Il Tribunale Federale si è pronunciato di recente su un caso interessante in materia di esonero fiscale di un’associazione.
Sia l’Art. 23 cpv. 1 lett. f LAID che l’Art. 56 cpv. 1 lett. g LIFD consentono alle persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica di essere esentate dall’imposta per quanto concerne l’utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini. La Circolare n° 12 dell’Amministrazione Federale delle Contribuzioni del 8 luglio 1994 precisa i concetti di servizio pubblico e di utilità pubblica.
L’Associazione A, con sede a U (Canton Ginevra), è un'associazione ai sensi degli art. 60 segg. CC. Nel 2019, l'Amministrazione Fiscale Cantonale le ha concesso l'esenzione fiscale dal 2015 al 2021.
Ai sensi dell'art. 2 di detto statuto, l'Associazione ha come scopi principali:
"Difendere la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile del comune di U e dintorni nei settori dell'ambiente, della pianificazione territoriale e della mobilità. Essa vigila inoltre sulla salvaguardia del carattere rurale del comune, sulla conservazione del suo patrimonio edilizio e ambientale e sulla protezione del B e della C […], L'Associazione A è apolitica e aconfessionale."
Nel 2021, l'Associazione ha presentato una nuova richiesta di esenzione all’Amministrazione Fiscale Cantonale, allegando una nuova versione dello statuto nel quale l'Associazione ha come scopi:
"Difendere la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile del comune di U e dintorni nei settori dell'ambiente, della pianificazione territoriale e della mobilità; vigilare sulla salvaguardia del carattere rurale del comune, sulla conservazione del suo patrimonio edilizio e ambientale e sulla protezione delle zone boschive e verdi; […] L'Associazione collabora con altre associazioni con sede nel Cantone di Ginevra che perseguono scopi simili a quelli dell'Associazione. […] L'Associazione A è apolitica e aconfessionale."
L'Amministrazione Fiscale Cantonale ha respinto la richiesta di esenzione a partire dal 2022.
Il Tribunale Amministrativo di primo grado del Canton Ginevra ha accolto il ricorso dell'Associazione. Ha ritenuto che essa soddisfacesse pienamente i requisiti di esenzione fiscale relativi alle persone giuridiche che perseguono scopi di servizio pubblico o di utilità pubblica.
La Corte di Giustizia del Cantone di Ginevra ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Fiscale Cantonale. Secondo la Corte, l'Associazione non soddisfa i requisiti per beneficiare dell'esenzione fiscale.
L'Associazione ha fatto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale Federale. Nella sua decisione del 23 aprile 2026 (DTF 9C_316/2025), il Tribunale Federale ha accolto il ricorso dell’Associazione.
Secondo la sua giurisprudenza, ispirata alla Circolare n° 12, l'esenzione dall'imposta per scopo di utilità pubblica presuppone il soddisfacimento delle tre seguenti condizioni cumulative:
Oltre a queste tre condizioni generali, lo scopo della persona giuridica deve ovviamente poter essere qualificato di pura utilità pubblica. L'esenzione fondata sul perseguimento di tale scopo presuppone anche il soddisfacimento di due condizioni ulteriori:
L'interesse generale richiede che la cerchia dei beneficiari della promozione o del sostegno sia aperta. Una cerchia troppo ristretta di beneficiari esclude l'esenzione. Lo stesso vale per le organizzazioni e i partiti politici, la cui attività ha lo scopo di difendere gli interessi dei propri membri.
La condizione dell’assenza di scopo di lucro presuppone un'attività altruistica, cioè un sacrificio a beneficio di terzi.
Il soddisfacimento delle tre condizioni generali non è contestato. L’Autorità Fiscale e la Corte di Giustizia hanno però contestato che le due specifiche lo fossero. Quest’ultima ha ritenuto che gli aspetti combinati della difesa degli interessi degli abitanti di U e della formazione dell'opinione pubblica apparissero preponderanti nell'azione dell’Associazione.
Il Tribunale Federale ritiene, al contrario, che la condizione dell'esercizio di un'attività di interesse generale a favore di una cerchia aperta di destinatari fosse soddisfatta. Infatti, le azioni dell’Associazione non si sono limitate né ai suoi membri né ai residenti del comune di U; questo alla luce dei progetti a cui ha partecipato come progetti di pianificazione territoriale in un altro comune o la sua presa di posizione sulla creazione di una terza via autostradale.
Nemmeno il ricorso a «mezzi politici» per raggiungere i propri obiettivi permette di ritenere che la ricorrente agisca principalmente nell’interesse dei propri membri. Tali mezzi politici costituiscono, infatti, strumenti democratici indispensabili per raggiungere obiettivi di interesse generale.
Per quanto riguarda la condizione di disinteressamento, l’Associazione persegue i propri scopi in modo soprattutto altruistico, cioè a beneficio di una cerchia aperta di destinatari. I suoi statuti prevedono che le attività dei suoi membri siano esercitate a titolo gratuito.
Dal caso esaminato dal Tribunale Federale emerge che non basta ottenere un accordo fiscale di esenzione per poterla mantenere, ma l'attività effettivamente svolta deve essere quella prevista dallo statuto, pena la sua revoca o il mancato rinnovo alla scadenza.
Questo articolo è a cura del Centro di Competenza Fiscale Nazionale di Fidinam & Partners.