Con la sentenza 9C_271/2025 del 22 dicembre 2025, il Tribunale federale ha chiarito una questione molto discussa in materia di imposta sugli utili immobiliari: nelle donazioni miste il differimento dell’imposta deve essere integrale e non soltanto parziale.
Due genitori nel Canton San Gallo hanno trasferito al figlio un immobile con valore di mercato di CHF 1 milione al prezzo di CHF 750'000. La differenza di CHF 250'000 costituiva una donazione, motivo per cui l’operazione qualificava come donazione mista.
Secondo la prassi sangallese, il differimento dell’imposta sugli utili immobiliari veniva riconosciuto solo sulla quota gratuita, mentre la parte “onerosa” restava immediatamente imponibile.
I contribuenti hanno contestato tale approccio, sostenendo che l’art. 12 cpv. 3 lett. a LAID impone un differimento completo anche nelle donazioni miste.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e ha stabilito che:
Le disposizioni relative al differimento d’imposta sono state introdotte in quanto esistono situazioni nelle quali l’imposizione degli utili immobiliari può comportare difficoltà o rivelarsi inopportuna. Servono quindi a evitare oneri fiscali immediati in situazioni nelle quali il disponente non realizza una vera liquidità economica disponibile oppure intende anticipare trasferimenti patrimoniali ai familiari (anticipi ereditari).
Il differimento dell’imposizione dell’imposta sugli utili immobiliari (“tax rollover”) non elimina l’imposizione, ma trasferisce l’onere fiscale latente al successore.
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