Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore in Italia l’imposta minima nazionale (art. 18 DL 209/2023 -attuativo della delega di riforma fiscale), in recepimento della Direttiva 2523/2022.
Tale imposta è strettamente connessa alla cd. Global minimum tax, ovvero un sistema integrato e coordinato di cd. GloBE rules aventi come fine ultimo il contrasto dell’erosione -a livello globale- della base imponibile delle imposte societarie, dovuta alla digitalizzazione e globalizzazione dell’economia.
In linea generale, 139 Paesi -membri dell’OCSE e del G20- hanno convenuto per la necessità di approvare una riforma fiscale globale basata su due pilastri:
La Global minimum tax si basa su tre strutture che si compensano e si sovrappongono:
L’imposta minima nazionale, in vigore in Italia dal 1° gennaio 2024, positivizza il secondo pilastro della riforma fiscale mondiale, individuando nel proprio ambito soggettivo i gruppi multinazionali e nazionali con ricavi annui -risultanti dal bilancio consolidato- pari o superiori a 750 milioni di euro in almeno due dei quattro esercizi precedenti.
Nel dettaglio, l’imposta è dovuta ove l’aliquota di imposizione effettiva (calcolata rapportando le imposte correnti rilevanti al reddito netto qualificante) delle imprese localizzate in Italia appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale risulti inferiore all’aliquota minima, stabilita nel 15%.
Il puntuale calcolo impositivo richiede un’elevata dimestichezza nella terminologia adottata dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), posto che la disciplina italiana richiama puntualmente i termini ed i concetti da quest’ultimo sviluppati.
Infatti, al fine di determinare la base imponibile dell’imposta, è necessario diminuire il reddito totale -prodotto in Italia- di un importo pari alla somma delle riduzioni forfettarie (nella misura del 5%) di spese salariali ed immobilizzazioni materiali, entrambe calcolate in relazione a ciascuna impresa localizzata nel Paese (la cd. attività economica sostanziale o SBIE).
Semplificando, se il reddito prodotto in una determinata giurisdizione ammontasse a 100 e fosse assoggettato ad imposizione con un livello di imposizione effettiva del 10%, e se la SBIE risultasse pari a 25:
In aggiunta, per completezza, si evidenzia la presenza di regole peculiari, simili a quelle che si rilevano nella disciplina del consolidato fiscale nazionale, ovvero:
Se l’Italia, al pari della maggior parte dei Paesi europei, ha già introdotto la disciplina in esame, le due principali economie del mondo, la Cina e gli Stati Uniti, non implementeranno il Pillar 2 nel 2024.
In particolare, infatti, si evidenzia che gli Stati Uniti si sono opposti all’introduzione, ritenendo che le nuove norme avrebbero effetti negativi sulla competitività delle imprese nazionali, in quanto un meccanismo analogo è già previsto dalla normativa statunitense (il cd. Gilti), il quale prevede una imposta domestica del 15%.
Questo articolo è a cura di Lorenzo Portolano e Iacopo Carraro del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.
In caso di chiarimenti oppure per richiedere una consulenza fiscale, è possibile contattarci tramite l'apposito formulario.
All content © . All Rights Reserved. Credits