Regimi fiscali e residenza: le Convenzioni salvano l’agevolazione

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L’Italia è oggi una delle mete più ambite dai contribuenti ad alto reddito che intendono trasferire la propria residenza fiscale nel Bel Paese.

Tra le varie opzioni agevolative, emerge ad esempio il cd. regime Res Non Dom, di cui all’art. 24-bis del TUIR, che consente di assoggettare tutti i redditi esteri ad imposta sostitutiva pari a € 300.000. Un vantaggio rilevante nel panorama europeo, posto che lo storico regime inglese, analogo a quello italiano, è stato definitivamente abrogato.

 


Il requisito di accesso al regime italiano

Con particolare riferimento al regime italiano, l’accesso all’agevolazione presuppone la residenza fiscale estera precedente al trasferimento; requisito tanto semplice quanto insidioso. In particolare, ai fini di verificare l’effettiva residenza fiscale pregressa, deve essere considerata una pluralità di elementi e, tra questi, dettagli di natura formale, che ben potrebbero bastare a compromettere il beneficio.

In questi casi, la Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta tra lo Stato italiano e quello di precedente residenza del contribuente potrebbe risultare dirimente in quanto di rango sovraordinato rispetto alla normativa nazionale.

È ciò che ha confermato una recente sentenza di merito.


I regimi di attrazione e il nodo della residenza fiscale

Il presupposto dell’assenza di residenza fiscale, per un determinato numero di periodi d’imposta anteriori al trasferimento, accomuna le principali agevolazioni rivolte a chi trasferisce la propria in Italia, quali ad esempio:

  • il regime degli impatriati (art. 5 del D.Lgs. 209/2023);
  • il regime dei cd. neo-residenti (art. 24-bis del TUIR);
  • il regime per i titolari di pensione estera (art. 24-ter del TUIR).

Il legislatore ha però ancorato il giudizio sulla residenza pregressa ai soli criteri domestici, da valutare ai sensi dell’art. 2, co. 2, del TUIR, il quale presta particolare attenzione al cd. domicilio fiscale, inteso quale centro degli interessi personali e familiari.

Ciò posto, potrebbero sorgere perplessità proprio in relazione ai cittadini italiani che, nonostante abbiano vissuto diversi anni all’estero, abbiano inevitabilmente mantenuto collegamenti personali e familiari in Italia.

Oltre a ciò, ulteriori dubbi sorgerebbero riguardo a coloro che non hanno mai perfezionato gli adempimenti formali connessi al trasferimento all’estero, rimanendo di fatto iscritti anagraficamente in Italia e, per questo, residenti fiscalmente in Italia per presunzione assoluta, almeno sino al periodo d’imposta 2023.

 


Il primato delle Convenzioni e la svolta della giurisprudenza

Fermo quanto delineato, le Convenzioni vantano un rango sovraordinato rispetto alla norma interna, la quale troverebbe applicazione solo se più favorevole al contribuente (artt. 169 del TUIR e 75 del D.P.R. 600/1973). In particolare, l’art. 4 del Modello OCSE disciplina le cd. tie-breaker rules (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità), requisiti gerarchici atti a risolvere i conflitti di doppia residenza in favore di uno solo dei due Stati contraenti.

Pertanto, il contribuente potrebbe vedersi riconosciuta, proprio in applicazione della Convenzione, un’univoca residenza estera nel periodo esaminato, pur in presenza di criteri interni di segno contrario.

Sul punto, tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha mantenuto un orientamento restrittivo, attribuendo rilievo agli Accordi pattizi solo dove espressamente richiamati dal singolo regime. A ricondurre la questione ai principi sovranazionali è intervenuta la CGT di I grado di Vicenza, la quale - con la sentenza n. 34/2026 - ha riconosciuto a una contribuente l’accesso al regime dei neo-residenti nonostante la mancata iscrizione all’AIRE per il periodo oggetto di monitoraggio. Decisiva è stata la capacità di dimostrare, in forza della Convenzione applicabile, la prevalenza del radicamento estero.

 

 


L’importanza dell’approccio professionale

Per chi pianifica il trasferimento in Italia al fine di accedere ad uno dei regimi agevolativi, il messaggio è chiaro: un errore formale non preclude necessariamente l’accesso ai regimi di favore, purché il contribuente sia in grado di dimostrare l’effettiva residenza estera negli anni rilevanti, sfruttando proprio le norme pattizie.

In un sistema così complesso, affidarsi a professionisti esperti in fiscalità sia nazionale che internazionale può distinguere una pianificazione attenta e orientata ai benefici da un approccio superficiale che inevitabilmente espone il contribuente a verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria, con conseguenti sanzioni e recuperi d’imposta.

 


Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Egidio Bertolozzi e Lorenzo Portolano del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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