La Svizzera pronta ad uscire dalla black list italiana

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L'accordo

Con la dichiarazione siglata il 20 aprile, dopo ventiquattro anni, si assisterà all’uscita della Svizzera dalla black list di cui al D.M. del 4 maggio 1999, come Paese a tassazione privilegiata.
Il 13 luglio 2016 è, infatti, entrato in vigore il protocollo di modifica della Convenzione contro le Doppie Imposizioni in forza del quale la Svizzera viene inserita nelle white list del 1996 e del 2016.Tale protocollo è da intendersi uno step necessario della roadmap stilata tra i due Stati che, al capitolo 5, prevede l’espunzione della Confederazione elvetica da tutte le liste nere.

Ma per chi ha delle connessioni con il territorio elvetico o intenda trasferire la propria residenza in Svizzera cosa cambierà?


Gli effetti pro futuro...

Con l’esclusione della Svizzera dalla cd. Black list, non troveranno più applicazione le presunzioni di legge previste nel caso di trasferimento di residenza e/o detenzione di sostanze finanziarie o patrimoniali in Stati a fiscalità privilegiata.
Con la Svizzera intesa come Paese White list, pertanto, l’Agenzia delle Entrate non potrà più avvalersi:
 
1. dell’inversione dell’onere della prova.
Ne conseguirà che, il contribuente raggiunto dall’avviso di accertamento, non sarà più tenuto a fornire la prova contraria circa la fittizietà del suo trasferimento di residenza in Svizzera. L’Ufficio, al contrario, dovrà provare la fondatezza della contestazione.

In precedenza, invece, un contribuente residente in Svizzera, anche in possesso di permesso B o C, con un lavoro e la famiglia sul suolo elvetico, avrebbe dovuto fornire prove concrete circa la sua effettiva residenza in Svizzera, dimostrando di aver interrotto i legami con il proprio Paese d'origine per evitare che venisse considerato fiscalmente residente in Italia.
Inutile dire che tali prove non sempre sono di facile produzione.
 
2. dei raddoppi dei termini.
L’Agenzia delle Entrate, di fronte ad un’ipotesi di residenza o detenzione di patrimoni in uno Stato Black list, non potrà più applicare le presunzioni ex lege che avrebbero determinato, tra l’altro:
 
  • il raddoppio per l’esercizio del potere di accertamento
il contribuente che detiene immobili o attività finanziarie in Svizzera è accertabile nel maggior termine di 10 anni in luogo di quello ordinario di 5, financo ad arrivare a 14 anni, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi;
 
  • il raddoppio delle sanzioni da irrogare
tanto in materia di violazioni dell’obbligo di monitoraggio quanto in materia reddituale.

... e gli effetti retroattivi

Molte sono le perplessità in merito all’applicabilità del regime alle annualità passate. Rimanendo in attesa della conclusione dell’iter di fuoriuscita dalla cd. lista nera del Paese elvetico, si potrebbe ritenere che le novità sopra affrontate possano operare retroattivamente.

Alle conclusioni cui sopra, giunge anche autorevole dottrina che posta la natura procedimentale delle norme che disciplinano il raddoppio dei termini e la loro portata retroattiva, l’uscita dalla black list anche per il passato potrebbe portare all’applicazione dei termini ordinari non raddoppiati.

A tal proposito, ad esempio, si pensi al caso di un contribuente che detenga in Svizzera patrimoni ed attività finanziarie mai dichiarate: (i) in caso di portata retroattiva della norma, risulterebbe accertabile da parte dell’Agenzia solo per le annualità 2017-2022; mentre, in caso contrario, (ii) resterebbe accertabile a partire dal 2013 e l’interruzione del raddoppio dei termini si integrerebbe solamente in relazione alle violazioni perfezionatesi post espunzione dalla lista.

In ogni caso, auspicando evoluzioni legislative sul punto che fornisca utili spunti chiarificatori, è certamente da accogliere con favore l’accordo finora raggiunto.
 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Alessandro Pace e Iacopo Carraro del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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