Agevolazioni fiscali per le start-up innovative in Ticino

Il Canton Ticino costituisce un ambiente ideale allo sviluppo delle start-up. A sostegno delle aziende emergenti e dei loro progetti vi sono molteplici iniziative e strutture pubbliche. Dalle università del territorio, che si fanno incubatori - mettendo a disposizione degli imprenditori spazi di lavoro gratuiti e coach esperti – a programmi che creano occasioni di networking e facilitano all’accesso ai finanziamenti. Sostenendo le start-up il Ticino rafforza la sua competitività economica e contribuisce alla creazione di nuovi posti di lavoro per professionisti altamente qualificati. Per un approfondimento sui vantaggi per lanciare la propria start-up in Ticino, si veda questo articolo.

Anche dal punto di vista fiscale, il Ticino è all’avanguardia. Dal 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore delle misure fiscali a livello cantonale volte a sostenere le società start-up innovative e a rendere maggiormente attrattivo il Canton Ticino per queste ultime. Fra le misure è previsto anche un sostegno a coloro che vi intendono investire capitali.

Per godere di queste agevolazioni fiscali, le start-up innovative devono sottostare a determinati criteri e limiti sanciti dalla Legge Tributaria (LT) e dal Regolamento della Legge Tributaria (RLT).

Quali sono i criteri che rendono una start-up innovativa?

Affinché una società possa definirsi start-up innovativa, e di conseguenza godere di agevolazioni fiscali, questa deve rispettare cumulativamente due criteri:

  1. Il primo è di carattere aziendale: ovvero le start-up devono essere costituite come società di capitale o cooperative secondo le disposizioni in vigore;

  2. Il secondo è di carattere innovativo: per definirsi innovativa, una start-up deve rispettare almeno una delle dieci disposizioni prescritte dall’art. 5a cpv. 1 del Regolamento della Legge Tributaria:
    1. ha ricevuto un premio dal concorso Start-up award, promosso dalla Fondazione W.A. de Vigier;
    2. ha ricevuto un premio dal concorso Swiss economic award, promosso dallo Swiss economic Forum;
    3. ha concluso la fase B o la fase C del programma Innosuisse Startup coaching (ex CTI Start-up / CTI Label);
    4. è fra le dieci finaliste del programma Boldbrain;
    5. ha partecipato all’intero programma Venture Kick;
    6. ha partecipato all’intero programma Kickstart Accelerator;
    7. ha partecipato all’intero programma Masschallenge;
    8. la società TiVenture SA, Lugano, deve avervi acquistato o sottoscritto una partecipazione nel capitale azionario o sociale;
    9. è stata accreditata come spin-off ufficiale da uno dei due politecnici federali;
    10. fondazione Swiss Entrepreneurs Foundation, Berna, deve avervi acquistato o sottoscritto una partecipazione nel capitale azionario o sociale.

Se entrambi i criteri sono rispettati, l’Ufficio dell’Amministrazione e Controlling (UAC) valuterà se rilasciare l’attestazione di start-up innovativa, dopo che quest’ultima avrà fatto procedura di richiesta. L’ attestazione andrà poi allegata alla dichiarazione fiscale della start-up affinché possa godere delle agevolazioni. Attenzione: l’attestazione è concessa, infatti, solo se la società era già costituita quando ha adempiuto al criterio prescritto dall’art 5a RLT.

 

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Quali sono le misure a sostegno delle start-up innovative?

Le misure varate a sostegno delle start-up innovative sono essenzialmente quattro, di cui una dedicata in modo diretto a coloro che investono capitali in start-up innovative.

Importante precisare che, dinanzi a comportamenti elusivi oppure in caso di abbandono del territorio cantonale prima che siano trascorsi cinque anni dalla fine dell’ultimo periodo fiscale in cui la start-up beneficiava dell’esonero, le autorità fiscali possono avvalersi del recupero di imposta secondo gli articoli 236-238 LT.

Tassazione separata per i redditi equivalenti agli investimenti in start-up innovative

Questa disposizione, sancita nell’art. 37c delle Legge Tributaria, prevede un’agevolazione a coloro che investono capitali in società innovative. Nella fattispecie, i redditi equivalenti per importo agli investimenti in società di capitali o cooperative innovative che sono assoggettate per appartenenza personale nel Cantone, sono tassati separatamente con un’imposta annua intera dell’1%. L’agevolazione è concessa solo nei primi tre periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa (art. 37c LT cpv. 1).

Questi investimenti devono tuttavia essere di almeno CHF 50'000 e non possono superare l’80% del reddito imponibile nel Cantone per un importo massimo stabilito dal Consiglio di Stato.

Esempio esemplificativo:

X, persona fisica domiciliata a Lugano, ha un reddito imponibile di CHF 150'000 nell’anno fiscale 2022. X decide di investire nel 2022 CHF 50'000 in una società start-up innovativa. Il calcolo dell’imponibile è il seguente:

  • CHF 100'000 (150'000 – 50'000) verranno imposti secondo tassazione ordinaria all’aliquota di CHF 150'000;
  • Il restante del reddito imponibile, e quindi l’equivalente dell’investimento fatto alla start-up innovativa di CHF 50'000, verrà imposto attraverso una tassazione separata ad un’aliquota favorevole dell’1%.

Esenzione dall’imposta di donazione

Questa agevolazione, prevista dall’articolo 155 cpv.4 LT e che vede come soggetto la start-up innovativa, esenta dall’imposta di donazione i versamenti a fondo perso effettuati a quest’ultima da un terzo (ad esempio, un fornitore). L’esonero è concesso solo nei primi tre periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta dell’interessato.

Riduzione dell’imposta sul capitale allo 0.01 per mille

Come ulteriore misura fiscale, l’art. 87 cpv.1bis prevede che l’imposta sul capitale delle società innovative è dello 0.01 per mille del capitale imponibile, andando così a favorire risparmi fiscali. L’agevolazione è concessa solo nei primi tre periodi fiscali in cui la società è considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente.

Esonero dell’imposta immobiliare minima

Come ultima misura, le Autorità, con l’art. 89 cpv. 1, hanno previsto una misura che vede come oggetto l’esonero per le start-up innovative dall’imposta immobiliare minima (quest’ultima, in base all’art. 88 LT, tassa le società di capitali e/o società cooperative con un onere minimo sugli immobili situati nel Cantone, quando suddetto onere è superiore all’imposta sull’utile e sul capitale imponibile). Come le altre misure, anche questa è concessa solamente nei primi tre periodi fiscali in cui la società è considerata innovativa.


Fonti: Agevolazioni per start-up innovative, Ufficio per lo sviluppo economico, 2021.



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Questo articolo è a cura di Rudy Summerer, Associate Partner e responsabile del Centro di competenza fiscale svizzera di Fidinam & Partners, con la collaborazione di Elson Sahitaj, assistente di Fidinam & Partners.
 

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