Il ravvedimento speciale: come regolarizzare i redditi esteri

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Il “Ravvedimento operoso speciale”, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, prevede la possibilità di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2021, fruendo della riduzione (speciale) della sanzione a 1/18 del minimo, in luogo di quella ordinaria di 1/6 e prevedendo, inoltre, la possibilità di versamento rateale con un massimo di 8 rate.
L’intento del legislatore del 2022 è da rinvenire nella previsione di un regime premiale nei confronti del cd. “volunteer” che, regolarizzando volontariamente le violazioni commesse, può fruire di un importante sconto sulla sanzione applicabile.

L'esclusione del quadro RW

La norma agevolativa in oggetto, tuttavia, soprattutto per quanto attiene le regolarizzazioni “estere”, non ha mai spiccato per chiarezza.
Invero, gli interpreti hanno sempre sostenuto che la regolarizzazione in parola non potesse avere ad oggetto le violazioni relative all’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero (il cd. monitoraggio fiscale); in breve, l’omessa e/o infedele compilazione del Quadro RW.
Più nel dettaglio, ci si è interrogati se il regime agevolativo si applicasse unicamente al monitoraggio fiscale, oppure, diversamente, se si estendesse anche alle imposte liquidate nel medesimo Quadro RW.

La noma di interpretazione autentica

A chiarire le perplessità di cui infra, è intervenuto il c.d. Decreto Bollette, il quale dispone che il regime agevolativo de quo non si applica unicamente con riferimento al mancato o infedele monitoraggio fiscale e, di contro, che il ravvedimento speciale può regolarizzare le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’IVIE ed all’IVAFE.

In termini pratici, pertanto, il contribuente che, avendo presentato la dichiarazione dei redditi senza aver compilato il Quadro RW e senza aver dichiarato i redditi esteri oltre ad IVIE ed IVAFE, abbinerà il ravvedimento ordinario – al fine della regolarizzazione dell’omessa compilazione del Quadro RW – ed il ravvedimento speciale, applicabile alle sole imposte appena richiamate.
 
La norma chiarisce, altresì, che qualora il contribuente indichi le proprie attività estere in dichiarazione, liquidando le imposte dovute ai fini IVIE ed IVAFE ma, successivamente, non provveda al versamento delle stesse, non potrà accedere al ravvedimento speciale.
In questo caso, infatti, si rientrerebbe nell’altra ipotesi della norma di interpretazione autentica, la quale vieta l’accesso all’istituto per le fattispecie automaticamente rilevabili in sede di liquidazione (ex art. 36-bis del DPR 600/1973).

L'agevolazione in concreto

Ad oggi, stante l’impossibilità di ricorrere all’istituto nel caso di omesse dichiarazioni, violazioni emergenti dalla liquidazione automatica e regolarizzazione del quadro RW, sono ravvedibili:
  • le violazioni che riguardano le dichiarazioni;
  • i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023:
  • Il ravvedimento speciale può riguardare anche le violazioni da controllo formale della dichiarazione ex art. 36 ter del DPR 600/73;
  • Non si possono ravvedere omessi pagamenti strumentali ad accedere a regimi agevolati, (es. regime impatriati).

I termini del ravvedimento

Il Decreto Bollette, in conclusione, ha disposto anche la posticipazione dei termini.
Più nel dettaglio, per quanto attiene al ravvedimento operoso speciale, sia il termine di versamento delle maggiori imposte, delle sanzioni ravvedute e degli interessi, che quello per regolarizzare le violazioni è stato differito dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023.
 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Iacopo Carraro e Alessandro Pace del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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