Via libera all’applicazione della madre-figlia con la Svizzera

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L’Amministrazione finanziaria, in applicazione dell’accordo sottoscritto tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera, con un revirement rispetto al documento di prassi del 2007, stabilisce l’estensione del regime di esenzione dei dividendi anche ai flussi corrisposti da società figlie localizzate in Italia a società madri residenti in Svizzera.

Il trascorso orientamento dell’amministrazione finanziaria italiana

L’Agenzia delle Entrate si è più volte espressa sulla portata del requisito di “assoggettamento a imposizione senza esenzione” in relazione al sistema di tassazione elvetico, che, strutturato su tre livelli di tassazione diretta sui redditi (federale, municipale e cantonale), prevede una parziale esenzione da imposta (a livello cantonale) per le c.d. “società miste”, ovvero quelle società che, oltre all’attività di detenzione di partecipazioni, svolgono anche attività commerciale.
In particolare, nella Risoluzione del 10 maggio 2007, n. 93/E, l’Agenzia ha ritenuto che l’ambito soggettivo della normativa non può essere esteso alle società che, anche se non totalmente esenti da imposizione, siano beneficiarie di esenzioni ad almeno uno dei tre livelli di tassazione diretta sul reddito. Così negando, di fatto, i benefici dell’Accordo Svizzera-UE nel caso di esenzione - anche solo parziale - da imposizione nello Stato di residenza del percettore.

La giurisprudenza unionale

In tale contesto, nel 2015 si è pronunciata la Corte di Giustizia UE, la quale ha (giustamente) ritenuto di negare i benefici derivanti dall’esenzione solamente laddove ci sia un’esenzione totale degli utili, posto che l’agevolazione in parola non prevede vincoli in caso di aliquote minori ma solo nel caso di una “aliquota zero” a condizione che tutti i suoi utili siano distribuiti ai propri azionisti.

L’accordo

Nelle more, interviene l’Accordo Svizzera-UE finalizzato ad estendere alla Confederazione Elvetica l’applicabilità del regime “madre-figlia” che, per le società svizzere, detta requisiti differenti rispetto a quelli richiesti alle società europee, per poter fruire dell’esenzione da ritenuta.
Le differenze maggiormente evidenti attengono sia al profilo della partecipazione minima (25% in luogo del 10%), che al profilo del periodo di possesso (due anni in luogo di uno).

I recenti chiarimenti dell’agenzia

La recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/2023 ha revocato in parte il menzionato orientamento della risoluzione n. 93/2007, chiarendo che l’esclusione da ritenuta sui dividendi corrisposti a società “madri” svizzere compete anche nel caso in cui queste ultime beneficino in Svizzera di esenzioni parziali dalle imposte sui redditi.
Prendendo spunto dalla giurisprudenza comunitaria sul tema ed, evidentemente, allineandosi alla stessa, il recente documento di prassi precisa che non è possibile beneficiare dell’esclusione da ritenuta solo ove la società svizzera sia integralmente esente da tassazione nella Confederazione elvetica, mentre il beneficio può essere fatto valere se l’esenzione svizzera è solo parziale.
 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Alessandro Pace e Iacopo Carraro del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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