Ex dipendenti pubblici a Dubai: la pensione italiana può sfuggire al fisco

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Il trasferimento della residenza negli Emirati Arabi Uniti è una scelta sempre più diffusa tra i pensionati italiani: negli EAU, infatti, non esiste alcuna imposta sul reddito delle persone fisiche e la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed Emirati stabilisce, come regola generale, che le pensioni maturate nel settore privato sono tassate esclusivamente nello Stato di residenza. La relocation, quindi, può avere un’importante finalità di efficientamento fiscale.

C’è, però, un aspetto che molti sottovalutano: questo automatismo non vale per tutti. La natura del datore di lavoro per cui si è prestato servizio può cambiare completamente le carte in tavola, e i casi limite non mancano. I professionisti del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia li hanno affrontati per un cittadino italiano residente a Dubai, ex dipendente di SACE S.p.A., ottenendo dall’Agenzia delle Entrate una risposta a interpello che oggi fa chiarezza per chiunque si trovi in una situazione analoga.

 


La regola generale: pensioni private tassate solo nel Paese di residenza

L’articolo 18 della Convenzione Italia-EAU stabilisce che le pensioni corrisposte a fronte di un rapporto di lavoro privato sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario.

Questo significa che chi si trasferisce a Dubai non sarà assoggettato a nessuna ritenuta italiana, il che si traduce in un’esenzione di imposta.

 


L’eccezione: le pensioni degli ex dipendenti pubblici restano tassate in Italia

Le cose cambiano se la pensione deriva da un impiego alle dipendenze dello Stato. In questo caso, l’articolo 19 della medesima Convenzione attribuisce la potestà impositiva allo Stato che eroga la pensione. Di conseguenza, chi ha prestato servizio nel settore pubblico italiano o ha svolto attività di pubblica utilità o mediante uso di fondi pubblici continua, in linea di principio, a subire le ritenute italiane, anche se risiede fiscalmente negli Emirati.

Anche tali pensioni, tuttavia, potrebbero risultare esenti per effetto del paragrafo 3 dell’articolo 19. Infatti, se la pensione pubblica nasce da un’attività di natura industriale o commerciale – cioè da un ente pubblico che opera, di fatto, come un’azienda privata – trova applicazione l’articolo 18, con la tanto ambita esenzione: tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

 


Il caso limite: la pensione SACE tra articolo 18 e articolo 19 

Cosa succede se il «datore di lavoro pubblico» non è un ministero, ma una società che compete sul mercato come una qualunque azienda privata? È esattamente il particolare caso di SACE S.p.A., che da un lato è controllata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’altro è attiva, con logiche di mercato, nel credito all’esportazione e nel supporto alle imprese italiane all’estero. Una doppia anima pubblica nella proprietà, privata nell’attività – che rende tutt’altro che scontato stabilire se la relativa pensione rientri nell’articolo 18 o nell’articolo 19 della Convenzione Italia-EAU.

Nella pratica, quindi, per superare tale contesto di incertezza interpretativa, i professionisti di Fidinam hanno ravvisato la necessità di presentare un’istanza di interpello, così da ottenere dall’Agenzia delle Entrate un’opinione vincolante in merito all’individuazione della disposizione convenzionale applicabile.

 


Il chiarimento dell’Agenzia: l’articolo 19, paragrafo 3, e l’imposizione negli EAU

L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere all’interpello, ha pienamente condiviso la tesi dei professionisti Fidinam, confermando che per gli enti a natura mista al pari delle poste e delle ferrovie richiamate dal Commentario all’articolo 19 del Modello OCSE l’attrazione nel regime delle pensioni pubbliche opera solo se lo Stato li ha espressamente inseriti in appositi elenchi nelle rispettive Convenzioni. Poiché «tale possibilità non è stata utilizzata nella suddetta Convenzione tra l’Italia e gli EAU», la pensione maturata presso SACE «non può, in nessun modo, rientrare tra le pensioni pubbliche, disciplinate dall’articolo 19, paragrafo 2».

Ne consegue che la pensione maturata presso SACE S.p.A. non può essere trattata come pensione pubblica: si applica invece il paragrafo 3 dell’articolo 19, che equipara questi trattamenti a quelli erogati nell’ambito di un’attività industriale o commerciale.

Risultato: tassazione esclusiva nello Stato di residenza, quindi negli Emirati, con azzeramento del prelievo italiano.

 


La quota di pensione da servizio militare di leva

Nella medesima risposta, l’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito l’inquadramento della quota pensionistica riconosciuta dall’INPS per il servizio militare di leva, concludendo che quest’ultima dev’essere tenuta distinta sia dalle pensioni private sia da quelle pubbliche.

Per tale ragione la relativa quota di pensione «non può essere inclusa né nell’ambito applicativo dell’articolo 18 (trattamenti pensionistici privati) né in quello dell’articolo 19, paragrafo 2», che richiede servizi resi allo Stato nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente. Essa ricade dunque nell’articolo 22 (“Altri redditi”), della Convenzione, con imposizione esclusiva nello Stato di residenza.

 


Un dettaglio da non sottovalutare: la residenza fiscale non è sindacabile in sede di interpello

In termini generali, l’Agenzia delle Entrate, in sede di interpello, non può entrare nel merito dell’effettiva residenza fiscale estera. Tuttavia, in tale risposta, l’Agenzia ha sorprendentemente limitato la propria risposta al solo quesito tecnico, assumendo acriticamente la residenza prospettata dal contribuente: l’Istante era «fiscalmente residente negli EAU a partire dall’anno d’imposta 2019».

Tradotto: il parere vincola gli Uffici sulla questione interpretativa sottoposta – l’individuazione della disposizione convenzionale applicabile alla pensione – ma non preclude successivi controlli sull’effettiva residenza fiscale del contribuente.

 


In conclusione

La risposta a interpello ottenuta dai professionisti del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia ha dunque confermato che, nel caso prospettato, l’intera pensione è imponibile esclusivamente negli Emirati Arabi Uniti e non è assoggettabile a imposizione in Italia.

Non si tratta di un caso isolato: questa pronuncia apre una strada concreta per tutti gli italiani fiscalmente residenti negli Emirati Arabi Uniti che percepiscono una pensione da enti o società partecipate dallo Stato, purché operino anche con logiche di mercato, proprio come un’azienda privata.

Tuttavia, permane sempre la necessità di affiancarsi a un professionista esperto che, identificato il caso limite, abbia le conoscenze per presentare un’istanza di interpello che consenta di ottenere il via libera dall’Agenzia delle Entrate, che si ricorda essere vincolante per tutti gli Uffici.

 

 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Federico Giovanardi del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia e Iacopo Carraro - Italian Desk, Fidinam Dubai

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