Legislazione
- D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, commentato in “Tra le novità del quarto correttivo l’impatto inizia dall’esercizio 2026”, IlSole24Ore del 27.08.2026, pagina 21: Il D.lgs. in oggetto, quarto decreto Correttivo della riforma fiscale, è entrato in vigore il 12 agosto, ma molte norme prevedono una specifica decorrenza e un regime transitorio. Nel merito, per le imprese, la maggior parte delle variazioni avrà effetto dal periodo d’imposta 2026 e potrà comportare cambiamenti nella determinazione dell’imponibile fiscale; più nel dettaglio, le modifiche interessano sia i soggetti Oic sia quelli Ias/Ifrs, con un richiamo sempre più forte ai corretti principi contabili di riferimento. Tra le norme straordinarie rientra il riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali realizzatesi nei periodi d’imposta antecedenti al 2024 e ancora esistenti al termine del 2025, mediante il metodo del “saldo globale”, con imposta del 24% sul saldo positivo o riporto in 10 anni del saldo globale negativo. Inoltre, è previsto l’affrancamento delle partecipazioni black list mediante un’imposta sostitutiva del 36%. Infine, va sottolineato che in molti casi sarà mantenuto un doppio binario tra le medesime operazioni eseguite a partire dal periodo d’imposta 2026 e quelle dei periodi precedenti.
Giurisprudenza
- Sentenza n. 1045/2026 della Cgt di II Grado della Puglia, sezione 26, commentata in “Trust, atto di dotazione con imposte fisse anche se ci sono immobili”, IlSole24Ore del 24.08.2026, pagina 16: Con la sentenza in esame, la Cgt di II Grado della Puglia ha confermato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’atto istitutivo del trust e gli atti di dotazione patrimoniale sono fiscalmente neutrali e soggetti all’imposta di registro in misura fissa, anche quando la dotazione ha ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari. Più nello specifico, anche le imposte ipotecaria e catastale trovano applicazione in misura fissa, essendo la tassazione proporzionale differita al momento dell’effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari. In conclusione, la giurisprudenza di legittimità ha sostituito il criterio del trasferimento formale con quello dell’effettivo arricchimento patrimoniale, evidenziando che solo quest’ultimo possa integrare il presupposto dell’imposizione proporzionale.
- Sentenza n. 83/2026 della Cgt Lombardia, commentata in “Sagl svizzera, no ai benefici al frontaliero socio-manager”, ItaliaOggi del 27.08.2026, pagina 19: Con la sentenza in analisi, la Cgt Lombardia ha sottolineato che il socio di maggioranza che dirige una Sagl svizzera non può qualificarsi come lavoratore frontaliero se manca un effettivo rapporto di subordinazione. Più nel dettaglio, l’assenza di eterodirezione esclude l’applicazione del regime fiscale previsto dall’Accordo italo-svizzero del 1974. Sul punto, la Corte ha confermato un avviso di accertamento, ritenendo incompatibili con un effettivo vincolo di subordinazione la qualità di socio e presidente della gerenza, la firma individuale e la sottoscrizione personale del contratto di lavoro. Nel merito, esclusa la qualifica di frontaliere, la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina convenzionale relativa ai compensi degli amministratori, con conseguente imponibilità dei redditi secondo le regole ordinarie.
- Sentenza n. 12130/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Trust familiare soggetto a revocatoria ordinaria”, Il Quotidiano del Commercialista del 28.08.2026: Con la sentenza in oggetto, la Cassazione ha definito un contenzioso avente ad oggetto le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e la validità dell’iscrizione di ipoteca, per un debito dei disponenti, sui beni nel frattempo conferiti in un trust familiare. Nel merito, i giudici hanno chiarito che il conferimento in trust pregiudicava le ragioni creditorie in ragione della segregazione patrimoniale e che l’istituzione di un trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, configurando, ai fini della revocatoria ordinaria, un atto a titolo gratuito. Ne consegue che, ai fini dell’azione revocatoria è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore, senza necessità del consilium fraudis da parte dei beneficiari. Infine, quanto all’iscrizione ipotecaria, la Corte ha ritenuto legittima l’ipoteca iscritta dalla banca sui beni già conferiti nel trust, nonostante la posizione debitoria fosse riferita ai disponenti.
Prassi
- Risposta a interpello n. 161 del 14 agosto 2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Realizzo controllato più ampio”, ItaliaOggi del 24.08.2026, pagina 11: Con la risposta in oggetto, l'Agenzia delle Entrate estende il realizzo controllato (ex art. 177, comma 2, TUIR) ai conferimenti con pluralità di soci, ammettendo l'assenza di aumento di capitale nella conferitaria purché ciascun socio mantenga, tramite la holding, la stessa proporzione già detenuta nella società operativa. Più nel dettaglio, occorrono (i) identità delle percentuali tra le due società, (ii) conferimento dell'intera partecipazione da parte di tutti i soci e (iii) acquisizione del controllo totalitario da parte della conferitaria, con la riserva sostitutiva del capitale da tracciare singolarmente per ciascun socio in base al costo fiscalmente riconosciuto della propria partecipazione. Infine, va sottolineato che restano esclusi dalla valutazione i profili civilistici - inclusa la scelta di omettere la relazione di stima ex art. 2465 c.c. - e il tema dell'abuso del diritto, entrambi soggetti agli ordinari poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Dottrina e Attualità
- “Doppio binario per i rami Ets e gli enti religiosi”, IlSole24Ore del 22.08.2026, pagina 17: Dal 2026 doppio binario fiscale per gli enti religiosi civilmente riconosciuti che aderiscono al Terzo settore, con le nuove disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Codice del Terzo settore e all’articolo 18 del D.lgs. 112/2017. Nello specifico, per gli enti religiosi la disciplina si applica solo alle attività di interesse generale ed a eventuali attività diverse incluse nel ramo, mentre restano fuori le attività di religione e culto. Nel merito, dal 2026 il ramo Ets è soggetto alle regole fissate dall’articolo 79 del Cts, fondate su criteri quantitativi che guardano al rapporto tra ricavi e costi delle attività di interesse generale e alla prevalenza dei proventi commerciali; dall’esito della verifica dipendono non solo il trattamento fiscale, ma anche la scelta del ramo da costituire, ossia Ets o impresa sociale. Ne deriva un sistema a doppio binario: (i) da un lato, il ramo, soggetto al regime fiscale proprio del modello scelto, (ii) dall’altro, l’ente religioso, che conserva per le attività estranee al ramo regole proprie e aiuti collegati alla sua natura.
- “La black list continua a rilevare per le violazioni RW”, Il Quotidiano del Commercialista del 26.08.2026: Dai nuovi Testi unici non sono emerse novità in relazione alle disposizioni che assegnano una determinata valenza alle black list presenti nell’ordinamento. Di conseguenza, permangono in proposito le criticità emerse negli ultimi anni, nei quali a un sostanziale ridimensionamento della valenza delle liste non ha fatto seguito un aggiornamento delle varie norme che a queste fanno riferimento. Nel merito, mantiene una maggiore importanza la lista di cui al DM 4 maggio 1999 (i) sia ai fini del raddoppio delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di indicazione delle attività estere nel quadro RW (ii) sia per la presunzione per cui le somme detenute all’estero si considerano costituite, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione. Proprio per queste disposizioni appare manifesta l’esigenza di un aggiornamento che, invece, nel tempo non è arrivato.
- “Dividendi esteri: resta il contenzioso sulle compensazioni”, IlSole24Ore del 22.08.2026, pagina 16: Il contenzioso sulla detraibilità delle imposte estere sui dividendi resta aperto, con esiti non definitivi talora contrastanti. Sul punto, sulla scia delle pronunce della Cassazione e delle interpretazioni fornite con la norma di comportamento Aidc di Milano n. 227/2025, sono state avviate in più sedi istanze di rimborso: (i) alcune sentenze della Cgt di 1° grado si sono allineate alla Cassazione, (ii) mentre le pronunce della Cgt di Siena e Padova si esprimono sul mancato recepimento normativo delle indicazioni della Cassazione, riaffermando la centralità dell’articolo 165 del Tuir. Di conseguenza, l’evoluzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio sarà decisiva per verificare se l’indirizzo della Cassazione riuscirà a consolidarsi. Infatti, in assenza di un intervento legislativo chiarificatore, si rischia di mantenere un quadro applicativo con significative incertezze e un trattamento non uniforme dei contribuenti e di riflesso sugli intermediari sostituti.
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