Al debutto il nuovo principio che disciplina i ricavi

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I principi contabili nazionali, come chiarito dal Legislatore del 2015, sono emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità e costituiscono “la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili”.

Bizzarro il fatto che, fino ad oggi, non fossero state fornite interpretazioni – fatto salvo per le poche linee guida dell’OIC 15 - in relazione alla disciplina dei ricavi.
A colmare questo vuoto interpretativo è intervenuto il nuovo OIC 34 che, a partire dal 1° gennaio 2024, consentirà di disciplinare la contabilizzazione e l’esposizione in bilancio dei ricavi.

Ambito di applicazione

Come chiarito nel secondo paragrafo del documento dell’OIC del mese di aprile scorso, il principio in oggetto si applicherà a tutte quelle operazioni qualificabili come “correlate” alla rilevazione di ricavi indipendentemente dalla loro natura (prestazioni di servizi o vendita di beni) e dalla loro classificazione in bilancio.
Mentre, come evidenziato nello stesso documento, non troverà applicazione per i ricavi derivanti dai lavori in corso su ordinazione, cessioni d’azienda, fitti attivi e tutte le altre transazioni non aventi finalità di compravendita.

Tecniche contabili

Le novità introdotte dal nuovo principio contabile in tema di ricavi di beni si accompagnerà con l’introduzione di tecniche volte all’identificazione e valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione, con l’intento di scindere le diverse prestazioni ipotizzabili nell’ambito di operazioni disciplinate contrattualmente.
Si pensi, ad esempio, al caso della cessione di un bene a cui è abbinato un servizio di assistenza/manutenzione pluriennale.
 
In tale ipotesi, il ricavo derivante dalla cessione del bene dovrà essere separato da quello dei servizi collegati e verrà rinviato al futuro per la quota parte in base alla competenza economica dello stesso.
Ma occorrerà uno sforzo in più.
La contabilizzazione dei ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi avranno rilevanza in base allo stato di avanzamento.
Il diritto all’erogazione del corrispettivo per il prestatore, di conseguenza, maturerà in relazione alla prestazione eseguita con conseguente imputazione del ricavo a conto economico in base alla competenza economica.
Lo stato di avanzamento lavori può essere determinato attraverso differenti metodi volti ad identificare le proporzioni tra le ore di lavoro, i costi sostenuti ed i servizi erogati con le corrispondenti contropartite stimate.

Informazioni in Nota Integrativa

In merito alle informazioni che dovranno essere inserite in Nota Integrativa, il nuovo principio stabilisce che le società saranno tenute ad indicare le informazioni volte a definire le metodologie applicate ai fini:

  • della determinazione del prezzo complessivamente dovuto, nell’ipotesi di corrispettivi variabili;
  • dell’allocazione del prezzo rispetto alle singole unità elementari;
  • della determinazione dello stato di avanzamento nel caso di prestazioni di servizi rese.

I chiarimenti attesi

È indubbio che il nuovo OIC 34 mette a segno un duplice obiettivo:

  • aumenta considerevolmente le informazioni contenute nella nota integrativa con contestuale miglioramento delle analisi relativa al core business delle società; e
  • allinea i principi contabili nazionali (OIC) con quelli internazionali (IFRS).

Da ultimo, resta ancora da comprendere come il Legislatore vorrà riallineare le operazioni pregresse, ai fini delle altre imposte dovute (IRES e IRAP), al nuovo principio contabile.
 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Gianni Pinto e Alessandro Pace del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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