione dei ruoli potrà avvenire scegliendo tra:
- un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 (anziché 31 luglio 2023);
- un numero massimo di 18 rate consecutive con il versamento della prima e della seconda nelle date del 31 ottobre e del 30 novembre 2023.
L’estensione ai tributi comunali
L’estensione agli enti territoriali comporta, invece, la facoltà (ma non l’obbligo!) degli stessi di aderire al regime in oggetto.
Pertanto, il contribuente che abbia una posizione debitoria de qua, dovrà adoperarsi nell’accertare se il Comune di riferimento abbia aderito o meno al “regime della rottamazione”.
Una risposta definitiva a tale quesito la potrà avere verosimilmente tra sessanta giorni; termine entro cui gli enti territoriali sono tenuti ad emettere un provvedimento in cui disciplinano:
- numero di rate e relativa scadenza;
- modalità con cui il debitore manifesta la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- termini per la presentazione dell’istanza nella quale il debitore indica anche la richiesta di rateizzazione del debito;
- termine entro cui l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.