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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 04 al 10 aprile 2026

Scritto da Fidinam News | 10/04/2026

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Civile e impresa, Dottrina e attualità.

Legislazione


 
  • DL n. 42/2026, commentato in “Sale all’89,77% il tax credit per le istanze Transizione 5.0 non soddisfatte”, Il Quotidiano del Commercialista del 04.04.2026: Il decreto in analisi interviene sull’art. 8 del DL n. 38/2026, innalzando dal 35% all’89,77% la misura del credito d’imposta riconosciuto alle imprese per le istanze Transizione 5.0 rimaste prive di copertura finanziaria, applicabile ai soggetti che abbiano presentato comunicazione preventiva ex art. 38, comma 10, DL 19/2024 e che abbiano ricevuto dal GSE attestazione di ammissibilità tecnica con contestuale esaurimento delle risorse, riguardando investimenti in beni strumentali 4.0 e spese di formazione, con esclusione delle spese di certificazione. È introdotto un contributo ad hoc per investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e relative certificazioni nel rispetto del principio DNSH, riconosciuto entro tetti di spesa pluriennali e comunque nei limiti dell’importo del credito richiesto, con erogazione affidata al MIMIT sulla base dei dati forniti dal GSE e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  • DL n. 38/2026, commentato in “Divieto di cumulo tra impatriati e neo residenti dal 2027”, Il Quotidiano del Commercialista del 07.04.2026: Il DL n. 38 interviene sulla compatibilità dei regimi agevolativi per le persone fisiche trasferite in Italia, aggiornando l’art. 1, comma 154, L. 232/2016, e sancendo, a decorrere dai trasferimenti dal 2027, l’incompatibilità tra il regime dei neo-residenti e il nuovo regime degli impatriati, equiparando sotto tale profilo i soggetti fruenti dei vecchi impatriati. Prima della modifica, l’incompatibilità riguardava solo il vecchio regime e gli incentivi per docenti e ricercatori, mentre l’Agenzia delle Entrate aveva ammesso, nei periodi di imposta 2025-2026, il cumulo limitato dei regimi per redditi differenti. La nuova preclusione riguarda esclusivamente i trasferimenti dal 2027, lasciando invariati i requisiti di residenza interna ai fini dell’accesso ai regimi. La disposizione consente, pertanto, una pianificazione fiscale per ingressi anticipati nel 2026, sfruttando il vuoto normativo precedente e le aperture interpretative dell’Agenzia, senza incidere sulla determinazione della residenza secondo i criteri interni del TUIR.


Giurisprudenza

 
  • Sentenza n. 1345/16/2026 della Cgt del Lazio, commentata in “Separazioni, sono esenti anche i trasferimenti degli immobili ai figli”, IlSole24Ore del 07.04.2026, pagina 3: La Cgt Lazio, con la sentenza in esame, ha esteso l’esenzione ex art. 19 della L. 74/1987 anche ai trasferimenti immobiliari in favore dei figli disposti nell’ambito di accordi patrimoniali tra coniugi in sede di separazione o divorzio, escludendo l’applicazione di imposta di registro, bollo e altre imposte indirette. I giudici, in linea con l’orientamento della Cassazione, hanno affermato che la ratio della norma è quella di agevolare la sistemazione complessiva dei rapporti patrimoniali conseguenti alla crisi coniugale, ricomprendendo tutti gli atti funzionalmente collegati, anche se prevedono trasferimenti a terzi quali i figli. Nel caso concreto, l’atto, intervenuto quale modifica dei patti di separazione tramite negoziazione assistita, è stato ritenuto strumentale alla ridefinizione degli assetti patrimoniali tra i coniugi, con conseguente riconoscimento dell’esenzione, non rilevando che il trasferimento abbia comportato la cessazione di un contenzioso civile, considerata quale effetto e non causa dell’accordo.
  • Sentenza n. 8482/2026 della Corte di cassazione, commentata in “La Cassazione apre sull’affrancamento delle operazioni straordinarie”, Il Quotidiano del Commercialista dell’08.04.2026: Con la sentenza in esame, la Cassazione ha chiarito che l’opzione per l’imposizione sostitutiva ex art. 176, comma 2ter, TUIR, nelle operazioni straordinarie non può ritenersi validamente esercitata mediante comportamento concludente laddove questo si concretizzi in compensazioni contabili indebite, evidenziando che tale condotta esprime finalità elusive e non volontà di accesso al regime agevolativo. Pur non escludendo la possibilità di esercizio tacito dell’opzione, la Corte ribadisce la necessità di una concreta attuazione ab origine, coerente con la disciplina attuativa che subordina l’efficacia al versamento dell’imposta sostitutiva. La pronuncia si pone in continuità con l’orientamento rigoroso sul perfezionamento dell’opzione e mantiene attualità anche nel vigente regime di affrancamento unico. Inoltre, la Corte conferma, in tema di deducibilità dei costi, il principio di inerenza e congruità, riconoscendo la deducibilità di compensi per consulenza immobiliare solo entro limiti ragionevoli, quantificati nel caso concreto nel 5% del valore della transazione, con recupero a tassazione dell’eccedenza.
  • Ordinanza n. 8481/2026 della Corte di cassazione, commentata in “La domanda di accertamento con adesione non si estende al quadro RW”, Il Quotidiano del Commercialista del 08.04.2026: La Cassazione, con l’ordinanza in analisi, ha affermato che l’accertamento dei redditi esteri e la contestazione delle sanzioni per omesso quadro RW hanno seguito procedimenti autonomi, con la conseguenza che l’istanza di accertamento con adesione proposta avverso le sole sanzioni non ha sospeso i termini per il ricorso. Ciò in quanto le sanzioni RW, aventi natura non collegata al tributo, sono state correttamente contestate separatamente, senza possibilità di estensione degli effetti sospensivi propri dell’adesione relativa all’atto impositivo.


Prassi

    • Risoluzione n. 9 pubblicata il 24 febbraio 2026 dall’Agenzia delle Entrate, commentata in Fattura cartacea per la vendita di dispositivi medici imponibili IVA, Il Quotidiano del Commercialista del 08.04.2026: La Risoluzione n. 9/2026 dell’Agenzia delle Entrate interviene sul divieto di fatturazione elettronica in ambito sanitario, circoscrivendone l’ambito soggettivo ai soli esercenti professioni sanitarie vigilate ex art. 99 R.D. 1265/1934 o individuate con decreto ministeriale. Ne consegue che le prestazioni rese da tali soggetti verso persone fisiche devono essere documentate in formato analogico, mentre quelle aventi natura sanitaria ma effettuate da operatori non qualificati transitano tramite Sistema di Interscambio, con possibile disallineamento rispetto alle esigenze di tutela della privacy evidenziate dal Garante. Il perimetro applicativo include, ulteriori operatori sanitari (farmacie, strutture sanitarie, ottici) e talune cessioni di dispositivi medici, nonché le prestazioni veterinarie.


Civile e impresa

    • Patto di famiglia condizionato, ItaliaOggi del 07.04.2026, pagina 9: In tema di patto di famiglia ex artt. 768bis c.c., la giurisprudenza di legittimità ribadisce che l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni spetta esclusivamente ove, nelle società di capitali, sia trasferito al legittimario assegnatario il controllo di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1 del c.c., ovvero sia integrato un controllo già esistente, richiedendosi la titolarità di oltre il 50% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria. In difetto, come nei casi di trasferimento “monco” (es. nuda proprietà con usufrutto riservato al disponente), l’agevolazione è disconosciuta, non rilevando strumenti successivi quali patti parasociali. È ammesso anche il trasferimento parziale delle partecipazioni, purché idoneo a garantire il controllo e la continuità aziendale. Le attribuzioni compensative in favore dei legittimari non assegnatari non beneficiano dell’esenzione, ma sono soggette a imposta di donazione con applicazione di aliquote e franchigie determinate in base al rapporto tra disponente e beneficiari, con effetto mitigativo del carico fiscale. Diversamente, ove le compensazioni siano effettuate dal disponente, si configura un duplice presupposto impositivo. Permane, pertanto, una criticità sistematica legata all’onerosità delle compensazioni, che può ostacolare il passaggio generazionale dell’impresa.

Dottrina e Attualità

    • Presidio antielusivo giustificato se la scissione è a favore della beneficiaria preesistente”, Il Quotidiano del Commercialista del 07.04.2026: L’articolo analizza i limiti al riporto delle perdite e delle eccedenze fiscali che trovano applicazione nelle scissioni secondo le stesse regole delle fusioni quando vi è compenetrazione di patrimoni tra soggetti distinti, al fine di prevenire abusi fiscali tramite “bare fiscali”. Tali disposizioni, assumono rilevanza solo se la scissione avviene a favore di una società beneficiaria preesistente, mentre sono inapplicabili alle newco, estendendosi sia alle scissioni “tradizionali” ex art. 2506 c.c., sia a quelle mediante scorporo ex art. 2506.1 c.c.. Analogamente, nei conferimenti d’azienda fiscalmente neutrali a favore di società preesistente, il comma 5-bis dell’art. 176 TUIR richiama la disciplina antielusiva dell’art. 173, comma 10, facendo riferimento al patrimonio netto ante conferimento, applicando i limiti alle perdite ed eccedenze fiscali pregresse della società conferitaria e, nel caso di scorpori mediante scissione, anche a quelle trasferite dalla società scissa secondo il principio di subentro, fermo restando che le perdite e le eccedenze pregresse tra società già appartenenti al medesimo gruppo sono escluse dalle limitazioni.
    • Holding dinamiche con adempimenti IVA limitati”, Il Quotidiano del Commercialista del 10.04.2026: L’articolo evidenzia come la disciplina IVA delle holding ha distinto tra holding “statiche”, escluse dalla soggettività passiva ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. b) del DPR 633/1972, e holding “dinamiche”, qualificate come soggetti passivi ove abbiano svolto attività economiche. In tale ambito, la cessione di partecipazioni ha beneficiato del regime di esenzione, con la conseguente assenza dell’obbligo di emissione della fattura e di certificazione dei corrispettivi. I soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti hanno potuto optare per la dispensa dagli adempimenti, mentre, in difetto, sono rimasti tenuti agli obblighi dichiarativi e di liquidazione IVA, nonché alla registrazione dei corrispettivi. È stato inoltre chiarito che, per i soggetti in contabilità ordinaria, l’annotazione nel libro giornale nei termini di legge ha potuto sostituire la tenuta dei registri IVA, fermo restando l’obbligo di fornire i dati all’Amministrazione finanziaria su richiesta.
    • Il regime degli neo residenti scoraggia gli investimenti finanziari in Italia”, Il Quotidiano del Commercialista del 10.04.2026: Il regime dei neo residenti ex art. 24-bis TUIR ha mantenuto un’elevata attrattività nonostante l’inasprimento dell’imposta sostitutiva, ma ha mostrato criticità in relazione agli investimenti finanziari in Italia, in quanto la flat tax si è applicata esclusivamente ai redditi di fonte estera individuati secondo i criteri di territorialità “a specchio” dell’art. 23 TUIR; ne è derivato che i redditi finanziari di fonte italiana sono rimasti soggetti a imposizione ordinaria. In particolare, mentre i redditi di capitale sono stati qualificati come esteri in base alla residenza del soggetto erogante, anche se intermediati da operatori italiani, i redditi diversi di natura finanziaria sono stati considerati di fonte italiana quando riferiti a strumenti detenuti presso intermediari residenti o a partecipazioni in società italiane, restando esclusi dalla flat tax. Solo in ipotesi limitate di gestione o amministrazione di attività estere senza trasferimento in Italia è stata riconosciuta la natura estera dei redditi. Ne è conseguito che il regime ha di fatto disincentivato la canalizzazione degli investimenti finanziari nel mercato italiano, ostacolando l’obiettivo di attrarre capitali nel territorio nazionale.
 

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