Bitcoin: tassazione e obblighi dichiarativi in Italia

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Le criptovalute sono delle monete digitali detenute principalmente a scopo di investimento. Le criptovalute, tuttavia, avvicinandosi al concetto di moneta avente corso legale, pare stiano diventando sempre più un mezzo di pagamento, soprattutto dopo le aperture di alcune multinazionali in tal senso; emblematica è stata, ad esempio, la dichiarazione di Elon Musk con la quale ha affermato che Tesla Inc accetterà pagamenti in Bitcoin nel futuro prossimo.
Nel mondo esistono al mondo oltre 8.000 criptovalute, le principali per capitalizzazione sono le seguenti:

  • Bitcoin
  • LiteCoin
  • Ripple
  • Ethereum
  • Cardano
  • Tron

Quali sono gli obblighi dichiarativi in Italia per i detentori di criptovalute?


Sulla base dei più recenti documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, l’interpello DRE Lombardia 956-39/2018), le criptovalute sono assimilate a valute estere.
Tale assimilazione comporta l’obbligo, come confermato per la prima volta anche dalle istruzioni alla compilazione del quadro RW del Modello Redditi PF 2020, di essere indicate nel quadro relativo al monitoraggio fiscale degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (Quadro RW), non rilevando in ogni caso la modalità di conservazione (dispositivo elettronico o wallet).

L’unica eccezione a tale obbligo potrebbe essere rappresentata (il condizionale è d’obbligo in attesa di un indirizzo specifico dell’Agenzia delle Entrate) dal caso in cui il detentore possieda anche la cd. chiave privata. È il tipico caso dei crypto miner che estraendo e quindi creando, mediante l’utilizzo di super computer, le criptovalute, sono in possesso della chiave privata.

In tal caso, infatti, è difficile asserire la detenzione di un investimento o di una attività all’estero, non intervenendo alcun altro soggetto, oltre al detentore delle criptovalute, nel possesso e memorizzazione della criptovaluta.

Quanto alle modalità di compilazione del quadro RW, secondo quanto previsto dalle istruzioni della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2019 (Modello Redditi PF 2020), le criptovalute vanno dichiarate al controvalore in Euro al 31 dicembre del periodo di riferimento (o ove vendute precedentemente al 31 dicembre, alla data di cessione), indicando come codice di individuazione del bene (colonna 3) il codice 14 “Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali“. Non è tuttavia obbligatoria la compilazione della colonna 4 relativa al codice dello Stato estero.

Nel quadro RW non deve, inoltre, essere liquidata l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) sulle criptovalute in quanto equiparabili a valute estere. E’ necessario pertanto flaggare la casella 20 del Quadro RW “Solo monitoraggio”.

Da ultimo, si ricorda che in caso di omessa o irregolare compilazione del quadro RW l’articolo 5, comma 2 del DL 167/1990 prevede sanzioni amministrative comprese tra il 3% al 15% degli importi non dichiarati. Le percentuali di tali sanzioni raddoppiano dal 6% al 30%) nel caso in cui l’investimento sia detenuto in uno Stato considerato paradiso fiscale (fattispecie tutt’altro che da escludere nel caso di investimenti in criptovalute).

Qual è la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di criptovalute?


La sola detenzione di criptovalute non genera alcuna tassazione in capo alla persona fisica che le detiene.
Quanto alla cessione di criptovalute con realizzo di una plusvalenza, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 72/E del 02.09.2016, in materia di tassazione ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono criptovalute (bitcoin nel caso di specie) al di fuori dell’attività d’impresa, ha affermato che la compravendita di criptovalute, quali operazioni a pronti di valuta, non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa.

Tuttavia, ai sensi dell’Art. 67, comma 1-ter, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), in caso di detenzione di criptovalute per un controvalore medio superiore a Euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui in un periodo d’imposta la finalità speculativa si presume.
In tal caso, le plusvalenze derivanti da cessione di criptovalute realizzate da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26%, senza alcuna franchigia. Tali plusvalenze devono essere dichiarate nel Quadro RT della dichiarazione Modello Redditi PF e ivi liquidate.

Fidinam Italia

Questo articolo è a cura di Fidinam Italia. Per approfondire gli obblighi dichiarativi legati alle criptovalute in Italia, contattate i nostri esperti Fidinam Italia, oppure approfondite i nostri servizi Crypto.

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