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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 10 al 16 ottobre 2026

Scritto da Fidinam News | 16/10/2026

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e attualità.


Legislazione

    • Regolamento (UE) n. 2108/2026, commentato in “Nuova nozione di esportatore con impatto sui rappresentanti fiscali”, Il Quotidiano del Commercialista del 15.10.2026: Il Codice doganale dell’UE in esame, applicabile in via generale dal 21 settembre 2027, allinea la nozione di esportatore a quella di importatore. In particolare, per gli operatori economici è esportatore chi, stabilito nell’Unione, decide l’uscita delle merci o, in mancanza, è parte del relativo contratto. La novità riguarda soprattutto le società extra-UE con rappresentante fiscale nazionale, che potranno figurare direttamente come esportatori avvalendosi di un rappresentante indiretto stabilito nell’Unione. Di conseguenza, la bolletta, i mandati e le dichiarazioni di libera esportazione saranno intestati all’effettivo proprietario dei beni, anziché a un operatore logistico o vettore. Infine, la disciplina è coerente con l’art. 31, comma 4, dell’allegato I al D.Lgs. 141/2024, che impone agli operatori non stabiliti la rappresentanza indiretta quando il dichiarante deve essere stabilito nell’Unione.
    • D.L. 62/2026, commentato in “Personale in distacco, cambiano i controlli”, IlSole24Ore del 16.10.2026, pagina 35: La disposizione in esame introduce, in via sperimentale, il distacco per finalità di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva, derogando al requisito dell’interesse del datore di lavoro distaccante. In particolare, previo accordo sindacale e nel rispetto delle mansioni svolte, il distacco è ammesso anche tra imprese appartenenti a settori diversi o soggette a differenti contratti collettivi, al fine di preservare l’occupazione e le competenze professionali, nonché per evitare (i) sospensioni dell’attività, (ii) riduzioni dell’orario, e (iii) ricorso agli ammortizzatori sociali o esuberi. Ne deriva che i controlli ispettivi si concentreranno sul rispetto di tali presupposti e sul contenuto dell’accordo sindacale, anziché sulla sussistenza dell’interesse del distaccante.



Giurisprudenza

    • Ordinanza n. 10456/2026, commentata in “Per i servizi infragruppo va provata anche la determinatezza del costo”, Il Quotidiano del Commercialista del 12.10.2026: La Corte di Cassazione torna sulla deducibilità dei costi per servizi infragruppo, sviluppando il principio già espresso dall’ordinanza n. 3750 del 13 febbraio 2025. In particolare, non bastano (i) una percentuale fissa prevista dal contratto quadro, nella specie l’1,75% mensile dell’imponibile delle vendite, (ii) la regolarità dei contratti o (iii) l’assenza di personale qualificato presso la beneficiaria, poiché occorre provare anche la “determinatezza” del costo, distinta dalla regolarità contrattuale e dall’effettività delle prestazioni. Pertanto, il costo deve essere riferibile alle attività svolte nel periodo d’imposta e, anche in presenza di fatture generiche, la prova può essere fornita aliunde mediante corrispondenza, report o verbali. Ne deriva che la verifica riguarda effettività, inerenza e quantificazione del costo, che il contribuente deve dimostrare quanto a natura e destinazione all’attività d’impresa.
    • Ordinanza n. 26643/2026, commentata in “Trust, imposta donazioni applicata al momento del beneficio effettivo”, IlSole24Ore del 13.10.2026, pagina 32: La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza in esame, afferma che nel trust l’istituzione del vincolo di destinazione e la dotazione al trustee non sono soggette all’imposta proporzionale di donazione, che presuppone un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza al beneficiario. Nel caso esaminato, relativo a un trust costituito nell’ambito di accordi di divorzio mediante il conferimento di partecipazioni, immobili e denaro da parte di più disponenti, i conferimenti dei terzi restano autonomi e, non essendo riconducibili alla crisi coniugale, non beneficiano dell’esenzione prevista per gli atti di divorzio. Pertanto, poiché l’atto istitutivo e la dotazione sono fiscalmente neutri, l’imposta proporzionale potrà sorgere solo con l’attribuzione finale dei beni, quando l’arricchimento si realizza in capo ai beneficiari.




Prassi

    • Risposta a interpello n. 179/2026, commentata in “L’emigrazione in Cina lascia fermo il potere impositivo dell’Italia”, Il Quotidiano del Commercialista del 15.10.2026: Nella risposta ad interpello in oggetto, riguardante la nuova Convenzione tra Italia e Repubblica Popolare Cinese, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le pensioni erogate dall’INPS a residenti in Cina rientrano nel sistema previdenziale pubblico e sono quindi imponibili esclusivamente in Italia ai sensi dell’art. 18, paragrafo 2, del Trattato, anche se derivano da un precedente rapporto di lavoro privato. Di contro, per le pensioni connesse a un pregresso impiego pubblico resta prevista la tassazione nello Stato erogante, salvo che il beneficiario sia residente e cittadino dell’altro Stato. Infine, quanto al TFR e agli analoghi pagamenti forfetari, la nuova Convenzione stabilisce che, se riferibili a un’attività di lavoro dipendente svolta in Italia, restano imponibili esclusivamente in Italia anche quando vengono percepiti dopo il trasferimento della residenza in Cina.
    • Risposta a interpello n. 184/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Beneficia della sostitutiva del 7% l’erede del titolare di pensione estera”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.10.2026: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in esame, chiarisce che l’erede subentrato nella titolarità di un piano pensionistico individuale estero può beneficiare del regime di imposizione sostitutiva del 7% previsto dall’art. 24-ter TUIR, purché ricorrano le altre condizioni di legge. Nel caso esaminato, le rendite periodiche derivanti da un piano statunitense IRA, alimentato mediante versamenti volontari dal padre e successivamente trasferito alla figlia, sono qualificate come redditi da pensione ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR. Inoltre, ai fini dell’agevolazione, non è necessario che le somme siano qualificate come pensioni anche dalla Convenzione applicabile, essendo comunque imponibili nello Stato di residenza del beneficiario.



Dottrina e Attualità

    • “Panama e Vietnam fuori dalla black list Ue”, Il Quotidiano del Commercialista del 10.10.2026: Con l’aggiornamento del 9 ottobre 2026, il Consiglio UE ha escluso Panama e Vietnam dalla lista delle giurisdizioni non cooperative, nella quale rimane la Federazione russa. Ne deriva che, in assenza di indicazioni ufficiali, l’esclusione delle operazioni con controparti panamensi e vietnamite decorrerà dalla pubblicazione della lista aggiornata nella Gazzetta Ufficiale UE, senza effetti retroattivi.
    • “Quote societarie ai figli: Cassazione e Fisco divisi sul concetto di controllo”, IlSole24Ore del 12.10.2026, pagina 32: L’articolo esamina il contrasto tra Cassazione e Agenzia delle Entrate in merito al requisito del controllo societario necessario per beneficiare dell’esenzione dall’imposta di successione nei trasferimenti di partecipazioni al coniuge e ai discendenti, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, TUS. Secondo la Cassazione (Sentenze nn. 6614 e 6616 del 2026), è sufficiente l’effettiva possibilità di esercitare la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria, mentre l’Agenzia delle Entrate (risposte nn. 115 e 143 del 2026) ritiene necessario anche il controllo sulla gestione. Secondo l’autore, tale interpretazione introduce un requisito ulteriore non previsto dalla norma e le eventuali finalità antielusive dovrebbero essere perseguite attraverso la disciplina dell’abuso del diritto.
    • “Anche per i neo domiciliati i Trattati, se più favorevoli, prevalgono sulla norma interna”, Il Quotidiano del Commercialista del 14.10.2026: Il contributo in oggetto approfondisce il ruolo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni nella verifica della residenza fiscale pregressa richiesta per accedere ai regimi agevolativi destinati a chi si trasferisce in Italia. In presenza di doppia residenza, le tie-breaker rules convenzionali possono infatti attribuire la residenza esclusiva allo Stato estero, prevalendo sui criteri interni dell’art. 2, comma 2, TUIR quando più favorevoli al contribuente. In senso contrario alla prassi dell’Agenzia delle Entrate, la C.G.T. di primo grado di Vicenza, con Sentenza n. 34/2/26, ha riconosciuto l’accesso al regime dei neo domiciliati ex art. 24-bis TUIR a una cittadina non iscritta all’AIRE per parte del periodo di monitoraggio, valorizzandone il radicamento estero dimostrato in base al Trattato. Tale principio, fondato sulla prevalenza degli accordi internazionali, è applicabile anche al regime dei pensionati esteri ex art. 24-ter TUIR.
    • “Srl, contributi Inps dei soci lavoratori da applicare solo sugli utili distribuiti”, Il Sole 24 Ore del 12.10.2026, pagina 18: L’articolo in esame analizza le recenti pronunce della Cassazione secondo cui gli utili non distribuiti e accantonati a riserva da una Srl non concorrono alla base imponibile contributiva del socio lavoratore, poiché rileva il reddito d’impresa dichiarato ai fini IRPEF e non quello societario soggetto a IRES. In particolare, il principio non si applica alle società di persone, i cui redditi sono imputati ai soci per trasparenza, né alle Srl che abbiano optato per tale regime. Per le altre Srl, infatti, la mancata distribuzione degli utili può rispondere a legittime esigenze imprenditoriali e non implica, di per sé, finalità elusive.






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