Exit Tax in Italia: la proposta all’esame del Parlamento

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Per anni l’Italia ha puntato sull’attrattività fiscale, proponendosi come destinazione privilegiata per i contribuenti ad alto reddito e per gli italiani desiderosi di rientrare dall’estero, grazie a regimi agevolativi tra i più competitivi in Europa.

Con il Ddl di bilancio 2027, però, il quadro potrebbe cambiare: il testo mira ad introdurre un’exit tax sulle persone fisiche, ossia un’imposta sulle plusvalenze maturate e non ancora realizzate per i contribuenti che intendono trasferire la propria residenza fiscale all’estero.

Tuttavia, è doveroso premettere che l’iter parlamentare è ancora in corso e il testo potrebbe subire importanti modifiche, fino allo stralcio della misura.

 


Cosa prevede la proposta

La misura riguarderebbe le persone fisiche che sono state fiscalmente residenti in Italia per almeno sei dei dieci periodi d’imposta precedenti al trasferimento all’estero. In particolare, il prelievo colpirebbe i redditi finanziari di cui all’art. 76 del D.Lgs. 117/2026, cripto-attività comprese, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Nel dettaglio e in occasione di un simile trasferimento, i redditi finanziari si considererebbero realizzati per un importo pari alla differenza tra il valore normale (alla data dell’ultimo giorno di residenza fiscale in Italia) e il loro costo fiscalmente riconosciuto, a condizione che il valore normale di tali attività sia superiore a 800.000 euro.

Dal punto di vista prettamente impositivo, l’imposta dovrebbe seguire l’aliquota propria della specifica categoria reddituale (i.e. 26%) e, con particolare riferimento ai titoli di Stato, considerare un computo al 48,08%, con ciò determinando un prelievo effettivo al 12,5%.

Per i trasferimenti nell’Unione europea o in Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il pagamento dell’imposta potrebbe essere differito fino a cinque periodi d’imposta, a fronte di un acconto del 50%.

 


La perdita della potestà impositiva

Da precisare che il presupposto della tassazione risulterebbe essere la perdita della potestà impositiva da parte dello Stato italiano, anche per effetto dell’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Ne conseguirebbe che, anche a fronte del trasferimento della residenza fiscale all’estero, il mantenimento di redditi di origine italiana potrebbe determinare una potestà impositiva concorrente ai sensi della Convenzione e, di conseguenza, l’impossibilità per l’Italia di applicare l’exit tax.

 


Il regime dei Neo-residenti: i dubbi da sciogliere

In relazione al regime Res non dom, secondo una prima lettura prospettata dai tecnici del settore - coerente con l’impostazione seguita nell’analisi di compatibilità delle exit tax con il diritto dell’Unione - i plusvalori latenti sulle attività estere coperte dall’imposta sostitutiva resterebbero assorbiti da quest’ultima. L’exit tax troverebbe quindi applicazione solo in fattispecie residuali: le plusvalenze su attività localizzate in Italia, già imponibili in via ordinaria, e quelle su attività situate in Stati esteri esclusi dall’opzione per l’imposta sostitutiva.

Ne conseguirebbe che, nella formulazione attuale, il regime dei neo-residenti non dovrebbe essere svuotato dall’introduzione dell’exit tax. Questa appare destinata a incidere prevalentemente sui contribuenti stabilmente radicati in Italia. Trattandosi di un’interpretazione non ancora recepita espressamente dal testo, sarebbe comunque opportuno che il coordinamento tra i due istituti venga chiarito nel corso dell’iter parlamentare.

 


Un quadro ancora in evoluzione

Come anticipato, la nuova exit tax ha suscitato preoccupazione tra i residenti non domiciliati, sia attuali che potenziali. La norma, però, è contenuta nel disegno di legge di bilancio 2027, il cui iter parlamentare è appena iniziato e il testo potrà essere modificato. A fronte di un gettito presumibilmente contenuto, la sua estensione ai neo-residenti rischierebbe di compromettere la credibilità e la stabilità di un regime la cui attrattività si fonda sulla prevedibilità.

Ad ogni modo, è bene rammentare che anche nella precedente legge di bilancio il Legislatore ha inteso modificare restrittivamente le condizioni di accesso alla dividend exemption e alla participation exemption, salvo poi tornare sui propri passi appena poche settimane dopo.

 


Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Egidio Bertolozzi e Lorenzo Portolano del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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