Legislazione
- Legge di Bilancio 2027, commentata in “Via libera del Governo alla manovra da 26 miliardi”, Il Quotidiano del Commercialista del 29.10.2026: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio 2027, che mobilita risorse per circa 26 miliardi di euro nel 2027 e 27 miliardi nel 2028, confermando le principali misure della precedente manovra. Tra gli interventi figurano l’estensione dell’aliquota IRPEF del 33% ai redditi fino a 55.000 euro, l’innalzamento a 100.000 euro della soglia di accesso al regime forfetario e la riduzione della cedolare secca sugli affitti a canone concordato. Sono inoltre previsti incentivi fiscali per giovani e lavoratori, la proroga degli esoneri contributivi per le assunzioni di donne, giovani e lavoratori nelle ZES, nonché maggiorazioni della deduzione per le nuove assunzioni. La manovra conferma le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e rafforza le misure a sostegno della natalità e della genitorialità, introducendo un fondo dedicato ai nuovi nati e ampliando il congedo parentale retribuito. Sul fronte sanitario e previdenziale, sono incrementate le risorse del Fondo sanitario nazionale e istituiti interventi a favore degli anziani e della flessibilità pensionistica. Infine, vengono rafforzati gli incentivi agli investimenti delle imprese, in particolare nella ZES unica, e prorogata al 1° luglio 2027 la sospensione della plastic tax e della sugar tax.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2354 della Commissione europea, commentato in “Titolari effettivi in formato Ue”, Italia Oggi del 24.10.2026, pagina 25: Il regolamento in esame introduce formati uniformi per le comunicazioni ai registri dei titolari effettivi, applicabili dal 10 luglio 2027, in attuazione della direttiva antiriciclaggio 2024/1640. L’obiettivo è migliorare la qualità e l’interoperabilità delle informazioni, prevedendo requisiti minimi obbligatori per società, trust e istituti affini. Le comunicazioni dovranno includere i dati identificativi dei titolari effettivi, la natura e la percentuale delle partecipazioni e le modalità di esercizio del controllo; per le strutture societarie complesse sarà inoltre necessario documentare l’assetto proprietario e di controllo. Per trust e istituti affini sono previsti ulteriori obblighi informativi, tra cui la trasmissione dell’atto costitutivo o di una descrizione equivalente e l’indicazione del valore delle attività detenute, suddiviso in sette fasce da meno di 1.000 euro a oltre 50 milioni. Il regolamento consente il riutilizzo dei dati già disponibili in altri registri e lascia agli Stati membri la facoltà di applicare i nuovi requisiti agli aggiornamenti delle registrazioni effettuate prima della data di applicazione.
Giurisprudenza
- Ordinanza n. 24249/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Insussistenza dei costi infragruppo da valutare nel consolidato fiscale”, Il Quotidiano del Commercialista del 26.10.2026: Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nell’ambito del consolidato fiscale di cui all’art. 117 del TUIR, la deducibilità dei componenti negativi resta subordinata alla loro effettiva esistenza, anche qualora i corrispondenti ricavi siano dichiarati da un’altra società del gruppo. Nel caso esaminato, la società consolidata aveva dedotto interessi passivi mai corrisposti, relativi a un credito cui la consolidante aveva rinunciato. La Corte ha precisato che il consolidato fiscale non elimina l’autonomia soggettiva delle singole società, ciascuna delle quali deve determinare il proprio reddito secondo le regole del TUIR. Ha inoltre escluso la sussistenza di una doppia imposizione, ribadendo che l’appartenenza al medesimo gruppo non legittima la deduzione di costi inesistenti, anche in presenza di componenti positivi speculari dichiarati da un’altra società.
- Sentenza della Cgt di Pescara n. 745 del 14 ottobre 2026, commentata in “Il coniuge in Italia non basta a smentire la residenza all’estero”, IlSole24Ore del 26.10.2026, pagina 18: Con la sentenza in analisi, la Cgt di Pescara ha riconosciuto il diritto al rimborso delle ritenute IRPEF applicate sulla pensione di un contribuente fiscalmente residente in Grecia, in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Grecia. La residenza estera è stata comprovata attraverso una pluralità di elementi, tra cui l’iscrizione all’AIRE, la permanenza in Grecia per oltre 180 giorni, la disponibilità di un’abitazione e l’assolvimento degli obblighi fiscali nello Stato estero. La Corte ha escluso che la presenza del coniuge in Italia, il possesso di beni e utenze o la pregressa fruizione di prestazioni sanitarie fossero sufficienti a dimostrare il mantenimento della residenza fiscale italiana. Ha quindi condannato l’Agenzia delle Entrate a restituire le somme trattenute, oltre agli interessi legali, ribadendo che l’accertamento della residenza fiscale deve fondarsi su una valutazione complessiva degli elementi probatori, senza attribuire valore decisivo a singoli indici formali o patrimoniali.
Prassi
- Risposta a interpello n. 190/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Regimi agevolati per il rientro non prorogabili con immobile acquisito per donazione”, Il Quotidiano del Commercialista del 24.10.2026: Con l’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la proroga del regime agevolativo previsto dall’art. 44, co. 3-ter, del DL 78/2010, a favore di docenti e ricercatori rientrati in Italia, è subordinata all’acquisto di un’unità immobiliare residenziale a titolo oneroso. Richiamando i chiarimenti della circolare n. 33/2020 in materia di regime degli impatriati, l’Amministrazione precisa che la proprietà deve essere acquisita direttamente dal contribuente, nella sua interezza, mediante un atto a titolo oneroso, così da manifestare la volontà di radicare la propria residenza in Italia. Nel caso esaminato, la donazione dell’immobile, successivamente completato mediante lavori di finitura, non consente di beneficiare dell’estensione del periodo agevolato, non modificando la natura gratuita del trasferimento. Resta invece aperta la questione dell’acquisto a titolo originario per accessione, ai sensi dell’art. 934 c.c., nell’ipotesi in cui il contribuente costruisca ex novo un fabbricato abitativo su un terreno di propria proprietà, trattandosi di una fattispecie distinta dalla mera ristrutturazione. L’Agenzia precisa, infine, che l’interpello non può essere utilizzato per ottenere una semplice conferma della sussistenza di requisiti che richiedano accertamenti di fatto, delimitando così l’ambito delle istanze ammissibili in materia di agevolazioni fiscali.
- Risposta a interpello n. 193/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Conferimento dell’attività di holding «dinamica» in neutralità fiscale”, Il Quotidiano del Commercialista del 29.10.2026: Con la risposta a interpello n. 193, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’applicabilità del principio di neutralità fiscale di cui all’art. 176 del TUIR al conferimento dell’azienda di una holding operativa, dotata di una propria struttura organizzativa e di personale e impegnata in attività di direzione, coordinamento e supporto alle società del gruppo. L’Amministrazione ha precisato che, ai fini della qualificazione come azienda, è necessario che i beni e i rapporti trasferiti costituiscano un complesso organizzato, autonomamente idoneo a consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa. Nel caso esaminato, la continuità delle funzioni gestionali, finanziarie e operative in capo alla società conferitaria, unitamente alla presenza di risorse umane e organizzative dedicate, è stata ritenuta sufficiente a configurare un complesso aziendale, nonostante il rilevante peso delle partecipazioni nel patrimonio della conferente. La pronuncia conferma così che anche una holding dinamica può beneficiare della neutralità fiscale del conferimento, in linea con il precedente orientamento già espresso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 46/2022.
Dottrina e Attualità
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“Dividendi, il nodo del credito d’imposta sulle ritenute estere”, IlSole24Ore del 26.10.2026, pagina 16: La detraibilità delle ritenute estere sui dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa resta controversa, poiché, a fronte dell’esclusione prevista dalla normativa e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, la giurisprudenza riconosce il credito d’imposta in presenza di specifiche Convenzioni contro le doppie imposizioni. La Cassazione, con la sentenza n. 25698/2022, ha infatti chiarito che le disposizioni convenzionali prevalgono sulla normativa interna quando l’imposizione italiana avviene obbligatoriamente mediante ritenuta o imposta sostitutiva. In assenza di intermediario, tuttavia, il modello Redditi 2026 non consente di indicare direttamente il credito, rendendo problematica la sua fruizione in dichiarazione e comportando possibili rischi sanzionatori. Per tale ragione, l’istanza di rimborso rappresenta, allo stato, la soluzione maggiormente prudenziale per recuperare le imposte estere non riconosciute in sede dichiarativa. Analoghe criticità riguardano le plusvalenze assoggettate a imposizione nello Stato della fonte, per le quali la giurisprudenza di merito ha riconosciuto la detraibilità delle imposte estere, pur in assenza di un’apposita previsione nei modelli dichiarativi.
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“Affitti brevi limitabili in presenza di motivi di interesse generale”, IlSole24Ore del 28.10.2026, pagina 33: Con la sentenza del 22 ottobre 2026, causa C-813/24, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che gli Stati membri possono limitare le locazioni brevi mediante un regime di autorizzazione preventiva, qualora ciò sia necessario per tutelare l’ambiente urbano e garantire la disponibilità di alloggi residenziali. La Corte ha precisato che la direttiva 2006/123/CE sui servizi si applica alle normative che disciplinano l’accesso all’attività ricettiva, anche quando questa è svolta occasionalmente da privati. Le restrizioni sono ammissibili purché non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate, sulla base di criteri chiari, oggettivi, trasparenti e previamente pubblicati. In particolare, nelle aree caratterizzate da una scarsità strutturale di alloggi e da un’elevata densità abitativa, le autorità possono subordinare l’attività a un’autorizzazione preventiva, purché valutino concretamente l’impatto delle strutture ricettive sulle esigenze abitative del territorio, evitando formalismi eccessivi.
- “Transfer price, il metodo deve essere congruo”, IlSole24Ore del 27.10.2026, pagina 41: Il Dm 14 maggio 2018 stabilisce che, in materia di transfer pricing, l’Amministrazione finanziaria deve tenere conto del metodo adottato dal contribuente, purché risulti il più appropriato alle circostanze del caso, valutando affidabilità delle informazioni, punti di forza e debolezza del metodo e comparabilità delle operazioni. A parità di affidabilità, la disciplina individua una gerarchia che privilegia il metodo del confronto di prezzo (CUP), seguito da Resale Price e Cost Plus, quindi dai metodi TNMM e Profit Split. Le sentenze n. 3174 del 20 agosto 2026 e n. 3009 del 22 luglio 2026 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano hanno affrontato casi analoghi, giungendo tuttavia a conclusioni differenti. Nel primo caso, i giudici hanno respinto l’applicazione del TNMM proposta dall’Agenzia delle Entrate, non essendo stata dimostrata l’inadeguatezza del Cost Plus utilizzato dalla società né l’effettiva comparabilità delle operazioni considerate. Nel secondo, invece, il TNMM è stato ritenuto più adeguato rispetto al CUP adottato dal contribuente, in ragione delle specificità della distribuzione e dei margini operativi estremamente ridotti o negativi. Le decisioni confermano che la scelta del metodo deve fondarsi su una valutazione concreta della sua appropriatezza e della comparabilità delle transazioni.
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