Il patto di famiglia è uno degli strumenti più utilizzati per programmare il passaggio generazionale dell'impresa. Oltre a consentire di anticipare gli effetti della successione, permette di beneficiare, a determinate condizioni, dell'esenzione dall'imposta di donazione.
Nel corso del 2026 queste condizioni sono state oggetto di un'interpretazione più rigorosa. La Corte di cassazione e l'Agenzia delle Entrate hanno chiarito che la maggioranza dei voti trasferita ai beneficiari non è di per sé sufficiente. Occorre verificare che il controllo acquisito sia effettivo e non neutralizzato da poteri che il disponente si riserva.
L'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 (TUS) esclude dall'imposta i trasferimenti di aziende, quote e azioni a favore dei discendenti e del coniuge, effettuati anche mediante patto di famiglia.
Per le partecipazioni in società di capitali l'esenzione è limitata alle partecipazioni con cui il beneficiario acquisisce il controllo ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. o integra un controllo già esistente. Il controllo deve inoltre essere mantenuto per almeno cinque anni, e l'impegno in tal senso deve essere dichiarato nell'atto.
La norma richiama quindi la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Il parametro di riferimento sono i diritti di voto, non la quota di capitale. L'esenzione può quindi spettare anche a chi riceve meno della metà del capitale, se le azioni trasferite esprimono la maggioranza dei voti. Può spettare anche in caso di trasferimento in comproprietà a più discendenti, purché i loro diritti siano esercitati da un rappresentante comune che disponga di tale maggioranza.
La vicenda esaminata dall'ordinanza n. 6616/2026 riguarda uno schema molto diffuso: la donazione ai figli della nuda proprietà dell'intero capitale di una S.r.l., con riserva di usufrutto al donante. L'atto attribuiva ai nudi proprietari il diritto di voto su tutte le materie, ad eccezione delle delibere sulla ripartizione degli utili, riservate all'usufruttuario insieme al diritto agli utili stessi.
La Corte ha escluso l'esenzione. Il controllo di diritto è qualificato come "una situazione di controllo maggioritario, che presuppone il potere di determinare l'esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso, non un potere circoscritto a singole delibere". La delibera sulla destinazione degli utili, che incide sia sui diritti dei soci sia sulla struttura finanziaria della società, costituisce una parte essenziale dei poteri dell'assemblea ordinaria. Chi non può determinarla non dispone del controllo richiesto dalla norma.
L'Agenzia ha fatto proprio questo principio, affermando che occorre esaminare caso per caso la portata delle clausole statutarie e dei patti parasociali che, riservando particolari diritti al dante causa, depotenziano o escludono il controllo formalmente trasferito.
L'Agenzia ha osservato che alcuni di questi poteri incidevano anche sulla gestione ordinaria, in particolare sulla politica di distribuzione degli utili. Ha quindi concluso che il controllo trasferito era tale "solo nella forma" e che l'esenzione non poteva essere riconosciuta.
Anche in questo caso l'Agenzia ha negato l'esenzione. Tali diritti, non modificabili autonomamente dal figlio, gli avrebbero precluso la possibilità di incidere con il proprio voto su materie di competenza dell'assemblea ordinaria.
Dalle pronunce esaminate emergono alcune indicazioni operative:
Le pronunce del 2026 non ridimensionano il ruolo del patto di famiglia, ma ne precisano i presupposti fiscali. L'esenzione presuppone un trasferimento effettivo del potere decisionale, coerente con la finalità della norma di favorire la continuità dell'impresa in capo alla generazione successiva.
Nella progettazione dell'operazione occorre quindi bilanciare con attenzione due esigenze: l'interesse del disponente a mantenere un ruolo di garanzia e la necessità che i beneficiari acquisiscano un controllo pieno. È una valutazione che richiede un'analisi integrata dei profili civilistici, statutari e fiscali, da svolgere prima della stipula del patto.
Questo articolo è a cura di Lorenzo Portolano e Cristina Jelmini del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.
In caso di chiarimenti oppure per richiedere una consulenza fiscale, è possibile contattarci tramite l'apposito formulario.