Cipro e Paesi Bassi: prima convenzione contro la doppia imposizione

Pubblicazioni Fidinam & Partners
In data 1° giugno 2021 Cipro ed i Paesi Bassi firmano la loro prima Convenzione contro la doppia imposizione sulla base del modello OCSE.

Di seguito un breve dettaglio degli Art. 10, 11, 12 e 13 della convezione:

Art. 10 DIVIDENDI
Il trattato prevede una ritenuta alla fonte massima del 15% sui dividendi, ritenuta che può essere ridotta a zero nei seguenti casi:

  •  Il beneficiario dei dividendi è una società che detiene direttamente una quota minima del 5% del capitale sociale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 1 anno; o
  • Il beneficiario dei dividendi è un fondo pensione riconosciuto.

Art. 11 INTERESSI
La convenzione non prevede alcuna ritenuta alla fonte se il beneficiario degli interessi è il beneficiario effettivo degli stessi.

Art. 12 ROYALTIES
La convenzione non prevede alcuna ritenuta alla fonte se il beneficiario delle royalties è il beneficiario effettivo delle stesse.

Art. 13 CAPITAL GAIN
La convenzione prevede che le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni mobili siano tassate nel paese di residenza dell’alienante. Nel caso invece di cessione di proprietà immobiliari o di quote o azioni di società in cui più del 50% del loro valore derivi direttamente o indirettamente da proprietà immobiliari situate nello stesso Stato la plusvalenza sarà ivi imponibile.

La convenzione include una disposizione antiabuso in linea con il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) impedendo di utilizzare il trattato per eludere i propri obblighi fiscali e tributari.

La convenzione contro la doppia imposizione sarà implementata il primo gennaio dell’anno successivo alla sua entrata in vigore.

L’accordo è considerato particolarmente importante.
Con la firma del trattato entrambe gli Stati contraenti hanno dato un segnale importante della necessità, anche per i Paesi più piccoli, di dover approdare ad un sistema di mercato concorrenziale dove gli investimenti vengono allocati sulla base di valide motivazioni economiche e non solo di distorsioni causate da possibili arbitraggi fiscali.

Questo articolo è a cura del Centro di Competenza Fiscale Internazionale Fidinam & Partners; per rimanere aggiornati su tutte le novità fiscali internazionali, compilate il Form qui di seguito.

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