La ristrutturazione societaria si articola in due momenti funzionalmente collegati:
(i) Costituzione e conferimento in holding: conferimento di partecipazioni societarie in una holding di famiglia in regime di realizzo controllato ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del TUIR;
La Risposta offre diversi spunti di riflessione in quanto oltre all’analisi circa la corretta applicazione all’operazione del regime del “realizzo controllato” di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR e le corrette modalità di applicazione dell’imposta di donazione sopracitata, analizza possibili profili di riqualificazione dell’operazione e l’eventuale contestazione per abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000 (“Statuto del Contribuente”).
Si osserva come l’Agenzia delle Entrate intenda chiarire anzitutto come funziona il meccanismo previsto dall’articolo 177, comma 2, del TUIR indicando che non si tratta di un vero regime di neutralità ma di una regola particolare per calcolare il valore fiscalmente rilevante del conferimento (il c.d. “realizzo controllato”). Con questo meccanismo non viene tenuto conto del valore di mercato delle partecipazioni conferite bensì all’aumento del patrimonio netto della società che riceve il conferimento. Se questo aumento coincide con il costo fiscale che le partecipazioni avevano in capo al soggetto conferente, non si genera alcuna plusvalenza e l’operazione, di fatto, non è tassata (c.d. “neutralità indotta”). Se l’aumento del patrimonio netto è più alto del costo fiscale, la differenza costituisce una plusvalenza imponibile; se invece è più basso, si realizza una minusvalenza, la cui deducibilità è limitata.
Nel caso oggetto di interpello, la nuova holding di famiglia viene capitalizzata assumendo, quale valore di conferimento delle partecipazioni in Alfa e Beta, il loro costo fiscalmente riconosciuto, proprio allo scopo di non far emergere plusvalori latenti in capo ai conferenti persone fisiche. L’Agenzia delle Entrate ribadisce così la piena coerenza dell’operazione con la ratio della norma: favorire riorganizzazioni partecipative e allungamento delle catene societarie senza creare salti d’imposta, a condizione che vi sia continuità dei valori fiscali fra conferenti e conferitaria.
Passando invece alla valutazione concernente la successiva donazione da parte del padre delle quote detenute nella holding Newco, l’articolo 16, lettera b), del TUSD stabilisce che, per le partecipazioni non quotate, la base imponibile dell’imposta sulle successioni e donazioni è determinata assumendo il valore del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, così da garantire un criterio oggettivo e coerente con la reale capacità contributiva del soggetto disponente.
Nel caso in esame, la combinazione tra il conferimento in regime di realizzo controllato e la successiva donazione delle quote della holding produce un effetto di “riduzione” della base imponibile: il patrimonio netto della holding Newco risulta infatti inferiore alla somma dei patrimoni netti delle società Alfa e Beta. Di conseguenza, il valore fiscale delle quote donate è più basso rispetto a quello che si sarebbe determinato trasferendo direttamente le partecipazioni della sola società Beta.
L’Agenzia delle Entrate qualifica espressamente questo risparmio d’imposta come vantaggio fiscale “indebito”, in quanto in contrasto con la ratio dell’articolo 16 del DLgs.346/90 (TUSD). Nonostante ciò, la stessa Agenzia delle Entrate arriva ad escludere la configurabilità dell’abuso del diritto in quanto assente il secondo requisito costitutivo ossia la carenza di sostanza economica. La costituzione della nuova holding di famiglia mediante il conferimento delle quote in Alfa e in Beta, seguita dalla donazione della nuda proprietà delle quote della holding sono infatti operazioni ritenute idonee a produrre effetti diversi rispetto al mero risparmio fiscale. In particolare, l’operazione mira a realizzare la gestione coordinata e unitaria delle società partecipate, consente di realizzare politiche di tesoreria accentrate e di rafforzare la governance pianificando un passaggio generazionale ordinato e mantenendo ancora, in questa fase, l’usufrutto al padre.
Questa tipologia di ristrutturazione societaria è particolarmente rilevante quando la finalità primaria della famiglia non è il disinvestimento, bensì la continuità dell’impresa. Si decide di rinviare l’emersione del carico impositivo al momento, eventuale, di una futura cessione delle partecipazioni da parte della holding o dei successori.
In conclusione, la risposta n. 42/2026, pur qualificando come indebito il vantaggio ai fini dell’imposta di donazione, manda un messaggio importante in chiave di passaggio generazionale: l’utilizzo di una holding di famiglia, alimentata tramite conferimenti ex articolo 177, comma 2, TUIR, rimane fisiologico e pienamente legittimo, a condizione che sia sorretto da un disegno organizzativo coerente con le esigenze di governance, continuità e protezione del patrimonio familiare. In presenza di tali finalità, l’eventuale risparmio fiscale si pone come effetto accessorio, non sufficiente a trasformare l’operazione in uno schema abusivo ai sensi dell’articolo 10 bis dello Statuto del Contribuente.