La più recente giurisprudenza di legittimità è tornata ad affrontare un tema particolarmente sensibile nell’ambito della fiscalità internazionale: la possibilità che una società formalmente costituita all’estero venga considerata fiscalmente residente in Italia qualora il centro effettivo delle decisioni strategiche e della gestione risulti, in concreto, localizzato nel territorio dello Stato.
In tali ipotesi, l’eventuale riqualificazione operata dall’Amministrazione finanziaria comporterebbe l’assoggettamento della società al regime impositivo italiano secondo il principio del worldwide taxation principle, con conseguente imponibilità in Italia dell’intero reddito ovunque prodotto per ciascun periodo d’imposta oggetto di accertamento.
In via generale, l’individuazione della residenza fiscale delle società richiede una valutazione complessiva fondata su criteri sia formali sia sostanziali, con una progressiva valorizzazione di questi ultimi nella prassi applicativa e nell’elaborazione giurisprudenziale.
Fino alle modifiche introdotte con la riforma del 2023, l’art. 73, comma 3, del TUIR considerava fiscalmente residenti in Italia le società che, per la maggior parte del periodo d’imposta, avessero nel territorio dello Stato, in via alternativa:
Con la Legge delega n. 111/2023 e il successivo intervento attuativo, il legislatore ha riformulato i criteri di collegamento, con l’obiettivo dichiarato di allineare la disciplina interna alla prassi internazionale e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Ferma restando la rilevanza della sede legale, i precedenti criteri della “sede dell’amministrazione” e dell’“oggetto principale” sono stati sostituiti da parametri di natura più marcatamente sostanziale, ossia:
Con l’ordinanza n. 3591/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio di rilevante impatto applicativo: l’attrazione della residenza fiscale in Italia non presuppone la natura fittizia della società estera. L’indagine deve piuttosto concentrarsi sulla concreta localizzazione dell’attività di amministrazione e direzione, da ricostruire attraverso un’analisi sostanziale degli elementi fattuali.
La Corte ha fatto riferimento alla nozione di “sede effettiva”, intesa come il luogo in cui si accentra stabilmente l’attività direttiva dell’ente. In tale prospettiva, assumerebbero rilievo, tra gli altri:
La Corte precisa, tuttavia, che tali indici hanno carattere meramente esemplificativo e devono essere valutati in modo unitario, nell’ambito di un apprezzamento complessivo delle circostanze del caso concreto.
Sebbene nel frattempo sia intervenuta la riforma dell’art. 73 TUIR, l’impostazione interpretativa non risulterebbe mutata. In altri termini, i nuovi criteri introdotti dal legislatore recepiscono una nozione già consolidata in giurisprudenza, ancorata alla dimensione sostanziale dell’attività societaria. In particolare:
Accanto ai criteri generali di collegamento, assumerebbe particolare rilievo la presunzione di residenza fiscale in Italia prevista per le società estere che detengono partecipazioni di controllo in società o enti residenti. La presunzione opererebbe qualora, alternativamente:
Si tratta di una presunzione relativa che produce effetti di immediata rilevanza operativa: l’onere della prova si sposterebbe in capo al contribuente, il quale è chiamato a dimostrare - mediante elementi concreti e documentabili - l’effettivo radicamento all’estero della direzione e della gestione societaria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, è fondamentale distinguere il fenomeno dell’esterovestizione dall’interposizione fittizia, istituti che operano su piani diversi e producono effetti fiscali distinti.
Nel dettaglio, per interposizione fittizia si intende la fattispecie in cui una società, pur formalmente percettrice dei redditi, sia mero “schermo” rispetto a un diverso soggetto - tipicamente il socio residente in Italia - che ne dispone in via sostanziale. L’attenzione si concentra, dunque, non sulla residenza della società, bensì sull’individuazione del reale titolare del reddito. Da tale distinzione discenderebbero conseguenze rilevanti:
La corretta distinzione tra esterovestizione e interposizione assume un rilievo determinante nella strutturazione di gruppi societari internazionali. In un sistema che consente scelte organizzative orientate anche all’efficienza fiscale, è essenziale che tali assetti siano coerenti sotto il profilo sostanziale e adeguatamente documentati.
Affidarsi a professionisti che conoscano in modo approfondito i criteri di collegamento, le presunzioni normative e gli orientamenti giurisprudenziali consente non solo di individuare i rischi, ma soprattutto di prevenirli attraverso una pianificazione consapevole.
Questo articolo è a cura di Lorenzo Portolano ed Egidio Bertolozzi del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.
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