In via generale, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, il Trust risulta assoggetto ad imposizione al momento dell’attribuzione finale dei beni o dei diritti ai beneficiari. In tale prospettiva, l’apporto dei beni nel trust non determinerebbe, di per sé, l’applicazione immediata dell’imposta proporzionale, poiché il presupposto impositivo si realizzerebbe solo quando il patrimonio viene effettivamente trasferito ai beneficiari.
In tal senso, l’imposta è calcolata applicando le aliquote e le franchigie previste dal TUSD, tenendo conto del rapporto di parentela o affinità tra disponente e beneficiario:
Il D.Lgs. n. 139/2024 ha introdotto nel TUSD il nuovo articolo 4-bis, che prevede un regime opzionale di tassazione dei trust. In particolare, la norma consente al disponente del trust di optare per il versamento dell’imposta al momento di ciascun conferimento dei beni e dei diritti in Trust, consentendo di definire il carico fiscale secondo regole vigenti, riducendo l’incertezza legata a possibili future modifiche normative.
Oltre a ciò, il principale effetto dell’opzione consisterebbe nella sterilizzazione della tassazione in uscita: una volta corrisposta l’imposta in via anticipata, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari non assumono più rilevanza ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.
A tal proposito, risulta fondamentale distinguere tra il valore dei beni o diritti al momento dell’apporto in Trust e gli eventuali futuri incrementi della trust property. Infatti, gli incrementi del patrimonio segregato (in assenza di ulteriori conferimenti di beni in Trust) non sono assoggettati a ulteriore imposizione al momento della successiva attribuzione ai beneficiari.
Esempi:
Si pensi, anzitutto, al conferimento in Trust di un conto deposito titoli. In questo caso:
- l’imposta verrebbe versata sul valore del deposito titoli al momento dell’apporto
- qualora, nel tempo, il valore del deposito titoli dovesse aumentare per effetto della gestione finanziaria, della rivalutazione dei titoli o del reinvestimento dei proventi, tale incremento non dovrebbe essere nuovamente tassato al momento dell’attribuzione ai beneficiari.
Un secondo esempio riguarda il conferimento in trust della nuda proprietà di un immobile, con usufrutto riservato al disponente. Seguendo il tenore della disposizione in analisi, pur in assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.
- l’imposta verrebbe versata sul valore della nuda proprietà al momento dell’apporto;
- alla morte del disponente-usufruttuario, l’usufrutto si estinguerebbe e la nuda proprietà si riespanderebbe ex lege;
- l’incremento di valore derivante dal consolidamento della proprietà non dovrebbe essere assoggettato ad imposizione, poiché rappresenterebbe l’evoluzione naturale di un diritto già conferito in trust e già tassato in entrata.
Diversa è l’ipotesi in cui, al momento del conferimento o dell’apertura della successione, non sia possibile individuare la categoria dei beneficiari. In tal caso, l’imposta verrebbe calcolata applicando l’aliquota più elevata prevista, pari all’8%, in assenza di franchigia.
Si pensi, ad esempio, a un Trust nel quale i beneficiari siano soltanto genericamente determinabili in futuro, senza che sia possibile ricondurli, al momento dell’apporto, a una specifica categoria rilevante ai fini dell’imposta. In queste situazioni, l’esercizio dell’opzione richiederebbe una valutazione attenta, poiché l’applicazione dell’aliquota massima potrebbe incidere in modo significativo sulla convenienza fiscale dell’operazione. Fermo quanto precede, l’atto istitutivo potrebbe essere redatto in modo da prevenire tale conseguenza, assicurando al contempo la piena coerenza con le volontà del disponente.
Un ulteriore profilo di interesse riguarda il possibile coordinamento tra il regime di tassazione “in entrata” del Trust e il regime dei cd. Res non dom italiani.
Quest’ultimo regime prevede - ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni - l’esenzione per i beni esteri durante il periodo di validità dell’opzione. Ne consegue che, qualora un soggetto neo-domiciliato apporti in Trust beni esteri e opti per la tassazione anticipata, potrebbe cristallizzare sin dal momento dell’apporto il beneficio dell’esenzione.
In questa prospettiva, la successiva attribuzione dei beni ai beneficiari non dovrebbe assumere autonoma rilevanza impositiva, anche qualora avvenga dopo la cessazione del regime dei neo-domiciliati, poiché il trattamento fiscale sarebbe già stato definito al momento del conferimento in Trust.
Il punto, per la sua rilevanza pratica, richiederebbe naturalmente un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se confermato, potrebbe rappresentare uno degli ambiti di maggiore interesse applicativo del nuovo articolo 4-bis TUSD, soprattutto nelle pianificazioni patrimoniali cross-border che coinvolgono soggetti neo-residenti in Italia.
Il nuovo regime di tassazione “in entrata” rappresenta uno strumento di particolare interesse nell’ambito della pianificazione patrimoniale mediante Trust, soprattutto nei casi in cui il disponente intenda definire sin da subito il carico fiscale dell’operazione e ridurre l’incertezza legata al momento della futura attribuzione ai beneficiari.
La sua convenienza, tuttavia, non può essere valutata in termini generali: occorre considerare, caso per caso, la struttura del Trust, la natura e la localizzazione dei beni conferiti, la categoria dei beneficiari, nonché gli obiettivi di protezione, gestione e trasmissione perseguiti dal disponente.
In tale prospettiva, la valutazione preventiva degli impatti fiscali e la corretta istituzione dello strumento assumono un ruolo centrale per assicurare coerenza tra il trattamento tributario dell’operazione e gli obiettivi di continuità e protezione del patrimonio.
Questo articolo è a cura di Lorenzo Portolano del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.
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