Italia – regime “Res non dom” utile anche ai fini successori

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La Legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232) ha introdotto il regime agevolativo italiano per i cd. Resident Non Domiciled”, prevedendo, oltre all’applicazione della nota flat tax sostitutiva ed onnicomprensiva di tutti i redditi di fonte estera, anche un ulteriore e meno conosciuto beneficio fiscale, ovvero l’esenzione dall’imposta di successione e donazione sui beni situati all’estero, estendendo in tal modo l’applicabililità del regime anche ai fini di un passaggio generazionale fiscalmente efficiente.

Il regime dei Resident Non Domiciled

In termini generali, il regime prevede un’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri, pari ad € 100.000 per ciascun anno d’imposta, indipendentemente dall’ammontare dei redditi esteri riconducibili all’optante e, inoltre, offre la possibilità di estendere il beneficio anche ai familiari, scontando un’ulteriore imposta pari ad € 25.000 ciascuno.

In particolare, l’ambito soggettivo di accesso al beneficio individua le persone fisiche che:

  • trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato; e
  • non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti l’inizio della validità dell’opzione.

Postò ciò, come anticipato, l’opzione per l’accesso al regime comporta alcuni benefici fiscali latenti, i quali sono soprattutto ravvisabili in relazione alle imposte indirette (i.e. successione e donazione).

 

Un breve inquadramento dell’imposta di successione e donazione 

Al fine di comprendere il vantaggio fiscale emergente dalla menzionata esenzione dall’imposta di successione e donazione, si introduce, in linea generale, il D.lgs n. 346 del 1990 (Testo unico sulle successioni e donazioni o, semplicemente, “TUS”), il quale stabilisce che al trasferimento di beni o diritti a titolo gratuito, le imposte sono applicate sul valore del bene trasferito o donato.

In merito all’imposta, inoltre, le aliquote applicabili (4%, 6% ed 8%) variano in relazione al grado di parentela intercorrente tra il soggetto dante causa (i.e. de cuius o donante) ed il soggetto avente causa (i.e. erede o donatario):

  • il coniuge, i discendenti e gli ascendenti (parenti in linea retta) con aliquota pari al 4%, applicabile sull’eccedenza di € 1.000.000 del valore trasferito;
  • fratelli e sorelle con aliquota al 6%, applicabile sull’eccedenza di € 100.000;
  • gli altri parenti fino al quarto grado e gli affini fino al terzo grado con aliquota al 6% sul valore del trasferimento, senza alcuna franchigia;
  • tutti gli altri soggetti, quindi i parenti più lontani e gli estranei, scontano un’aliquota pari all’8%, anche in questo caso senza alcuna franchigia.

 

La territorialità dell’imposta

Per quanto concerne l’ambito oggettivo delle imposte in esame, occorre precisare che l’art. 2 del TUS ha introdotto il criterio di determinazione dei trasferimenti territorialmente rilevanti, tale per cui:

  • nel caso in cui il dante causa (de cuius o donante) sia residente in Italia, le imposte sono dovute in relazione a tutti i beni o diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero – in ossequio al notorio “World Wide Taxation Principle”;
  • al contrario, nel caso in cui il dante causa (de cuius o donante) non sia residente in Italia, le imposte siano dovute limitattamente a quei beni esistenti o diritti trasferiti nel territorio dello Stato italiano.

 

 

Res Non Dom e pianificazione successoria

Come anticipato, l’accesso al regime agevolativo comporta benefici rilevanti anche sul piano delle imposte di successione e donazione.

Più nel dettaglio, in deroga al criterio di rilevanza territoriale, la norma prevede l’esenzione d’imposta in relazione a tutti i beni o diritti esteri trasferiti per successione o donazione durante la vigenza dell’opzione, a prescindere quindi dalla residenza in Italia del soggetto beneficiario del regime (in tale sede il de cuius o donante).

Per di più, la possibilità di estendere il beneficio al nucleo familiare dell’optante comporterebbe la medesima esenzione anche con riferimento ai trasferimenti perfezionati dai familiari che hanno aderito all’estensione del regime.

Di conseguenza, in altri termini, nelle ipotesi di trasferimento di beni o diritti a titolo gratuito perfezionati da soggetti che beneficiano del regime Res Non Dom, il presupposto impositivo si verificherebbe solamente in relazione ai beni e diritti esistenti in Italia e, parallelamente, le eventuali franchigie verrebbero erose unicamente per il trasferimento di tali beni.

Ciò posto, nella preliminare valutazione circa l’opportunità di optare per l’accesso al regime, un’attenta strategia di pianificazione patrimoniale dovrebbe attribuire la giusta importanza anche all’esenzione dall’imposta di successione e donazione prevista per i beni e diritti esistenti all’estero, i quali, diversamente, verrebbero assoggetti ad imposta in ragione della residenza in Italia del dante causa (“World Wide Taxation Principle”).

In altri termini, l’accesso al regime comporta, in prima battuta, la possibilità di sgravare il carico imponibile sui redditi esteri mentre, in secondo luogo, offre altresì la possibilità di efficientare, in una più generale ottica di pianificazione successoria (mediante perfezionamento di atti inter vivos), il proprio passaggio generazionale.

 

 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Iacopo Carraro e Lorenzo Portolano del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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