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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 4 al 10 luglio 2026

Scritto da Fidinam News | 10/07/2026

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e attualità.

Legislazione


    • D.lgs. n. 122/2026, commentato in “Per i dati dei titolari effettivi serve il legittimo interesse”, Il Quotidiano del Commercialista del 09.07.2026: Il decreto legislativo in analisi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156/2026, recepisce parte della direttiva 2024/1640/UE e ridefinisce il regime di accesso al Registro dei titolari effettivi, introducendo un sistema più equilibrato fondato sul principio del legittimo interesse qualificato, con l’obiettivo di bilanciare le esigenze di trasparenza nella prevenzione del riciclaggio con la tutela dei dati personali e dei diritti dei titolari effettivi. L’accesso alle informazioni è riconosciuto alle autorità, ai soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio e ai soggetti che dimostrino un legittimo interesse, presunto per alcune categorie, tra cui giornalisti, enti del Terzo settore e ricercatori. Le richieste saranno valutate dalla Camera di Commercio, con possibilità di ricorso in caso di diniego, anche quando questo sia motivato da esigenze di tutela del titolare effettivo. Il decreto entrerà in vigore il 23 luglio 2026, ma la piena operatività è subordinata all’adozione di specifici provvedimenti attuativi del MIMIT e all’aggiornamento del disciplinare tecnico previsto dal DM 55/2022.
    • Regolamento UE n. 1455/2026, commentato in “Prova dell’origine libera per il dazio zero ai beni Usa”, Il Quotidiano del Commercialista del 09.07.2026: Il regolamento in analisi rende operativo il Deal UE-USA che prevede l’esenzione dai dazi per i prodotti made in Usa importati nell’Unione, in cambio di un dazio fisso del 15% sulle merci europee dirette negli Stati Uniti. L’accordo si basa sull’origine non preferenziale delle merci, rendendo particolarmente complesso il profilo probatorio, poiché non sono previste certificazioni standard tipiche degli accordi di libero scambio. L’origine deve essere dimostrata secondo le regole del Codice doganale unionale e può essere oggetto di verifica da parte delle autorità doganali. In attesa delle linee guida della Commissione europea, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che non è previsto uno specifico certificato obbligatorio statunitense, ma può risultare utile acquisire un certificato di origine non preferenziale e documentazione sul trasporto diretto. Restano tuttavia margini di incertezza per le imprese in caso di controlli doganali.



Giurisprudenza

    • Ordinanza n. 12518/2026 della Corte di cassazione, commentata in “Il beneficiario non può liquidare in anticipo la propria quota del trust”, IlSole24Ore del 03.07.2026, pagina 30: Con l’ordinanza in esame, la Cassazione ha escluso che il singolo beneficiario di un trust possa ottenere la liquidazione anticipata della propria quota quando l’atto istitutivo prevede una durata determinata del trust e consente solo anticipazioni discrezionali. Il caso riguardava un trust regolato dalla legge di Jersey, nel quale alcuni beneficiari, dopo una distribuzione parziale, avevano chiesto il pagamento del residuo, ottenendo il diniego del trustee. La Corte ha rilevato che l’atto istitutivo non attribuiva alcun diritto incondizionato alla devoluzione anticipata e che la normativa di Jersey consente la cessazione anticipata del trust solo con il consenso unanime di tutti i beneficiari. È stato inoltre ribadito che l’atto istitutivo prevale sulle disposizioni non inderogabili della legge regolatrice e che le precedenti anticipazioni non dimostrano l’esistenza di un diritto soggettivo alla liquidazione della quota.
    • Ordinanza n. 9157/2026 della Corte di cassazione, commentata in “La Cassazione pone dei limiti all’autotutela sostitutiva in aumento”, Il Quotidiano del Commercialista del 06.07.2026: Con l’ordinanza in esame, la Cassazione ribadisce la distinzione tra autotutela sostitutiva e accertamento integrativo, in linea con i principi delle Sezioni Unite n. 30051/2024. La vicenda riguardava un avviso di liquidazione dell’imposta di registro successivamente modificato dall’Agenzia delle Entrate per correggere il calcolo degli interessi. Secondo la Corte, il secondo atto non costituiva una sostituzione del precedente, rimasto valido, ma un’integrazione fondata sugli stessi elementi già disponibili, senza alcun fatto nuovo. Tale modalità è illegittima, poiché la correzione di un errore dell’Ufficio richiede l’esercizio dell’autotutela sostitutiva, mentre l’accertamento integrativo presuppone la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. La pronuncia conferma inoltre il principio secondo cui l’Amministrazione non può riaprire il procedimento tributario mediante successive rivalutazioni di dati già noti, in coerenza con il divieto di bis in idem introdotto dallo Statuto del contribuente.
    • Sentenza n. 48/2 della CGT I Lodi, commentata in “Annullabile l’accertamento emesso prima di 60 giorni dallo schema d’atto”, Il Quotidiano del Commercialista del 07.07.2026: Con la sentenza in analisi, la C.G.T. di primo grado di Lodi ha annullato un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 6-bis della L. 212/2000 successivamente alla notifica dello schema d’atto. La pronuncia, prima sul tema dopo l’introduzione del nuovo contraddittorio preventivo, ribadisce che la presentazione anticipata di deduzioni difensive non consuma il diritto del contribuente a partecipare al procedimento fino alla scadenza del termine. L’Ufficio deve quindi attendere il decorso dei 60 giorni per valutare integralmente le osservazioni ricevute ed emettere l’atto definitivo. La decisione valorizza inoltre la possibilità per il contribuente di accedere al ravvedimento operoso nel periodo successivo allo schema d’atto e conferma l’invalidità dell’accertamento notificato anticipatamente, anche se l’Amministrazione abbia già esaminato le difese presentate.
    • Sentenza n. 413/2/26 della CGT I Brescia, commentata in “Legittima la detrazione delle imposte pagate all’estero sui capital gain”, Il Quotidiano del Commercialista del 09.07.2026: La C.G.T. di primo grado di Brescia, con la sentenza in analisi, estende alle plusvalenze da cessione di partecipazioni estere i principi già affermati dalla Cassazione in materia di dividendi. La Corte ha stabilito che il credito per le imposte pagate all’estero spetta anche in presenza di tassazione italiana mediante imposta sostitutiva, poiché l’attuale regime del 26% non deriva da una scelta del contribuente, ma costituisce la modalità ordinaria di imposizione prevista dalla normativa interna. La pronuncia apre quindi alla possibilità di ottenere il rimborso della maggiore imposta versata in Italia, purché il prelievo estero sia definitivo e riconosciuto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni. Resta tuttavia necessario verificare il contenuto dei singoli Trattati, poiché alcune disposizioni escludono il credito anche in caso di imposizione sostitutiva. I principi espressi assumono particolare rilievo per partecipazioni qualificate, società immobiliari e rapporti con Paesi quali Francia e Brasile.


Prassi

    • Principio di diritto n. 1/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentato in “Registro e ipocatastali fisse per la fusione tra enti religiosi con la stessa struttura”, Il Quotidiano del Commercialista del 08.07.2026: Con il principio di diritto in esame, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale della fusione per incorporazione tra enti religiosi civilmente riconosciuti appartenenti alla medesima struttura organizzativa. L’operazione, che comporta il trasferimento universale dei rapporti giuridici e del patrimonio dell’ente incorporato, è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA e sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, purché ricorrano i requisiti previsti per le operazioni di riorganizzazione gratuita. Ai fini delle imposte sui redditi, la neutralità fiscale si applica ai beni relativi all’attività d’impresa, mentre i beni della sfera istituzionale che confluiscono in quella commerciale si considerano realizzati al valore normale, con possibile emersione di plusvalenze imponibili. Per gli immobili strumentali ammortizzabili resta invece applicabile il regime di continuità dei valori fiscali.
    • Risposta ad interpello n. 135/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Se la partecipata estera beneficia di regimi fiscali speciali niente pex”, Il Quotidiano del Commercialista del 09.07.2026: Con la risposta in analisi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione del requisito della participation exemption relativo alla residenza della partecipata in Stati o territori a fiscalità non privilegiata. Il caso riguarda la cessione di una partecipazione in una società serba che beneficia di un’agevolazione fiscale per investimenti di rilevante entità e assunzioni di personale. L’Amministrazione qualifica tale disciplina come regime fiscale speciale ai sensi dell’art. 47-bis del TUIR, poiché destinata solo a determinate imprese e subordinata a specifici requisiti, con la conseguenza che la partecipata può essere considerata residente in un Paese a fiscalità privilegiata. La risposta ribadisce inoltre che la verifica deve essere effettuata esclusivamente secondo i criteri dell’art. 47-bis del TUIR e che, ai fini della participation exemption, non assume rilievo il fatto che al momento dell’investimento lo Stato estero fosse considerato a fiscalità ordinaria.


Dottrina e Attualità

    • La rideterminazione del costo fiscale della partecipazione “sopravvive” alla donazione”, Il Quotidiano del Commercialista del 07.07.2026: In caso di cessione di partecipazioni acquisite per successione o donazione, il costo fiscale rilevante ai fini della determinazione della plusvalenza segue regole differenti. Per le partecipazioni ereditate rileva il valore dichiarato o definito ai fini dell’imposta di successione, mentre per quelle ricevute in donazione si assume il costo sostenuto dal donante, al fine di garantire la neutralità fiscale del trasferimento e impedire utilizzi della donazione per finalità di pianificazione fiscale. In entrambi i casi il costo può essere incrementato dall’imposta di successione o donazione eventualmente dovuta. La medesima logica è stata estesa anche ai terreni edificabili donati, per i quali dal 2024 rileva il costo del donante. Diversamente, la rideterminazione del costo effettuata dal donante si trasferisce al donatario, mentre quella effettuata dal defunto non si trasferisce all’erede, salvo il caso delle successioni aperte tra il 2001 e il 2006, periodo in cui l’imposta successoria era stata abrogata.
    • I conferimenti a realizzo controllato operati da persone fisiche trovano la via estera”, Il Quotidiano del Commercialista del 08.07.2026: Il D.lgs. 192/2024 ha modificato la disciplina dei conferimenti a realizzo controllato ex art. 177 del TUIR, ampliandone l’applicazione anche ai conferimenti di partecipazioni in società non residenti, purché la conferitaria acquisisca o incrementi il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. La novità assume particolare rilievo per le partecipazioni estere conferite da persone fisiche non imprenditori e richiede il coordinamento con la disciplina degli scambi intracomunitari, applicabile in via prioritaria quando ricorrono i relativi presupposti. Secondo Assonime, inoltre, la società estera dovrebbe essere una società di capitali residente in un Paese collaborativo, così da consentire i necessari controlli. Restano tuttavia delicate le conseguenze fiscali nello Stato della partecipata, dove il conferimento potrebbe essere considerato realizzativo, generando una doppia imposizione non sempre recuperabile in Italia. In tali casi potrebbe risultare conveniente valutare il realizzo immediato della plusvalenza, al fine di rendere più agevole l’eventuale utilizzo del credito d’imposta estero.
    • Nell’eredità dell’usufruttuario il credito per gli utili accantonati nelle società personali”, Il Quotidiano del Commercialista del 10.07.2026: La donazione della nuda proprietà di partecipazioni societarie rappresenta uno strumento di pianificazione patrimoniale che può ridurre il carico dell’imposta sulle donazioni, poiché la base imponibile è limitata al valore della sola nuda proprietà, mentre il successivo consolidamento dell’usufrutto per effetto della morte dell’usufruttuario non sconta imposizione. Ai fini delle imposte sui redditi, il costo fiscale della partecipazione viene ripartito tra usufrutto e nuda proprietà e il nudo proprietario non recupera, alla cessazione dell’usufrutto, il valore fiscale riferibile al diritto estinto. L’articolo evidenzia inoltre le criticità nelle società di persone, dove il costo fiscale dell’usufrutto può aumentare per effetto degli utili imputati ma non riscossi. In caso di decesso dell’usufruttuario prima della distribuzione, gli utili dovrebbero essere qualificati come credito ereditario, evitando effetti reddituali in capo agli eredi e lasciando invariato il costo fiscale della partecipazione.

 

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