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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 7 al 13 febbraio 2026

Scritto da Fidinam News | 13/02/2026

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Civile e impresa, Dottrina e attualità.

Legislazione



    • L. n. 199/2025, commentata in “Regime PEX applicabile se la soglia del 5% è raggiunta attraverso altre società del gruppo”, Il Quotidiano del Commercialista del 12.02.2026: La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto nel TUIR il nuovo comma 1.1 dell’art. 87, prevedendo che il regime PEX spetti solo per partecipazioni pari almeno al 5% del capitale o con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Ai fini della soglia del 5% rilevano anche le partecipazioni indirette detenute all’interno dello stesso gruppo, inteso come insieme di soggetti legati da controllo ex art. 2359 c.c., applicando il criterio della demoltiplicazione lungo la catena partecipativa. Ne consegue che il requisito può essere integrato sommando partecipazioni dirette e indirette, anche detenute da altre società del gruppo, con possibile applicazione della PEX pure in capo a società singolarmente “sotto-soglia”, se il gruppo nel suo complesso supera il 5%. Occorre quindi verificare la partecipazione complessivamente detenuta alla data della cessione, a prescindere dalla quota ceduta. Le nuove regole si applicano alle partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026, con regime transitorio basato sul criterio FIFO per evitare effetti retroattivi penalizzanti.



Giurisprudenza

 

    • Sentenza n. 26471/2025 della Corte di cassazione, commentata in “Trust con legge di Jersey, decide il giudice italiano”, IlSole24Ore del 09.02.2026, pagina 24: Con la sentenza in analisi, la Cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice italiano nelle controversie promosse dai creditori per contestare trust istituiti in Italia, anche se regolati dalla legge di Jersey. La scelta di una legge straniera quale legge regolatrice del trust non comporta infatti l’attribuzione della competenza esclusiva al giudice estero per le azioni di revocatoria, nullità o simulazione promosse dal creditore del disponente. La Corte richiama il criterio generale del domicilio del convenuto (nel caso, debitore e trustee domiciliati in Italia) e ribadisce che eventuali clausole di proroga della giurisdizione vincolano solo le parti del trust, non i terzi. Il creditore agisce a tutela della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., facendo valere un diritto proprio e non interno al rapporto di trust. Richiamata anche la Convenzione dell’Aja del 1985, che fa salve le norme imperative del foro, tra cui quelle a protezione dei creditori. Ne consegue che i rimedi previsti dall’ordinamento italiano restano pienamente esperibili davanti al giudice italiano, senza che la scelta della legge straniera possa derogare a norme inderogabili interne.
    • Sentenza n. 12832/19/2025 della Cgt di I grado di Roma, commentata in “Opere d’arte, per l’intento speculativo la vendita deve essere già prevista”, IlSole24Ore del 09.02.2026, pagina 20: Con la sentenza in analisi, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha individuato nella “preordinazione” – ossia l’intenzione già programmata di rivendere l’opera al momento dell’acquisto – il requisito decisivo per qualificare l’attività come esercizio d’impresa nel commercio d’arte. Il caso riguardava un contribuente, erede di una nota collezionista, cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato redditi d’impresa per la vendita di opere, ritenendolo mercante d’arte. La Corte ha richiamato la distinzione tra collezionista, speculatore occasionale e mercante d’arte, sottolineando che l’intento speculativo richiede un nesso funzionale tra acquisto e successiva rivendita. In assenza di prova circa la preordinazione e la provenienza delle opere, non è risultata dimostrata la qualifica di mercante d’arte.
    • Ordinanza n. 2777/2026 della Corte di cassazione, commentata in Antieconomicità dei costi infragruppo da valutare anche nel consolidato fiscale, Il Quotidiano del Commercialista del 10.02.2026: Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto indeducibili i canoni di locazione infragruppo corrisposti a una società immobiliare appartenente al medesimo consolidato fiscale, in presenza di un’operazione manifestamente antieconomica. La Corte ha chiarito che lo scostamento dal valore normale non costituisce prova automatica di maggior reddito, ma può assumere rilievo quale elemento indiziario grave, preciso e concordante, specie se supportato da ulteriori elementi (valori OMI, dati camerali). Anche nei rapporti tra società aderenti al consolidato nazionale, il principio di neutralità non esclude l’accertamento fondato sull’antieconomicità macroscopica dell’operazione. Ne consegue che lo scostamento dal valore normale del canone ex art. 9 TUIR può giustificare la ripresa a tassazione, con onere della prova contraria a carico del contribuente, senza violazione della disciplina sul transfer pricing interno.
    • Ordinanza n. 2786/2026 della Corte di cassazione, commentata in Assegnazioni agevolate ai soci con rettifica della detrazione, Il Quotidiano del Commercialista del 11.02.2026: Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha chiarito il trattamento IVA dell’assegnazione agevolata ai soci di immobili acquistati senza detrazione dell’imposta (ad esempio da privati), confermando l’esclusione dall’IVA in tali ipotesi. La Corte ha assimilato l’assegnazione ai soci all’autoconsumo “esterno” e ha ribadito che l’imposta non si applica se il bene non ha beneficiato, neppure parzialmente, del diritto alla detrazione, in linea con la prassi dell’Agenzia delle Entrate. Rileva, tuttavia, l’obbligo di rettifica della detrazione in presenza di lavori incrementativi eseguiti nel periodo di osservazione (10 anni per gli immobili), qualora l’IVA sui relativi costi sia stata detratta e l’utilità non sia esaurita. Se, invece, gli interventi configurano la realizzazione di una nuova unità immobiliare autonoma, la parte ampliata deve essere assoggettata autonomamente a IVA.

Prassi

 

    • Risposta ad interpello n. 27/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in L’affrancamento delle riserve retroagisce al 31 dicembre 2024, Il Quotidiano del Commercialista del 11.02.2026: Con la risposta in analisi, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta. In particolare, viene affermato che gli effetti dell’affrancamento retroagiscono al 31 dicembre 2024 (e non al 1° gennaio 2025), con conseguente necessità di indicare già nel quadro RS del modello REDDITI 2025 SC lo spostamento delle riserve tra le poste disponibili. L’omessa compilazione del prospetto negli anni precedenti non costituisce causa ostativa, pur restando impregiudicato il tema sanzionatorio. È ammesso il ravvedimento per il versamento insufficiente della prima rata dell’imposta sostitutiva e l’esercizio dell’opzione tramite dichiarazione tardiva entro 90 giorni. Infine, in merito al rapporto con il regime di trasparenza, la retrodatazione al 31 dicembre 2024 comporta che le riserve affrancate risultino già “libere” a fine 2024 e, in caso di distribuzione, soggette a ritenuta del 26%.

      • Risposta ad interpello n. 38/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentato in “Reddito di liquidazione della sas da imputare agli eredi in assenza di soci”, Il Quotidiano del Commercialista del 13.02.2026: Con la risposta a interpello in analisi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce i criteri di imputazione del reddito di una sas a seguito del decesso dell’unica socia accomandante e della successiva liquidazione, poi seguita dalla morte dell’accomandatario. In deroga alla regola di cui all’art. 2322 c.c., lo statuto prevedeva che gli eredi dell’accomandante non acquisissero lo status di soci, ma solo il diritto alla liquidazione della quota. Ne consegue che il reddito del periodo ante liquidazione va imputato interamente al socio accomandatario superstite, quale unico socio alla chiusura del periodo. Per i periodi intermedi di liquidazione, a seguito del decesso dell’accomandatario, il reddito è imputato agli eredi, quali titolari del diritto alla liquidazione dell’intero patrimonio.



Civile e impresa

 

    • Sentenza n. 2648/2026 della Corte di cassazione, commentata in “Nullo il testamento con l’aiuto dell’amministratore di sostegno”, IlSole24Ore del 10.02.2026, pagina 42: Con la sentenza in analisi, la Corte di cassazione ha dichiarato nullo il testamento pubblico redatto da un soggetto capace di intendere e di volere ma assistito dall’amministratore di sostegno, sebbene autorizzato dal giudice tutelare. La Corte ribadisce che l’art. 603 c.c. impone che il testatore manifesti personalmente la propria volontà al notaio alla presenza di due soli testimoni, senza intervento di soggetti estranei. L’amministrazione di sostegno non comporta di per sé incapacità di testare, salvo espressa e motivata limitazione ex art. 411, comma 4, c.c.; in mancanza, il beneficiario conserva piena capacità per gli atti personalissimi. Non sono ammissibili forme di testamento “assistito”: il giudice tutelare non può derogare alle forme inderogabili previste dalla legge. La presenza dell’amministratore altera le garanzie di spontaneità dell’atto e determina la nullità del testamento, anche in presenza di autorizzazione giudiziale.
    • Il rilascio dei beni ai creditori rende inefficaci gli atti di disposizione dell’erede”, Il Quotidiano del Commercialista del 13.02.2026: In presenza di eredità gravata da debiti, ripartiti tra i coeredi ex art. 752 c.c., il chiamato può tutelarsi rinunciando oppure accettando con beneficio d’inventario, evitando la confusione dei patrimoni e rispondendo entro il valore dei beni ricevuti. Dopo l’accettazione beneficiata, il pagamento dei creditori può avvenire mediante liquidazione individuale, liquidazione concorsuale (attivata su opposizione di un creditore, con formazione dello stato di graduazione) oppure tramite rilascio dei beni ai creditori ex art. 507 c.c. Quest’ultima modalità, avviene con dichiarazione unilaterale, da comunicare ai creditori e pubblicare in G.U., nonché da annotare e trascrivere nei registri competenti; segue la nomina di un curatore per la liquidazione. L’opzione è ammessa entro precisi termini e a condizione che riguardi tutti i beni e tutti i creditori. Con il rilascio, l’erede perde la disponibilità dei beni ma si libera dagli obblighi gestori e dal rischio di decadenza dal beneficio, restando esonerato da responsabilità per i debiti ereditari una volta eseguita la consegna.


Dottrina e Attualità



          • Ritenuta sui dividendi trasferiti al fiduciante non operata dalla fiduciaria”, Il Quotidiano del Commercialista del 10.02.2026: L’articolo chiarisce che, in presenza di una società fiduciaria, il fiduciante è l’effettivo proprietario delle partecipazioni, mentre la fiduciaria ne detiene solo la titolarità formale. La qualificazione fiscale di dividendi, plusvalenze e minusvalenze dipende quindi dalla natura giuridica del fiduciante. Per i dividendi, dal 1° gennaio 2018 si applica in via generale la ritenuta del 26%, con residuale rilevanza degli adempimenti CUPE e modello 770, salvo il regime transitorio per utili formatisi fino al 2017. La fiduciaria non opera ritenute sui dividendi di fonte italiana, che sono applicate dall’emittente o dall’intermediario (Monte Titoli), ma deve comunicare il regime fiscale del fiduciante. Diversamente, per i dividendi di fonte estera la fiduciaria opera come sostituto d’imposta. Il regime delle plusvalenze segue anch’esso la natura del fiduciante, con imposta sostitutiva del 26%, applicata dalla fiduciaria in caso di risparmio amministrato.
              • Spazi di convenienza presentando dopo il 29 gennaio il modello REDDITI 2025 omesso”, Il Quotidiano del Commercialista del 10.02.2026: L’articolo analizza il regime sanzionatorio applicabile all’omessa dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione tardiva. L’omissione comporta una sanzione del 120% delle imposte dovute, riducibile solo se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni mediante ravvedimento operoso; per il modello REDDITI 2025 il termine è scaduto il 29 gennaio 2026. Decorso tale termine, la presentazione spontanea della dichiarazione entro i termini di accertamento e in assenza di controlli consente l’applicazione della sanzione ridotta del 75%. Inoltre, se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di invio di quella dell’anno successivo, con pagamento di imposte, interessi e sanzioni, opera la causa di non punibilità penale. La disciplina si estende, in linea generale, anche a IVA e sostituti d’imposta, con novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 in tema di liquidazione automatica dell’IVA omessa.





 

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