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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 23 al 29 maggio 2026

Scritto da Fidinam News | 29/05/2026

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e attualità.

Legislazione



    • Decreto-Legge 38/2026, commentato in “Esente il reddito dei marittimi residenti in Italia imbarcati per più di 183 giorni all’anno”, Il Quotidiano del Commercialista del 23.05.2026: L’art. 2-bis del DL in esame disciplina l’esenzione IRPEF dei redditi dei lavoratori marittimi residenti in Italia e imbarcati su navi battenti bandiera estera per oltre 183 giorni nell’arco di 12 mesi. In particolare, la norma conferma l’esclusione dalla base imponibile già prevista dall’art. 5, comma 5, della L. 88/2001, nonché l’inapplicabilità del regime delle retribuzioni convenzionali ex art. 51, comma 8-bis, TUIR. L’esenzione viene ora collocata nell’art. 3, comma 3, TUIR, con riferimento alle navi estere diverse da quelle già ammesse al regime agevolativo di cui all’art. 6-ter del DL 457/97. Resta fermo che i redditi esenti rilevano ai fini della verifica dei requisiti reddituali per deduzioni, detrazioni e benefici anche non tributari. La modifica sembra quindi razionalizzare il previgente assetto, precisando l’ambito applicativo dell’esenzione ed evitando sovrapposizioni con altri regimi fiscali e contributivi di favore.
    • Decreto-Legge 89/2026, commentata in “Versamenti di soggetti ISA e forfetari entro il 20 agosto con lo 0,8%”, Il Quotidiano del Commercialista del 26.05.2026: L’art. 6 del DL in esame proroga al 20 luglio il termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei soggetti ISA, inclusi contribuenti forfetari, “minimi” e soggetti con cause di esclusione ISA. Inoltre, è ammesso l’ulteriore differimento al 20 agosto, ma con maggiorazione dello 0,8%, raddoppiata rispetto allo 0,4% ordinariamente applicato. In particolare, la proroga riguarda, tra gli altri, saldi 2025 e primi acconti 2026 di imposte sui redditi, IRAP, imposte sostitutive, IVIE, IVAFE, imposta sulle cripto-attività, contributi INPS e diritto camerale.



Giurisprudenza


    • Sentenze nn. 1828/3/26 e 1829/3/26 della Corte di Giustizia Tributaria I di Milano, commentate in Esclusione delle holding industriali dall’addizionale IRPEF del 10% retroattiva, Il Quotidiano del Commercialista del 25.05.2026: Le sentenze in esame riconoscono efficacia retroattiva all’esclusione delle holding industriali dall’addizionale IRPEF del 10% sugli emolumenti variabili, prevista dall’art. 33 del DL 78/2010. In particolare, sono state accolte le istanze di rimborso presentate da manager di una holding industriale, valorizzando la carenza del presupposto soggettivo in capo al soggetto erogante. Sul punto, la Corte ha richiamato l’art. 1-bis del DL 84/2025, che circoscrive l’ambito applicativo dell’addizionale agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione finanziaria di cui all’art. 162-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR, escludendo le società di partecipazione non finanziaria. Sebbene la novella operi formalmente dal periodo d’imposta 2025, i giudici ne hanno tratto conferma dell’interpretazione già sostenuta da precedenti orientamenti parlamentari, associativi e giurisprudenziali anteriori al successivo revirement della Cassazione.
    • Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16134/2026, commentata in “Credito per le imposte estere anche in assenza di dichiarazione dei redditi, Il Quotidiano del Commercialista del 27.05.2026: L’ordinanza in esame conferma che il credito per le imposte assolte all’estero deve essere riconosciuto anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, o di mancata indicazione dei redditi esteri. Nel caso di specie, relativo a dividendi corrisposti da società tedesche e già tassati in Germania, la Cassazione valorizza la portata precettiva della Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, affermando che l’obbligo convenzionale di detrarre l’imposta estera limita direttamente la potestà impositiva italiana. La Corte ribadisce quindi che la preclusione prevista dall’art. 165, comma 8, TUIR non opera dinanzi alla disciplina convenzionale più favorevole, non potendo una norma interna neutralizzare l’obbligo pattizio di eliminare la doppia imposizione.


Prassi


    • Risposta a interpello n. 106/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in Pensionato residente in Lussemburgo, dovute le addizionali Irpef, IiSole24Ore del 26.05.2026, pagina 37: La risposta in esame esclude che le addizionali regionale e comunale all’IRPEF rientrino tra le imposte coperte dalla Convenzione Italia-Lussemburgo, con riferimento a una pensione pubblica INPS percepita da un residente lussemburghese. Infatti, tali addizionali, pur calcolate sul reddito imponibile IRPEF e riscosse dall’INPS quale sostituto d’imposta, non sono espressamente incluse nell’art. 2 della Convenzione, né nel successivo Protocollo del 2012. Tuttavia, si evidenziano profili critici della ricostruzione, richiamando (i) il carattere non tassativo dell’elenco convenzionale delle imposte, (ii) la natura reddituale delle addizionali e (iii) la clausola relativa alle imposte future analoghe. In concreto, ne deriva l’opportunità di una revisione interpretativa, valorizzando la stretta complementarità delle addizionali rispetto all’IRPEF.
    • Risposta n. 109/ 2026, commentata in “Quote ereditate in comunione non sommabili a quelle a titolo esclusivo per l’esenzione”, Il Quotidiano del Commercialista del 27.05.2026, pagina 36 : La risposta in oggetto chiarisce che, ai fini dell’esenzione dall’imposta sulle successioni, le quote ereditate in comunione non possono essere sommate a quelle già detenute dagli eredi a titolo personale. Nel caso esaminato, la partecipazione del 35% caduta in successione era stata acquisita in comproprietà da coniuge e figli, già soci, senza integrare il controllo richiesto dalla norma agevolativa. Pertanto, la posizione dell’Agenzia conferma la necessità di una preventiva pianificazione del passaggio generazionale, poiché la successione legittima può risultare non idonea a garantire l’accesso al regime di favore.


Dottrina e Attualità



    • La cessione di terreno agricolo con struttura Raw-Land segue i redditi diversi”, Il Quotidiano del Commercialista del 25.05.2026: La cessione di un terreno agricolo sul quale insiste una struttura c.d. Raw-Land resta assoggettata alle ordinarie regole dei redditi diversi di cui all’art. 67 TUIR. In particolare, il reddito agrario, pur riferito all’esercizio delle attività agricole ex art. 2135 c.c. nei limiti dell’art. 32 TUIR, non ha natura omnicomprensiva e non assorbe operazioni estranee alla gestione agricola ordinaria. In tale prospettiva, le infrastrutture Raw-Land destinate a reti pubbliche di comunicazione non assumono rilievo ai fini della rendita catastale e non incidono sulla natura agricola e non edificabile del fondo. Ne consegue che la relativa cessione non muta qualificazione fiscale per la sola presenza della struttura, ma segue il regime ordinario dei terreni agricoli. Pertanto, l’imprenditore agricolo sarà tenuto a dichiarare un reddito diverso solo qualora la cessione intervenga entro cinque anni dall’acquisto del fondo, restando esclusa l’imposizione in caso di possesso ultraquinquennale o acquisto per successione.
    • Acquisto di boccioni d’acqua con qualche limite alla detraibilità IVA, Il Quotidiano del Commercialista del 29.05.2026: L’articolo in oggetto esamina i limiti alla detraibilità IVA sull’acquisto di boccioni d’acqua destinati ai locali aziendali o allo studio professionale. Se l’acqua è destinata ai clienti, l’acquisto può essere qualificato come spesa di rappresentanza, con IVA tendenzialmente detraibile entro il limite del costo unitario di 50 euro. Tuttavia, diverso è il caso di utilizzo da parte di collaboratori, per cui la detrazione può essere sostenuta ove la somministrazione sia riconducibile all’attività d’impresa o professionale e non a finalità meramente private. Il nodo interpretativo riguarda l’art. 19-bis1, comma 1, lett. f), DPR 633/72, che esclude in generale la detrazione per alimenti e bevande, salvo eccezioni, tra cui mense e distributori automatici. In chiave operativa, per gli studi professionali assume quindi rilievo la corretta qualificazione della destinazione del bene e la documentabilità dell’inerenza, poiché in presenza di finalità extra-professionali l’IVA resta indetraibile.

 

 

 

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