Novità in ambito IVA e modifica delle prassi

Novità Fidinam & Partners Consulenza fiscale
Nel corso dell’anno, l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni pubblica a scadenza regolare progetti e precisazione della prassi (consultabile qui).

Due importanti modifiche sono la modifica dell’imposizione delle associazioni sportive e culturali con l’innalzamento del limite della cifra d’affari e la nuova definizione del termine personale.

Di seguito spiegheremo in breve le modifiche.

 
Modifica della prassi in seguito alla modifica della legge sull’IVA art. 10 cpv 2 lett. c

  • Applicabile dal 01.01.2023
  • Innalzamento del limite della cifra d’affari da CHF 150'000 a CHF 250'000 per l’esenzione dall’assoggettamento per le associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico, come pure istituzioni di utilità pubblica.
  • Questo limite della cifra d’affari vale anche per i comitati organizzatori istituiti appositamente per un evento.

Precisazione della prassi

Enumerazione esaustiva delle istituzioni facenti parte di una collettività pubblica
  • Ospedali, case di riposo e di cura, servizi sociali, asili, centri per la gioventù, scuole, musei e teatri.
  • La rielaborazione completa dell’Info IVA 08 «Quote private» è terminata. Essa è stata pubblicata il 19.09.2022;
  • Nuova struttura, diverse cifre sono state raggruppate.
  • L’intera pubblicazione è stata rielaborata linguisticamente con diversi adattamenti redazionali.
  • Le spiegazioni che sono desumibili dai principi generali dell’IVA o da altre pubblicazioni (p.es. Istruzioni per la compilazione del certificato di salario) sono state stralciate.
  • Le informazioni in relazione alle vendite di derrate alimentari da distributori automatici o riguardo ai pasti alla mensa sono state tolte e pubblicate nell’info IVA 08 concernente il settore Albergheria e ristorazione.
  • L’argomento dei pasti di accompagnamento è stato inserito quale aggiunta di prassi.
  • Nel capitolo «Determinazione effettiva della quota privata» è riportata una raccomandazione riguardo la tenuta di un libro di bordo

Modifiche della prassi:

  • Nuova definizione del termine «Personale» (precedentemente «Destinatario del certificato di salario»).
  • Determinazione forfetaria della quota privata per i veicoli in locazione.
  • Già precedentemente è stato pubblicato l’aumento riguardo la determinazione forfetaria della quota privata sui veicoli di servizio dal 0,8% al 0,9% dal 1.1.2022.
  • Eliminazione della condizione di utilizzo prevalentemente per motivi imprenditoriali dei veicoli di servizio per la determinazione forfetaria della quota privata.
  • Somministrazione di pasti a parametri (valori forfetari) inferiori a quelle indicate nel Promemoria N2/2007 dell’imposta federale diretta.


Nuova definizione del termine «Personale» – nuova prassi

Il termine «Destinatario del certificato di salario» viene sostituito con il termine «Personale».

Sono considerati «Personale» ai sensi dell’art. 47 OIVA:
  • le persone che per l’attività da loro svolta ricevono o devono riceve un certificato di salario;
  • i membri dei consigli di amministrazione e dei consigli di fondazione, gli ex dipendenti e i pensionati.

Le disposizioni riguardo alle prestazioni al personale valgono anche per gli espatriati.

Di conseguenza i seguenti gruppi di persone non sono più considerati «Personale»:
  • i partner dei titolari di imprese individuali che lavorano nell’azienda che non ricevono o che non devono ricevere un certificato di salario;
  • i soci di società di persone che lavorano nell’azienda;
  • i partner di società di persone che lavorano nell’azienda che non ricevono o che non devono ricevere un certificato di salario.

Nuova definizione del termine «Personale» – Base di calcolo

Base di calcolo:
  • l’imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta (art. 24 cpv. 1 LIVA);
  • In caso di prestazioni a persone strettamente vincolate (art. 3 lett. h LIVA) si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti (art. 24 cpv. 2 LIVA);
  • per le prestazioni eseguite a titolo oneroso al personale, l’imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta (art. 47 cpv. 1 OIVA);
  • le prestazioni del datore di lavoro al personale che vanno dichiarate nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo oneroso. L’imposta va calcolata sulla base dell’importo determinante per le imposte dirette (art. 47 cpv. 2 OIVA);
  • se nell’ambito delle imposte dirette sono ammessi, per la determinazione delle componenti salariali, valori forfettari utili anche ai fini del calcolo dell’imposta sul valore aggiunto, tali valori possono essere applicati anche all’imposta sul valore aggiunto. (art. 47 cpv. 4 OIVA).

ATTENZIONE:
Per le persone strettamente vincolate che non sono considerate personale ai sensi dell’art. 47 OIVA, va considerata come base di calcolo il prezzo come per terzi secondo le prestazioni al personale.

Abbiamo cercato di riportare le principali novità in abito IVA e le modifiche delle prassi che sono state pubblicate dall’AFC.
 
 

Fidinam può aiutarti

Per un’analisi approfondita è a vostra disposizione Rudy Summerer, il responsabile del Centro Fiscale Nazionale di Fidinam & Partners SA.

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