La nuova circolare 18a dell’AFC introduce importanti modifiche alla tassazione della previdenza vincolata (pilastro 3a), in vigore dal 1° gennaio 2026, con particolare focus sulla nuova possibilità di riscatti retroattivi.
Novità principale: riscatti nel pilastro 3a
Per la prima volta è possibile colmare lacune contributive degli anni passati. Devono essere adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
Condizioni principali
- Nell’anno del riscatto il contribuente deve essere legittimato a versare il contributo nella previdenza individuale vincolata e ha già versato nel pilastro 3a l’importo massimo ammesso nel suo caso
- Devono esistere lacune contributive negli ultimi 10 anni (solo dal 2025 in poi)
- Nei periodi interessati il contribuente era legittimato al versamento dei contributi nel pilastro 3a (deve esserci stato reddito soggetto AVS o un’indennità per perdita di guadagno IPG)
- Il contribuente non ha ancora riscosso prestazioni di vecchiaia dal pilastro 3a
Limiti importanti
- Il riscatto massimo annuo è limitato alla “piccola deduzione 3a” (per il 2026 il massimo deducibile è fissato a CHF 7’258). Pertanto se le lacune sono maggiori a CHF 7’258, non possono essere recuperate integralmente in un solo anno (vale la pena approfittare della possibilità di scegliere puntualmente per quale anno effettuare la lacuna, alfine di ottimizzare i riscatti)
- Nei casi in cui un contribuente non è affiliato ad un istituto di previdenza del secondo pilastro (tipicamente in caso di attività indipendente) potrebbe quindi far valere la grande deduzione 3a per l’anno in corso (max 20% del reddito da attività indipendente) e in più effettuare un riscatto ammontante al massimo alla piccola deduzione 3a (vedi CHF 7’258).
- Ogni lacuna annuale può essere colmata una sola volta (non è possibile effettuare un recupero parziale successivo)
A causa di queste limitazioni purtroppo in molti casi non sarà possibile recuperare completamente tutte le lacune.
Differenze pratiche
Persone affiliate ad un istituto di previdenza del secondo pilastro (dipendenti)
- Generalmente hanno lacune limitate → recuperabili nel tempo
Persone non affiliate ad un istituto di previdenza del secondo pilastro (indipendenti)
- Lacune potenzialmente molto più elevate
- Ma recupero limitato → spesso impossibile colmarle completamente
- Rischio disconoscimento riscatto lacune 3a nel caso in cui nella decisione di tassazione il fisco dovesse effettuare una ripresa sull’utile e non risulterebbe più versato interamente l’importo massimo ammesso (vedi grande deduzione 3a) -> in attesa sviluppi /pubblicazioni di prassi
Aspetti fiscali pratici e rilevanti:
Momento della deduzione
- Fa stato la data di accredito sul conto 3a (non il pagamento)
- Versamenti e riscatti nel pilastro 3a possibili solo finché si lavora
- In caso di continuazione dell’attività lucrativa oltre l’età ordinaria di pensionamento è possibile continuare ad effettuare versamenti nel pilastro 3a (al massimo fino a 5 anni oltre l’età ordinaria di pensionamento) anche se si percepisce un salario inferiore alla franchigia AVS di CHF 16'800.
- I riscatti non sono però più ammessi se l’intestatario della previdenza riscuote una prestazione di vecchiaia dal pilastro 3a
Oltre l’età ordinaria di pensionamento
- Versamenti e riscatti nel pilastro 3a possibili solo finché si lavora
- In caso di continuazione dell’attività lucrativa oltre l’età ordinaria di pensionamento è possibile continuare ad effettuare versamenti nel pilastro 3a (al massimo fino a 5 anni oltre l’età ordinaria di pensionamento) anche se si percepisce un salario inferiore alla franchigia AVS di CHF 16'800.
- I riscatti non sono però più ammessi se l’intestatario della previdenza riscuote una prestazione di vecchiaia dal pilastro 3a
Contribuenti alla fonte
- Nel caso non si sia già soggetti alla tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria, deduzione possibile solo tramite tassazione ordinaria ulteriore (entro il 31.3. dell’anno successivo)
Versamenti eccessivi nel pilastro 3a
- Il contribuente deve richiedere il rimborso da parte dell’istituto di previdenza
- Se non restituiti → tassazione integrale al momento della prestazione in capitale (nessuna deduzione dei versamenti eccessivi)
In caso di decesso
- Il capitale 3a non entra nella massa ereditaria: i beneficiari hanno un diritto diretto
- I beneficiari saranno soggetti a imposta sul reddito al momento del pagamento
Obbligo di attestazione
In caso di riscatti, l’istituto deve certificare dati essenziali come data e importo del riscatto, anni e importo della lacuna contributiva da colmare, contributi già versati e data di pagamento.
In caso di trasferimento verso un’altra forma di previdenza riconosciuta, devono essere comunicati al nuovo istituto i dati relativi ai contributi ordinari e ai riscatti effettuati negli ultimi 10 anni.
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