Il caso
Le diverse sentenze della Suprema Corte, recependo gli orientamenti comunitari per evitare le doppie imposizioni (art. 14 della direttiva 2003/48/CE, come recepita nell'ordinamento italiano dall'art. 10, D. Lgs. 18 aprile 2005 n. 84), mettono ordine dopo una serie di pronunce di merito non univoche in materia.
Difatti, nonostante il principio comunitario, dal 2015 - anno in cui il Legislatore ha introdotto la collaborazione volontaria - l’Amministrazione Finanziaria ha sempre respinto le richieste dei contribuenti relative al rimborso, con argomentazioni oggi completamente confutate dalla Cassazione.
In particolare, la non modificabilità della dichiarazione di collaborazione volontaria - eccezione sempre sollevata dall’Agenzia per giustificare il diniego al rimborso delle imposte - riguarda in realtà il contenuto della dichiarazione confessoria, cioè la denuncia degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenute all’estero direttamente o per interposta persona. Tale carattere irretrattabile non preclude però al contribuente di richiedere il rimborso dell'euroritenuta precedentemente versata, in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia.
Il riconoscimento del rimborso
Ai fini del riconoscimento del rimborso, si rammenta che la restituzione dell’imposta versata è subordinata all’integrazione, da parte del contribuente, della propria dichiarazione, con l’intento di dichiarare i redditi assoggettati a tassazione mediante applicazione ritenuta. Infatti, solo esponendo il credito nell’apposito quadro del modello dichiarativo, il contribuente maturerà il diritto a formulare un’istanza di rimborso delle imposte, maggiorate degli interessi maturati dall’anno in cui ha proceduto con la collaborazione volontaria.
Gli effetti
Si ritiene che la chiara posizione assunta dai giudici della Cassazione, inevitabilmente, indurrà l’Agenzia delle Entrate italiana:
- ad agire in autotutela mediante rinuncia agli atti per i processi ancora pendenti e
- ad accettare le future richieste di rimborso senza il rischio di aprire contenziosi con il contribuente.