La normativa interna di recepimento
Il provvedimento interno di recepimento (art. 56, comma 1, del D.Lgs. 19/2023) enuncia, in prima battuta, le disposizioni comuni a tutte le fattispecie societarie sopra richiamate per poi dettarne specificamente le peculiarità.
La procedura applicabile a tutte le fattispecie si integra con il perfezionamento dei seguenti step:
- il cd. procedimento; ovvero la predisposizione ed il deposito del progetto dell’operazione e delle relative relazioni dell’organo amministrativo e degli esperti indipendenti;
- l’emissione, da parte del notaio, del certificato preliminare attestante il regolare adempimento di tutte le procedure previste per l’operazione dalle disposizioni dell’ordinamento italiano;
- il controllo di legalità, da parte del notaio, circa la legittimità dell’operazione;
- gli adempimenti pubblicitari ed il termine di 30 giorni previsti per l’efficacia dell’operazione;
- il diritto di recesso dei soci dissenzienti;
- i meccanismi di tutela dei creditori e dei lavoratori dipendenti.
Il particolare caso della “trasformazione”
Nel dettato normativo, segue poi la disciplina delle cd. trasformazioni transfrontaliere.
Ad una prima analisi, tale termine trae in inganno. Infatti, contrariamente a quanto potrebbe sembrare, l’operazione in parola consiste nel trasferimento di sede all’estero di una società italiana (o viceversa) con il conseguente assoggettamento della stessa alla legge del Paese di destinazione e la connessa cancellazione nello Stato di partenza.
La nuova scissione con scorporo
Il Decreto, inoltre, interviene anche sul Codice civile inserendo una novella relativa alla cd. scissione “mediante scorporo” (ex art. 2506.1 Cod. Civ.) che configura la possibilità di effettuare l’operazione di scissione assegnando le azioni (o le quote), di una o più società beneficiarie neocostituite, non ai soci della società scissa bensì alla società scissa stessa.
Tale nuova tipologia di operazione societaria potrebbe, ad esempio, costituire un’operazione alternativa al:
- conferimento di azienda finalizzato alla creazione di una holding di famiglia;
- conferimento di partecipazioni propedeutico alla costituzione di una sub-holding.
La scelta della scissione, in luogo del conferimento, sarebbe idonea ad efficientare il carico impositivo delle operazioni perfezionate, con un conseguente e lecito risparmio d’imposta, in ragione della neutralità fiscale della scissione stessa. Risultato che, nell’ipotesi di conferimento, si integrerebbe soltanto a determinate condizioni, posta la generale natura realizzativa di quest’ultimo.
L’ entrata in vigore
Le disposizioni del Decreto hanno effetto con decorrenza dal 3 luglio 2023; si considera, pertanto, definitivamente abrogata la previgente disciplina (D.Lgs. 108/2008) la quale, peraltro, regolamentava unicamente le fusioni transfrontaliere.
Entra quindi, adesso, in pieno vigore applicativo la nuova normativa che, come già anticipato, disciplina per la prima volta anche le trasformazioni e le scissioni transfrontaliere.