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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 12 al 18 settembre 2026

Scritto da Fidinam News | 18/09/2026

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Civile e impresa, Dottrina e attualità.


Legislazione

    • DL n. 162/2026, commentato in “Esenzione dal bollo nel 2027 per auto fino a 80 kW o moto”, Il Quotidiano del Commercialista del 17.09.2026: Il Consiglio dei Ministri del 16 settembre ha approvato il decreto-legge in analisi che introduce, tra le altre misure, l’esenzione dal bollo auto dovuto nel 2027 per le persone fisiche, senza limiti di reddito o ISEE. L’agevolazione riguarda un solo veicolo: autovetture a benzina o gasolio, anche ibride, fino a 80 kW, oppure, in assenza di autoveicoli agevolabili, un motociclo o ciclomotore a benzina o gasolio. In presenza di più veicoli agevolabili, l’esenzione spetta a quello di minore potenza o, a parità di kW, con bollo di importo inferiore; per i ciclomotori prevale invece quello con prima immatricolazione più remota. Se si possiede un’auto agevolabile e una moto, il beneficio riguarda solo l’auto; se l’auto supera 80 kW, può spettare alla moto. La misura si applica anche nelle autonomie speciali previo accordo e prevede trasferimenti di risorse alle Regioni e alle Province autonome per compensare il minor gettito.
    • D.lgs. n. 148/2026 (Omnibus), commentato in “Il regime del ravvedimento con rinnovo del CPB 2026-2027 sana anche il periodo 2023”, Il Quotidiano del Commercialista del 18.09.2026: Il decreto reintroduce il ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale (CPB), riservandolo ai contribuenti che rinnovano l’adesione per il biennio 2026-2027 e che hanno concluso il precedente CPB 2024-2025 senza cause di cessazione o decadenza. La sanatoria riguarda i periodi d’imposta 2020-2023, includendo per la prima volta il 2023, i cui dati sono alla base del primo concordato e la cui regolarizzazione può ridurre il rischio di decadenza. Durante la sanatoria, una volta effettuato il pagamento o rispettato il piano rateale, sono limitate le rettifiche ai fini delle imposte sui redditi, del lavoro autonomo e dell’IVA, salvo specifiche ipotesi di decadenza o mancato perfezionamento. Restano invariati aliquote, basi imponibili e riduzioni previste per il 2020 e 2021; il pagamento è previsto in unica soluzione dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 oppure in massimo dieci rate mensili con interessi legali. La sanatoria non è accessibile se, prima del pagamento, sono notificati PVC, schemi di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti relativi ai periodi interessati.


Giurisprudenza

    • Sentenza nella causa C-139/25 della CGUE, commentata in “Restrizioni legittime per i fondi extra Ue in presenza di Convenzioni”, Il Quotidiano del Commercialista del 18.09.2026: La Corte di Giustizia UE, con la sentenza in analisi, ha esaminato la diversa tassazione dei dividendi percepiti da OICR extra-UE alla luce della libera circolazione dei capitali. La maggiore imposizione in Spagna sul fondo statunitense rispetto a un OICR residente costituisce una restrizione vietata dall’art. 63 TFUE, non giustificata dall’art. 65, essendo le situazioni comparabili. La restrizione può tuttavia essere neutralizzata dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, anche se il fondo estero è trasparente e il reddito viene attribuito ai quotisti, purché questi siano effettivamente beneficiari del Trattato e possano detrarre integralmente, o almeno nella misura necessaria, l’imposta pagata nello Stato della fonte. Nel caso concreto, la differenza di imposizione era del 14% (15% per il fondo USA contro l’1% per gli OICR spagnoli). Il principio è quindi subordinato a condizioni soggettive, relative ai beneficiari della Convenzione, e materiali, riguardanti l’effettiva fruibilità del credito d’imposta.
    • Sentenza n. 2613 della Cgt di I grado di Milano, commentata in “Avviso in fuorigioco se l’accusa è diversa rispetto allo schema d’atto”, IlSole24Ore del 14.09.2026, pagina 22: La Cgt di I grado di Milano, con la sentenza in esame, ha stabilito che l’avviso di accertamento fondato su una contestazione diversa da quella contenuta nello schema d’atto è illegittimo, in violazione dell’art. 6-bis della L. 212/2000 e del divieto di mutatio libelli. Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate aveva inizialmente contestato l’inesistenza oggettiva delle operazioni, per poi riqualificare nell’avviso il rapporto di subappalto in somministrazione illecita di lavoro. Nello specifico la nuova contestazione, non sottoposta al contraddittorio, è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa. Pertanto, la Corte ha accolto il ricorso e annullato l’avviso di accertamento.



Prassi

    • Risposta ad interpello n. 171/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Non paga imposte l’incorporazione di una società semplice in una fondazione”, Il Quotidiano del Commercialista del 12.09.2026: Con la risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate esamina la fusione per incorporazione di una società semplice, proprietaria di terreni e immobili agricoli concessi in affitto, in una fondazione iscritta al RUNTS. L’operazione, non comportando il passaggio di beni tra sfere commerciali e istituzionali, è qualificata come operazione “fuori dal regime di impresa” e non determina imposizione sui plusvalori ex artt. 67 e 68 del TUIR. I beni sono acquisiti dalla fondazione mantenendo il medesimo costo fiscalmente riconosciuto della società incorporata, mentre l’attività agricola continua a essere svolta dal terzo affittuario. La fusione è fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo e sconta l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro, ai sensi dell’art. 82 comma 3 del Codice del Terzo settore. La disposizione equipara infatti le fusioni che coinvolgono ETS a quelle societarie, ed è sufficiente che anche uno solo dei soggetti coinvolti sia un ETS iscritto al RUNTS.
    • Risposta ad interpello n. 172/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Perdite riportabili nella fusione inversa quando si incorpora una «società veicolo»”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.09.2026: Con la risposta in analisi, l’Agenzia delle Entrate conferma la disapplicazione delle limitazioni dell’art. 172, co. 7, del TUIR al riporto di perdite fiscali, eccedenze di interessi passivi e ACE nelle fusioni inverse che coinvolgono una società veicolo costituita per un’acquisizione finanziata con equity. Nel caso esaminato, la veicolo Beta aveva acquisito il 100% di Alfa, sostenendo direttamente i costi e svolgendo le attività necessarie all’operazione, per poi essere incorporata nella target. Pur non superando il test di vitalità, Beta presenta posizioni fiscali strettamente connesse all’acquisizione e non emergono finalità elusive. L’Agenzia ritiene pertanto assenti gli effetti che l’art. 172, co. 7, mira a contrastare, consentendo il riporto delle posizioni fiscali maturate fino al 2023, in linea con precedenti chiarimenti relativi alle operazioni di MLBO. La disciplina dell’art. 177-ter del TUIR, che esclude i limiti per operazioni infragruppo, opera invece per le operazioni effettuate dal 2024 e non rileva per le posizioni pregresse.




Civile e impresa

    • “L’affitto d’azienda non muta l’oggetto sociale se la srl è in scioglimento”, Il Quotidiano del Commercialista del 18.09.2026: Con la sentenza del 30/09/2025, il Tribunale di Milano ha esaminato l’affitto dell’unica azienda di una Srl in stato di scioglimento, valutando se l’operazione costituisse una sostanziale modifica dell’oggetto sociale soggetta alla preventiva autorizzazione assembleare ex art. 2479 comma 2 n. 5 c.c. In linea generale, l’affitto dell’attività principale può integrare tale modifica e, in assenza della delibera, determinare la nullità del contratto per difetto di potere dell’amministratore, trattandosi di un limite legale non soggetto alla disciplina sull’inopponibilità delle limitazioni convenzionali. La valutazione deve però essere effettuata in concreto: nel caso esaminato, la società era già da tempo in scioglimento per la paralisi assembleare e l’affitto dell’azienda rappresentava una scelta pre-liquidatoria coerente con la prospettiva di liquidazione. Pertanto, non configurando una sostanziale modifica dell’oggetto sociale, l’operazione rientrava nei poteri dell’organo amministrativo e non richiedeva una preventiva autorizzazione assembleare.



Dottrina e Attualità

    • “Impatriati con residenza estera rafforzata se il trasferimento è verso lo stesso soggetto”, Il Quotidiano del Commercialista del 14.09.2026: Il regime degli impatriati richiede, in via ordinaria, almeno tre periodi d’imposta di residenza estera pregressa, elevabili a sei o sette in caso di continuità dell’attività svolta in Italia con quella precedente, anche presso lo stesso soggetto o un’entità del medesimo gruppo. Per chi si trasferisce in Italia nella seconda metà del 2026, il triennio 2024-2026 sarà valutato secondo criteri omogenei, alla luce delle nuove regole sulla residenza fiscale introdotte dal 2024; per i periodi anteriori al 2024 restano invece i criteri previgenti. La nozione di “stesso soggetto” può ricomprendere, oltre al medesimo datore, sedi secondarie, filiali e casa madre, rilevando anche in caso di distacco o remote working. Per “gruppo” la norma richiama il controllo di diritto ex art. 2359 c.c., ma alcune prassi dell’Agenzia sembrano includere anche il controllo di fatto. Restano dubbi sull’applicazione della disciplina alle società estere prive di organo assembleare, per le quali potrebbe prudenzialmente rilevare una partecipazione superiore al 50% al capitale o al patrimonio.
    • “Conti correnti cointestati da indicare nel quadro RW per l’intero importo”, Il Quotidiano del Commercialista del 15.09.2026: Le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti devono indicare nel quadro RW i conti correnti esteri, salvo l’esonero previsto per valori complessivamente inferiori a 15.000 euro, da verificare considerando il picco di disponibilità nell’anno. L’obbligo riguarda anche chi ha la disponibilità o possibilità di movimentazione del conto, ma non chi agisce esclusivamente per mandato del titolare, come gli amministratori con potere di firma sui conti societari e, in linea di principio, i trustee privi di effettiva titolarità del patrimonio. Per i conti cointestati, ciascun intestatario deve indicare l’intera giacenza, specificando nel quadro RW la propria percentuale di possesso. Ai fini sanzionatori, tuttavia, la cointestazione può comportare conseguenze più gravose: ciascun cointestatario può essere sanzionato sul 100% delle attività estere di cui dispone, senza ripartizione dell’importo in base alla quota indicata. La giurisprudenza prevalente ammette infatti tante sanzioni quanti sono i cointestatari, con aliquota dal 3% al 15%, elevata al 6%-30% per attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata.
    • “Costi black list, sugli oneri sostenuti previsto il monitoraggio per 11 Paesi”, IlSole24Ore del 10.09.2026, pagina 32: Per il modello Redditi 2026 devono essere monitorati i costi sostenuti nel 2025 verso fornitori, imprese o professionisti, domiciliati negli 11 Paesi considerati non cooperativi ai fini fiscali: Samoa americane, Anguilla, Figi, Guam, Palau, Panama, Federazione Russa, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini USA e Vanuatu. Ai sensi dell’art. 110 TUIR, tali costi sono deducibili entro il valore normale, salvo dimostrare l’effettiva esecuzione e l’interesse economico dell’operazione per dedurre l’eccedenza. In dichiarazione occorre evidenziarli separatamente nel quadro RF, indicando l’intero costo in aumento (RF31, codice 70) e la quota deducibile in diminuzione (RF55, codici 92 o 93); l’omessa indicazione comporta una sanzione del 10%, da 500 a 30.000 euro. Le modifiche alla black list del 6 marzo 2026 non incidono sul Redditi 2026, ma sul modello 2027: Figi e Trinidad e Tobago escono, mentre entrano Vietnam e Turks e Caicos, con applicazione delle variazioni secondo la data del 6 marzo 2026. Resta inoltre escluso il vincolo di deduzione per controparti soggette al regime CFC, mentre permane un dubbio per le controllate per cui sia stata versata l’imposta sostitutiva del 15%.



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