Il tracciamento delle operazioni
La menzionata equiparazione pone al centro del reporting i seguenti attori:
- l’ordinante, ovvero il soggetto che, in ultima istanza, dà ordine di trasferire i fondi;
- il beneficiario, ovvero il destinatario finale del trasferimento di fondi;
- il prestatore di servizi di pagamento, ovvero tutti coloro che prestano servizi di trasferimento di fondi; e, infine,
- il prestatore intermediario di servizi di pagamento, ovvero il soggetto qualificato che riceve ed effettua un trasferimento di fondi per conto del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario.
I nuovi attori, tipici di questi particolari trasferimenti, ricopriranno un ruolo centrale nello scambio di informazioni ritenute rilevanti e nel processo di monitoraggio, in quanto saranno obbligati ad applicare tutte le procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il monitoraggio dopo o durante i trasferimenti, finalizzate ad accertare l’eventuale mancanza dei dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario.
In caso di omissione o mancata comunicazione di tali dati informativi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario tiene conto della mancanza o dell’incompletezza dei dati relativi all’ordinante o al beneficiario quale elemento nel valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere segnalato all'Unità di informazione finanziaria (Financial Information Unit - FIU) in conformità della direttiva UE n. 2015/849.
Il regime sanzionatorio
In caso di violazione delle norme del MiCa, il testo del Regolamento prevede che le autorità di vigilanza competenti potranno imporre sanzioni amministrative pecuniarie.
Le sanzioni non sono determinate in misura fissa ma parametrate alla gravità della violazione commessa, in considerazione di una serie di elementi tra cui, ad esempio, la durata e la frequenza della violazione o se dalla violazione deriva anche un reato finanziario.
Si consideri, inoltre, che la competenza sanzionatoria non appartiene direttamente allo Stato membro, ma sarà determinata di concerto tra questo e l’Autorità Bancaria Europea e ciò dovrebbe comportare massimo rigore nell’individuazione della pena pecuniaria da applicare.
Le valutazioni e gli adempimenti degli operatori
A fronte di tutte le valutazioni sopra esposte si può senz’altro affermare che gli “operatori cripto”, dovranno, al fine di adeguarsi agli obblighi di matrice comunitaria, adoperarsi per l’attuazione di una serie di adempimenti organizzativi, pubblicitari e, soprattutto, autorizzativi che richiedono, oltre ad un esborso economico, che allo stato attuale non risulta quantificabile, anche la dotazione di figure aventi uno specifico know how, con il fine di interpretare e far applicare correttamente la disciplina comunitaria.