DAC6: cos’è e chi è impattato dalla direttiva europea

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La Direttiva Europea 2018/822 del 25 maggio 2018 (Directive on Administrative Co-operation, DAC6) sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale in relazione agli accordi transfrontalieri è entrata in vigore il 25 giugno 2018. Con l’introduzione di questa Direttiva, l'Unione Europea sta introducendo un ulteriore livello di trasparenza per individuare accordi fiscali potenzialmente aggressivi.

Il DAC6, infatti, è una modifica della direttiva 2011/16/UE sullo scambio automatico ed obbligatorio di informazioni nel settore fiscale in relazione alle disposizioni transfrontaliere notificabili e avrà conseguenze di vasta portata per i consulenti fiscali, i fornitori di servizi e gli stessi contribuenti.  

Cosa è il DAC6?

Il DAC6 prevede l'obbligo di comunicazione alle autorità fiscali di quei “meccanismi transfrontalieri” che interessano più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo laddove determinate condizioni siano soddisfatte. Qualunque persona che elabora, commercializza, organizza o metta a disposizione o gestisca tali meccanismi transfrontalieri ha l’obbligo di comunicazione (quindi sia intermediari che contribuenti persone fisiche o giuridiche). Lo scambio automatico di tali informazioni tra gli Stati membri avviene solo quando gli accordi rientrano in determinati "elementi distintivi" menzionati nella Direttiva e in alcuni casi in cui il beneficio principale o previsto dell'accordo è un vantaggio fiscale. Vi sarà quindi uno scambio automatico obbligatorio di informazioni su tali meccanismi transfrontalieri notificabili attraverso la Rete comune di comunicazione (CCN) che sarà istituita dall'UE.

Cosa e quali sono gli elementi distintivi?

Gli elementi distintivi sono quei criteri che, se soddisfatti, obbligano l’intermediario od il contribuente a comunicare alle varie autorità il meccanismo transfrontaliero (ed i relativi dettagli ad essi connessi).

Le 5 categorie degli elementi distintivi sono le seguenti:

  1. Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale
  2. Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale
  3. Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere
  4. Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva
  5. Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento

Tra questi elementi distintivi, rientrano ad esempio:

  • La conversione del reddito in categorie di capitale meno tassate o esenti (dividendi, donazioni...);
  • I pagamenti transfrontalieri deducibili tra imprese associate;
  • Il trasferimento di attività con una valutazione sostanzialmente diversa;
  • Il trasferimenti infragruppo che riducono l'EBIT annuo previsto di oltre il 50%; ecc.

Quando entrerà in vigore la DAC6 e come verrà recepita dai Paesi UE?

La Direttiva è entrata in vigore il 25 giugno 2018 e prevede il recepimento e la conseguente pubblicazione in gazzetta ufficiale degli Stati membri entro il 31 Dicembre 2019 con successivo obbligo di comunicare alle autorità a partire dal 1 Luglio 2020. Ad oggi solo 19 Stati hanno recepito e legiferato e solo la Polonia è già operativa da un punto di vista di comunicazione alle autorità (qui la posizione dell’Italia). La timeline, a causa Covid-19 ha subito dei ritardi, da approfondire qui.

Chi è impattato dalla direttiva DAC6?

Queste nuove norme UE possono potenzialmente avere un impatto su qualsiasi individuo o entità coinvolta nella progettazione, commercializzazione, organizzazione, o gestione dell'attuazione di accordi di pianificazione fiscale con un elemento transfrontaliero UE, nonché su coloro che forniscono assistenza o consulenza. D'altro canto, anche i contribuenti, sia le imprese che le persone fisiche possono essere potenzialmente interessati.

Per quanto riguarda la Svizzera ed il Liechtenstein, entrambe non adempiono alla direttiva ma dovranno diligentemente informare i loro clienti e provvedere a dare consulenze mirate in modo da assicurarsi l’adempimento da parte di altri intermediari e/o clienti residenti nell’Unione Europea.

Gruppo Fidinam  

Il Gruppo Fidinam, attraverso la sua rete capillare, è pronto a fornirvi assistenza in diverse sedi e città per accompagnarvi nell’adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva e fornirvi consulenza diretta su un vostro potenziale impatto della direttiva DAC6. Contattateci oggi.

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