Fidinam - Rassegna stampa

Italia - Rassegna stampa settimanale dal 29 agosto al 4 settembre 2026

Scritto da Fidinam News | 04/09/2026

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e attualità.


Legislazione

    • D.Lgs. Omnibus, commentato in

- “Attività immateriali deducibili a partire dalla svalutazione”, Il Quotidiano del Commercialista del 31.08.2026: Il decreto correttivo in esame interviene nuovamente sulle regole di deduzione del costo dei marchi, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita da parte dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, stabilizzando a regime la disciplina che era stata introdotta, in via transitoria, dalla L. 199/2025. In particolare, l'art. 5 co. 1 lett. d) sostituisce l'art. 103 comma 3-bis del TUIR, prevedendo che, per i soggetti IAS, la deduzione sia ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del relativo valore, a decorrere dal periodo d'imposta in cui i correlati costi vengono imputati a Conto economico e fino a concorrenza degli stessi. La nuova disposizione trova applicazione con riguardo all'avviamento e alle attività immateriali iscritte a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, nonché ai maggiori valori riconosciuti in relazione a operazioni effettuate a decorrere dal medesimo periodo d’imposta. Ne consegue l'abrogazione della disposizione transitoria prevista dall’art. 1 co. 131 lett. c) della L. 199/2025 e del correlato meccanismo di monitoraggio.

- “Costo fiscale definito per i conferimenti minusvalenti”, Il Quotidiano del Commercialista del 31.08.2026: Con l'art. 9 del decreto legislativo in esame, il legislatore chiude il cerchio sulla disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti, intervenendo in sede di riscrittura degli artt. 175 comma 1-bis e 177 comma 2, secondo periodo, del TUIR. In particolare, la nuova disciplina individua il valore di realizzo nel valore fiscale delle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento. Qualora tale valore di realizzo "ordinario" risulti inferiore al valore normale delle partecipazioni conferite, trova applicazione, ex art. 9 co. 4, il valore di realizzo "derogatorio", corrispondente al minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il relativo valore normale. Resta, in ogni caso, ferma l'indeducibilità della minusvalenza laddove ricorrano i presupposti per l'applicazione del regime PEX di cui all'art. 101 del TUIR. Da ultimo, la risposta a interpello n. 91/2026 ha confermato la legittimità di aumenti di patrimonio netto differenziati per ciascun conferimento, a condizione che risultino comunque garantiti la neutralità fiscale dell'operazione e il mantenimento delle percentuali di partecipazione originarie in capo ai soci conferenti.

- “Restyling delle cause di decadenza del concordato preventivo biennale”, Il Quotidiano del Commercialista del 01.09.2026: Il decreto legislativo in analisi riforma le cause di decadenza dal CPB. In particolare, l’intervento più significato attiene alla causa di decadenza correlata alla presentazione di dichiarazioni integrative. A decorrere dal CPB 2026-2027, costituisce causa di decadenza l'emersione, in sede di accertamento, di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione, ricalcolati sulla base dei dati corretti, risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai valori concordati. Ne discende che la correzione spontanea di errori od omissioni non è di per sé causa di decadenza, fermo l'onere per il contribuente di ricalcolare e comunicare i valori concordati sulla base dei dati rettificati. La decadenza opera, per contro, esclusivamente qualora l'errore o l'omissione emergano in sede di accertamento e comportino uno scostamento superiore al 30% rispetto ai valori originariamente concordati. Viene altresì confermata la causa di decadenza per violazioni di non lieve entità, mentre risultano soppresse la causa relativa alla non corrispondenza tra i dati dichiarati e quelli comunicati in sede di proposta di concordato, nonché quella connessa al successivo venir meno dei requisiti di accesso. Ne consegue che, con decorrenza dal CPB 2026-2027, l'adesione al concordato effettuata in carenza dei requisiti di accesso ovvero in presenza di cause di esclusione resta priva di effetti.




Giurisprudenza

    • Sentenza n.16712/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “La dichiarazione IVA infedele non sempre obbliga a restituire l’imposta”, Il Quotidiano del Commercialista del 01.09.2026: Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce che l’esposizione di un credito non spettante nella dichiarazione IVA non comporta, di per sé, l’obbligo di versare l’imposta indebitamente detratta, occorrendo, infatti, verificare se il credito sia stato effettivamente utilizzato. A tal riguardo, la Suprema Corte distingue il profilo sostanziale da quello sanzionatorio, precisando che l’art. 5 comma 4 del D.Lgs. 471/97 punisce la mera indicazione infedele resa nella dichiarazione, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del credito in una delle forme consentite dall’ordinamento. Ciò posto, l’esposizione di un’eccedenza d’imposta non spettante integra una violazione sostanziale ed è sanzionabile proporzionalmente alla “maggior imposta dovuta” o alla “differenza di credito utilizzato”. Diversamente, qualora il credito non sia stato utilizzato trova applicazione la sanzione prevista per la dichiarazione IVA inesatta di cui all’art. 8 co. 1 del D.lgs. 471/97, senza recupero d’imposta.
    • Ordinanza n. 24651/2026 della Cassazione civile tributaria, commentata in “L’erede che rinuncia non paga i debiti fiscali del de cuius”, ItaliaOggi del 01.09.2026, pagina 22: Con l’ordinanza in esame, la Cassazione ribadisce che la responsabilità per i debiti tributari del de cuius presuppone necessariamente l’effettiva acquisizione della qualità di erede. Ne consegue che la rinuncia all’eredità, producendo effetto retroattivo, esclude ogni responsabilità del chiamato rinunciante, anche con riferimento a debiti risultanti da cartelle di pagamento o avvisi di accertamento divenuti definitivi. Peraltro, la Corte conferma che la dichiarazione di successione, trattandosi di un adempimento di natura meramente fiscale, non costituisce accettazione tacita dell’eredità. Spetta, pertanto, all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’effettiva assunzione della qualità di erede. Da ultimo, la Corte respinge l’argomento erariale secondo cui la revocabilità della rinuncia, ex art. 525 c.c., imporrebbe la notifica di atti interruttivi della prescrizione per l’intero termine decennale. La pronuncia si inserisce, dunque, in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità.
    • Pronuncia n.13527/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Schema di atto invalido se cambia la motivazione nel contradditorio”, Il Quotidiano del Commercialista del 03.09.2026: Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha stabilito che il nuovo contraddittorio preventivo ex art. 6-bis L. 212/2000 deve essere informato ed effettivo, con obbligo dell’ente impositore di tenere conto delle osservazioni del contribuente e di motivare l’atto. Sul punto, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza (n. 76/1/26) ha ritenuto invalido l’avviso di accertamento le cui contestazioni differiscono dallo schema di atto presupposto. Di conseguenza, se emergono nuove contestazioni, oppure si riqualifica o modifica in via sostanziale una contestazione, occorre un nuovo schema d’atto che consenta al contribuente di difendersi dai nuovi rilievi.
    • Sentenza n. T-413/25 del 2 settembre 2026 del Tribunale Ue, commentata in “Il conferimento di immobili da parte del socio unico può rilevare ai fini IVA”, Il Quotidiano del Commercialista del 03.09.2029: Con la sentenza in esame, il Tribunale dell’Unione europea ha esaminato il trattamento ai fini IVA del conferimento di fabbricati, da parte di un’impresa individuale nei confronti di una Srl, della quale il soggetto conferente era l’unico socio e amministratore. I giudici hanno qualificato il conferimento come un’operazione soggetta a IVA, ritenendo integrate entrambe le condizioni previste dall’art. 16 della direttiva 2006/112/CE. Tale disposizione richiede, da un lato, che il bene prelevato abbia attribuito il diritto alla detrazione dell’IVA in capo al soggetto passivo e, dall’altro, che il bene sia stato trasferito a titolo gratuito.



Prassi

    • Risposta a interpello n. 165/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Trust estero trasparente, tassazione del reddito pro capite”, IlSole24Ore del 02.09.2026, pagina 27: Con la risposta a interpello in esame, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che la presunzione di cui all'art. 45, comma 4-quater, Tuir richiede necessariamente la natura opaca del trust estero e la sua localizzazione in una giurisdizione a fiscalità privilegiata ex art. 47-bis Tuir. In particolare, l'Amministrazione precisa che la citata disposizione individua il criterio di determinazione del reddito imponibile, mentre il relativo presupposto impositivo discende dall'art. 44, comma 1, lett. g-sexies), Tuir, che qualifica come redditi di capitale sia i redditi imputati ai beneficiari da trust trasparenti, residenti o esteri, sia i redditi corrisposti ai beneficiari da trust esteri opachi stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata. Ciò posto, le attribuzioni effettuate da trust opachi esteri localizzati in Stati a fiscalità ordinaria non risultano ordinariamente imponibili, sicché la presunzione di cui all'art. 45, comma 4-quater, Tuir risulterebbe priva di autonomo campo applicativo anche sotto tale profilo. Con riferimento, invece, ai trust trasparenti non residenti, rileva l'intero reddito imputabile al beneficiario italiano, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità di cui all'art. 23 Tuir.
    • Risposta a interpello n. 169/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Tax credit ZES unica per l’investimento in leasing prima della comunicazione preventiva”, Il Quotidiano del Commercialista del 04.09.2026: Con la risposta a interpello n. 169/2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023, il principio di incentivazione di cui all'art. 6 del Regolamento UE n. 651/2014 risulta rispettato anche qualora l'investimento in leasing sia effettuato prima della presentazione della comunicazione preventiva, purché il progetto sia stato avviato successivamente all'entrata in vigore della disciplina agevolativa. In tale prospettiva, l'Agenzia precisa che, per le agevolazioni fiscali, l'effetto di incentivazione richiede che la misura sia entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori e che il diritto a beneficiare dell'agevolazione sia riconosciuto sulla base di criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro.



Dottrina e Attualità

    • Il rimborso dell’imposta sui dividendi non crea distorsioni”, Il Quotidiano del Commercialista del 02.09.2026: La più recente giurisprudenza di merito conferma l’orientamento favorevole ai contribuenti in materia di rimborso delle imposte estere sui dividendi assoggettati in Italia a ritenuta o imposta sostitutiva, qualora ricorrano le condizioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. In particolare, le C.G.T. II Toscana n. 48/1/26, C.G.T. II Lombardia n. 1013/9/26 e C.G.T. I Milano nn. 152/11/26 e 153/11/26 confermano la spettanza dei rimborsi se l’imposizione dei dividendi esteri con ritenute e imposte sostitutive ha carattere obbligatorio, in linea con i principi affermati dalla Cassazione. Di particolare interesse la C.G.T. I Pordenone n. 12/1/26, secondo cui l’art. 10 della Convenzione Italia-Svizzera, attribuendo allo Stato della fonte il potere di tassare i dividendi, non deroga al meccanismo previsto dall’art. 24, ma agisce a “monte” dello stesso, determinando una ripartizione del potere impositivo tra i due Stati e imponendo all’Italia di tassare la sola quota eccedente il prelievo estero dovuto in base alla Convenzione stessa.
    • Patrimonio familiare e aziendale: asset allocation in aree funzionali”, IlSole24Ore del 31.08.2026, pagina 22: La crescita dell’impresa rappresenta spesso il principale fattore di accumulazione della ricchezza delle famiglie imprenditoriali, sicché l’azienda, quale fonte primaria di tale ricchezza, deve essere considerata parte integrante del patrimonio familiare nel suo complesso. In tale prospettiva, la pianificazione patrimoniale consente di governare la ricchezza secondo una visione di lungo periodo, coerente con le esigenze dell’imprenditore, della famiglia e delle generazioni future. Il percorso prende avvio dalla definizione degli obiettivi patrimoniali e si traduce nell’elaborazione di una politica di investimento, volta a individuare i criteri di gestione e il livello di rischio. Su tali basi viene quindi definita l’asset allocation strategica, ossia la ripartizione del patrimonio tra le diverse classi di investimento.
    • Svizzera, patrimoni record gestiti oltre 10mila miliardi”, IlSole24Ore del 01.09.2026, pagina 25: La gestione patrimoniale resta il business centrale della piazza finanziaria svizzera, con numeri che stanno superando le previsioni. Secondo l’Associazione svizzera dei banchieri (ASB), nel primo semestre di quest’anno i patrimoni gestiti dalle banche elvetiche hanno raggiunto 10.119 miliardi di franchi, superando per la prima volta la soglia dei 10mila miliardi. A trainare la crescita è stato soprattutto il buon andamento dei mercati finanziari, insieme alla solidità delle attività rivolte alla clientela svizzera ed estera. Già nel 2025 i patrimoni erano saliti a 9.729 miliardi, con ricavi operativi per 73,8 miliardi (+5,8%) e utili per 20,6 miliardi (+16,3%). In una competizione sempre più agguerrita tra le grandi piazze finanziarie, la Svizzera sembra aver trovato nella gestione dei patrimoni la propria trincea.




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