La legge annuale sulle PMI è recentemente intervenuta sull’art. 24-ter del TUIR, innalzando da 20.000 a 30.000 abitanti la soglia demografica dei Comuni nei quali i titolari di pensione estera possono trasferire la propria residenza fiscale per accedere al regime opzionale di imposizione sostitutiva del 7% su tutti i redditi esteri.
La modifica amplia il perimetro applicativo della misura, ma non incide sui requisiti sostanziali di accesso. Restano infatti centrali la precedente residenza fiscale estera per almeno cinque periodi d’imposta, il trasferimento da uno Stato con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa e, soprattutto, la titolarità di redditi da pensione di fonte estera.
Uno degli aspetti più delicati del regime in analisi riguarda la qualificazione della pensione estera.
Nel dettaglio, l’art. 24-ter richiede la titolarità di redditi da pensione erogati da soggetti esteri. Rientrerebbero in tale nozione gli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, anche ove derivanti da rapporti diversi dal lavoro dipendente, nonché alcune forme di capitalizzazione pensionistica collegate a versamenti contributivi.
Ciò posto, non ogni rendita o strumento previdenziale estero consentirebbe l’accesso al regime. A titolo esemplificativo, l’Amministrazione finanziaria ha escluso, ad esempio, le somme derivanti da polizze unit linked o da strumenti privati non collegati alla cessazione del rapporto di lavoro o al raggiungimento di un requisito anagrafico.
Ad oggi, la disciplina non sembra prevedere un importo minimo del trattamento pensionistico estero. Ne consegue che anche una pensione di ammontare contenuto può, in linea di principio, integrare il requisito di accesso, purché sia correttamente qualificabile alla luce dei requisiti precisati dall’Amministrazione finanziaria.
La pensione estera rappresenta, dunque, la condizione di accesso al regime in analisi; il beneficio economico, invece, si estenderebbe all’intero perimetro dei redditi esteri percepiti dal contribuente.
Il regime in analisi consentirebbe di assoggettare ad una aliquota del 7% i redditi prodotti all’estero, individuati secondo i criteri dell’art. 165, comma 2, del TUIR. Potrebbero quindi rientrare, tra gli altri, redditi fondiari esteri, redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti, redditi di lavoro prodotti all’estero, plusvalenze su beni esteri.
In concreto, il regime può risultare particolarmente interessante per i contribuenti che detengono attività finanziarie estere. In altri termini, dividendi, interessi, proventi finanziari e plusvalenze, ove
qualificabili come redditi di fonte estera, potrebbero beneficiare dell’imposizione sostitutiva del 7%, in luogo della tassazione ordinaria pari al 26%.
La valutazione di convenienza dovrebbe essere svolta anche rispetto al regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR, che prevede una flat tax annua pari a 300.000 euro sui redditi esteri, indipendentemente dal loro ammontare.
In linea generale, il confronto sarebbe immediato: il punto di indifferenza tra il 7% e la flat tax di 300.000 euro si colloca a poco più di 4 milioni di euro di redditi esteri annui.
Fino a tale soglia, il regime del 7% potrebbe risultare più conveniente (sempre che il contribuente sia in possesso dei requisiti per accedervi); oltre tale soglia, il regime dei neo-residenti tenderebbe a diventare più efficiente dal punto di vista fiscale.
Il dato è ancora più significativo se rapportato specificatamente ai redditi finanziari.
Esempio: Posto 1 milione di euro di redditi finanziari esteri, la tassazione ordinaria al 26% determinerebbe un carico di 260.000 euro (paradossalmente più conveniente della flat tax relativa ai neo-residenti), mentre il regime del 24-ter comporterebbe un’imposta di 70.000 euro. Il risparmio potenziale sarebbe quindi pari a 190.000 euro annui.
Alla luce delle condizioni di accesso sopra richiamate, risulta quindi essenziale procedere a una valutazione preventiva della posizione del contribuente, verificando in particolare la natura del trattamento pensionistico estero, la fonte dei redditi esteri ed il relativo ammontare, il Comune di destinazione, nonché il carico impositivo atteso.
Tale analisi dovrebbe essere condotta mediante una simulazione comparativa rispetto al regime ordinario e, ove ne ricorrano i presupposti, al regime alternativo dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR.
In questa prospettiva, il supporto di professionisti specializzati nella pianificazione fiscale internazionale consente di valutare correttamente la sostenibilità dell’opzione, prevenire possibili criticità e strutturare il trasferimento in modo coerente con la complessiva posizione reddituale e patrimoniale del contribuente.
Questo articolo è a cura di Lorenzo Portolano.