Novità fiscali in vigore dal primo gennaio 2023

Introduzione

Ogni anno la legislazione tributaria viene aggiornata in rapporto alla situazione che si è venuta a creare ed anche in base alle sentenze che il Tribunale Federale e la Camera di Diritto Tributaria hanno emanato.

Imposizione secondo il dispendio

L’imposta è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, spese sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all’estero, con base di partenza il più elevato fra gli importi seguenti:
 
1.  CHF 400'000;
 
2.  Per i contribuenti che hanno un’economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo;
 
3.  Per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l’alloggio al luogo di dimora;
 
oppure quale calcolo di controllo, la somma dei redditi seguenti:
1.  Proventi da sostanza immobiliare sita in Svizzera;

2.  Proventi da beni mobili situati in Svizzera;

3.  Proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare;
 
4.  Proventi da diritti d’autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera;
 
5.  Assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;
 
6.  Proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
 
Per la determinazione del dispendio, l’autorità cantonale, allineandosi a cantoni dove la tassazione sul dispendio è presente, obbliga il contribuente a presentare un formulario per determinare se il valore dell’ultimo anno è ancora attuale o se dei correttivi sia a favore che a sfavore del contribuente, debbano essere applicati.

Bisogna altresì notare che, per il momento solo a livello Federale (LIFD art. 14 cpv 3 lett. a), l’imposizione minima è passata da CHF 400'000 a CHF 421'700.

Per quel che riguarda la tassazione sul dispendio non ci sono ulteriori novità.
 

Nuovo diritto azionario

Segnaliamo che dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il nuovo diritto azionario.

A questo proposito va menzionato l’attuazione del “Margine di variazione del capitale” (MVC), che permette alla società di effettuare creazioni e rimborsi di capitale sull’arco di 5 anni. Solo dopo questo periodo si dovrà effettuare il calcolo per capire quale potrebbe essere l’imposizione di tali operazioni.

In linea generale la seguente formula va presa in considerazione:
-   Se gli apporti nelle riserve durante il periodo di MVC è maggiore ai rimborsi di capitale da riserve, allora siamo in presente di un prelevamento di “Riserva da apporto di capitale “ (RAC) che beneficerà dell’esenzione all’atto del versamento. Consigliamo di voler consultare la Circolare n. 29c del 23.12.2022 per avere un quadro più dettagliato della particolarità.
 

Aumento delle deduzioni per figli e persone bisognose a carico

L’aumento è da considerarsi sulla deduzione sui versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro la malattia, contro gli infortuni nonché gli interessi dei capitali a risparmio.

Il contribuente o persona al cui sostentamento egli provvede ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. a) e b) LT, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28° anno di età e per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, gli è permesso dedurre le spese effettive fino ad un importo massimo:
 
-   CHF 10'500 per coniugi che vivono in comunione domestica;
 
-   CHF   5'200 per gli altri contribuenti;
 
-   CHF 14'800 per coniugi che vivono in comunione domestica che però non versano alcun contributo a istituzioni di previdenza;
 
-   CHF   7'400 per gli altri contribuenti che però non versano alcun contributo a istituzioni di previdenza.

Queste categorie sopraccitate avranno la possibilità di poter dedurre ulteriori CHF 1'200 per ogni figlio e persona bisognosa supplementari.

Va fatto notare che su tale deduzione saremo chiamati alle urne il prossimo giugno. Se il responso della votazione sarà positivo, questa possibilità entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.
 

Tassazione dei frontalieri in telelavoro

Il 1° febbraio 2023 l’accordo con l’Italia sul telelavoro è venuto a cadere.

Questo significa che se il lavoratore si avvale della possibilità del telelavoro, la condizione del rientro giornaliero decade e di conseguenza decade anche l’accordo di imposizione del 1974 fra Svizzera e Italia per cui l’imposizione avviene in entrambi gli stati, luogo dove viene svolta l’attività e Stato di residenza.

Se un residente italiano procede al telelavoro per un giorno alla settimana, come sopra descritto, mancando il rientro giornaliero, lo statuto di frontaliere ai fini dell’Accordo sui frontalieri del 1974 decade e pertanto il salario deve essere imposto al 100% in Italia.

La regola generale dell’art. 15 CDI CH-IT stabilisce che tale reddito deve essere imposto:
 
-    80% del salario, 4 giorni a settimana, è tassato in Svizzera;
 
-   100% del salario è tassato in Italia, la quale in base all’art. 24 par. 2 CDI CH-IT deve concedere un credito di imposta per le imposte pagate in Svizzera.

La società che ha assunto il frontaliere deve comunque assoggettare al 100% il salario all’imposta alla fonte.

Il dipendente entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo, potrà richiedere il rimborso dell’imposta alla fonte trattenuta dal datore di lavoro in riferimento al giorno in cui ha lavorato in telelavoro in Italia mediante il portale online presente sul sito internet (www.ti.ch/fonte) selezionando il menù “Richiesta di correzione dell’imposta alla fonte”.

Per ottenere tale rimborso bisogna dare prova dell’avvenuta imposizione in Italia del reddito.

Per non incorrere in problematiche fiscali, il dipendente deve informare il datore di lavoro sui giorni di telelavoro.

Per quanto concerne il telelavoro, ci sono altri stati che hanno ratificato con la Svizzera accordi amichevoli.

Per esempio, con la Francia il telelavoro è ammesso fino al 40% del tempo di lavoro. Quindi fino a questo massimo non è necessario il rientro giornaliero e non si perderà lo statuo di frontaliere.

Conclusione

Come si evince dagli spunti qui sopra, la fiscalità è in costante evoluzione e, pertanto, se qualcuno non fosse avvezzo alle regolamentazioni potrebbe richiedere il supporto dei nostri fiscalisti, sempre in aggiornamento e che dispongono delle competenze per non incorrere in problematiche fiscali sia a livello di persone fisiche sia a livello di persone giuridiche.
 

Fidinam & Partners

Questo articolo, pubblicato anche sulla Newsletter Aprile 2023 di Fidinam & Partners, è stato redatto da Rudy Summerer, Responsabile del Centro di Competenza Fiscale Svizzera.

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