Accertamento con adesione: sospensione emergenziale e ordinaria

Pubblicazioni Fidinam Italia

Come già anticipato con la Circolare della Guardia di Finanza n. 73943 dell’11 marzo scorso, l’Amministrazione finanziaria, con il comunicato del 12 marzo, ha ufficialmente reso nota la sospensione delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario.

Con la pubblicazione del Decreto Legge Cura Italia, avvenuta il 17 marzo scorso, è stata confermata in via normativa la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 delle suddette attività da parte degli Uffici degli enti impositori, come espressamente previsto dall’art. 67 del citato provvedimento.

Oltre a ciò, il legislatore, all’art. 83 del Decreto, ha disposto la sospensione dei procedimenti dinanzi alle Commissioni Tributarie nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020 e, oltre ciò, ha decretato la sospensione dei termini processuali per la proposizione del ricorso introduttivo nonché quelli per la presentazione dell’istanza di reclamo e/o mediazione.

Sospensione emergenziale e sospensione ordinaria

L’introduzione di tali disposizioni normative, tuttavia, ha generato dubbi circa il coordinamento tra la sospensione “emergenziale” prevista dall’anzidetto art. 83 e quella ordinaria prevista in caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione rinvenibile nell’art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997.

Ordinariamente, come è noto, il contribuente nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento o rettifica può formulare, con istanza in carta libera, una proposta di accertamento con adesione. La presentazione della predetta istanza sospende i termini per la presentazione del ricorso (ovvero sessanta giorni dalla notifica dell’avviso) per un periodo di novanta giorni.

Con lo scopo di fare chiarezza sul possibile cumulo tra sospensione “ordinaria” ed “emergenziale”, è intervenuta la stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 6/E/2020 del 23 marzo.

Il documento di prassi citato dà atto della posizione favorevole dell’Amministrazione finanziaria a riconoscere come cumulabili i due periodi di sospensione e ciò perché, secondo l’Agenzia, la sospensione disciplinata dal Decreto Cura Italia risponde alla ratio di evitare qualsivoglia spostamento fisico da parte di contribuenti o loro rappresentanti nonché del personale dipendente della stessa Agenzia. Per tale ragione sarebbe iniquo, proprio per la prioritaria esigenza di tutelare la salute dei soggetti coinvolti, non concedere la predetta cumulabilità dei termini sospensivi de quibus.

Il procedimento di accertamento "a distanza" 

Tuttavia, l’Amministrazione concede comunque la possibilità di svolgere il procedimento di accertamento con adesione indicando procedure di gestione alternative “a distanza” rese necessarie dal periodo che stiamo vivendo. Tali procedure fanno sì che il contribuente possa comunicare con l’Amministrazione attraverso videoconferenza per lo svolgimento del contraddittorio e definire l’accertamento mediante scambio di file (firmati anche digitalmente) tramite posta elettronica certificata.

Una volta raggiunta l’intesa, il procedimento sarà definitivo e al contribuente non resterà che versare quanto indicato nell’atto di accertamento con adesione godendo della riduzione delle sanzioni di 1/3.

Al riguardo, il documento in esame fa una precisazione non di poco conto: ordinariamente il termine previsto per il versamento delle somme indicate nell’atto di accertamento con adesione è di venti giorni dalla redazione dello stesso. La Circolare ha tuttavia escluso che tale termine possa essere interessato dalla sospensione prevista dall’art. 68 del Decreto Cura Italia per i versamenti scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Tale impostazione, seppur da taluni criticata, pare in linea con quanto già affermato con la precedente Circolare n. 5/E/2020 relativa, appunto, all’ambito di applicazione del citato art. 68. Al riguardo, infatti, l’Agenzia ha chiarito che gli atti a cui la norma fa riferimento sono esclusivamente quelli già affidati all’agente della riscossione escludendo, per tale ragione, che nell’alveo degli atti indicati dall’art. 68 possano rientrare, appunto, gli avvisi di accertamento definibili in adesione. 

Ciò detto, dunque, porta ad escludere che i pagamenti (anche rateali) derivanti da accertamenti con adesione definiti prima dell’emanazione del Decreto possano godere della sospensione prevista dal citato art. 68.

Chi vi può aiutare?

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