Salvi i crediti d’imposta non indicati in dichiarazione

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L’art. 13 della bozza di decreto delegato, sulla razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, precisa che la mancata indicazione dei crediti d’imposta nella dichiarazione non determina la perdita del beneficio acquisito.

Sul punto, a fronte dell’ambiguità del dato normativo, si è assistito ad un lungo dibattito che ha creato non pochi problemi ai contribuenti che, in sede dichiarativa, avevano omesso l’indicazione del credito.

I precedenti di prassi

L’Amministrazione finanziaria, con la risposta ad interpello del 9 giugno 2021 n. 396, anticipando quanto previsto nell’art. 13 della bozza richiamata, aveva già chiarito che la mancata indicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo nel quadro RU del modello Redditi relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato non ostacolava la spettanza del credito stesso.

Tuttavia, il contribuente era tenuto a presentare una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d'imposta ancora integrabile, indicando nel quadro RU l'importo del credito spettante, e versare, per ciascuna annualità, la relativa sanzione ex art. 8, D.Lgs. n. 471/1997 ridotta per effetto dell’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso.

La posizione della giurisprudenza

La tesi fatta propria dall’Agenzia delle Entrate, tuttavia, non è stata sposata dalla giurisprudenza di Cassazione che, seppur in riferimento ai soli crediti d’imposta ricerca e sviluppo o a quelli per investimenti in aree svantaggiate, aveva sostenuto la non fruibilità dell’agevolazione in caso di omessa indicazione nel quadro RU e l’impossibilità di presentare una dichiarazione integrativa per sanare l’omissione.

In particolare, ad avviso dei giudici di legittimità nel caso di crediti d’imposta, non si è in presenza di una dichiarazione di scienza ma di una manifestazione di volontà irretrattabile.

Di recente si è infatti sviluppato un orientamento giurisprudenziale differente: specificatamente, la Corte di Giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna ha evidenziato come la mancata indicazione del credito d’imposta per attività R&S nella dichiarazione dei redditi non debba determinare la decadenza dello stesso, non essendo tale fattispecie espressamente prevista dalla legge tra le cause che determinano la decadenza dal beneficio.

La nuova normativa

La querelle tra i Giudici e gli Uffici amministrativi, che di fatto ha ingenerato non poche incertezze applicative in capo al contribuente, dovrebbe ora essere superata dalla previsione normativa in arrivo.

Infatti, come detto, l’art. 13 dello schema di decreto delegato risolve definitivamente la questione con specifico riferimento ai crediti d’imposta per i quali le norme istitutive o attuative espressamente prevedano la loro indicazione nei modelli di dichiarazione quale condizione indispensabile per la loro fruizione.

Di conseguenza, sarà possibile fruire dei benefici fiscali anche laddove gli stessi non siano riportati nel quadro RU del modello Redditi.

Omissione, questa, che si presume debba essere comunque sanata mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa.

 

..Gli aiuti di stato

Si segnala inoltre che sempre l’art. 13 della bozza di decreto prevede, altresì, una specifica disposizione per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis, ossia aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione.

Per questa tipologia di agevolazioni resterebbe ferma la disciplina attualmente vigente ai sensi della quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti (non subordinati all’emanazione di provvedimenti concessori) nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ne impedisce la fruizione.

 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Alessandro Pace del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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