Legislazione
- D.lgs. correttivo approvato dal CdM il 20.11.2025, commentato in “In arrivo una disciplina per la Convenzione Italia-Russia”, Il Quotidiano del Commercialista del 10.12.2025: Il decreto correttivo in esame introduce una disciplina organica volta a neutralizzare gli effetti della sospensione unilaterale, da parte della Federazione Russa (e della Bielorussia), di alcune disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. La norma stabilisce la sospensione speculare delle medesime previsioni sul fronte italiano, con identica decorrenza e durata, comportando l’applicazione delle aliquote domestiche piene sui flussi outbound e il recupero delle imposte estere ai sensi dell’art. 165 TUIR. La disciplina opera retroattivamente dalla data della sospensione russa (8 agosto 2023), consentendo interventi emendativi senza sanzioni e interessi, ed è applicabile fino al periodo d’imposta 2028. Resta da confermare, sul piano interpretativo, la possibilità di riconoscere un pieno accredito delle imposte russe in analogia ai casi di assenza di Convenzione, in coerenza con la ratio dell’intervento e con la prassi consolidata, pur nelle sue possibili implicazioni sistemiche e politiche.
- Modifiche del CdM al D.lgs. 231/2007, commentate in “Regimi di accesso al registro dei titolari effettivi differenziati”, Il Quotidiano del Commercialista del 09.12.2025: Le recenti modifiche all’art. 21 del DLgs. 231/2007 introducono un rilevante restringimento dell’accesso dei privati al registro dei titolari effettivi, ora subordinato alla dimostrazione di un interesse giuridico rilevante, diretto e attuale, fondato su evidenze documentate di non corrispondenza tra titolarità legale ed effettiva, in conformità alla direttiva (UE) 2024/1640 e alle richieste della Commissione europea. Contestualmente, la L. 182/2025 inserisce la nuova lettera f-bis, riconoscendo alle Pubbliche Amministrazioni l’accesso ai fini dei procedimenti di cui all’art. 10, primo comma, del decreto antiriciclaggio. I due interventi, pur incidendo sul medesimo articolo, configurano regimi distinti e coerenti con la diversa natura dei soggetti coinvolti. Permane una criticità sul piano della tecnica legislativa, per l’assenza di coordinamento formale tra provvedimenti approvati in tempi ravvicinati.
Giurisprudenza
- Ordinanza n. 32217 della Corte di Cassazione, commentata in “Restituzione della caparra con registro al 3%”, Il Quotidiano del Commercialista del 12.12.2025: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha affermato che l’atto di risoluzione consensuale di un contratto preliminare, con restituzione delle somme versate a titolo di caparra e acconto, è soggetto all’imposta di registro proporzionale del 3% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR 131/1986. In particolare, la risoluzione per mutuo dissenso è qualificata come un nuovo negozio giuridico autonomo che, producendo effetti restitutori, determina l’annullamento retroattivo del contratto originario. Ne consegue che la relativa tassazione in misura proporzionale prescinde sia dall’esistenza di un corrispettivo specifico sia dal verificarsi di un effettivo arricchimento patrimoniale in capo alle parti. Inoltre, tale impostazione si colloca in piena continuità con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia.
- Sentenza 956/3/2025 della Cgt di II grado della Toscana, commentata in “Quote societarie conferite nel trust esenti dall’imposta di successione”, IlSole24Ore dell’08.12.2025, pagina 22: La CGT della Toscana, con la sentenza in analisi, ha affermato che il conferimento di partecipazioni in trust può accedere all’agevolazione ex art. 3, comma 4-ter, TUS, purché ricorrano i presupposti normativi, rilevando però la necessità che i beneficiari finali siano titolari di un diritto incondizionato al trasferimento della partecipazione idonea a consentire l’acquisizione o integrazione del controllo. La pronuncia evidenzia criticità applicative alla luce dell’introduzione dell’art. 4-bis TUS, specie nei casi di scelta tra tassazione in entrata e tassazione in uscita. Persistono incertezze interpretative circa le condizioni per l’esenzione, anche alla luce dei principi richiamati nel Position paper STEP 2025 e nella risoluzione 110/E/2009, nonché della necessità di evitare disomogeneità tra prelievo anticipato e riconoscimento dell’agevolazione. L’indirizzo dell’Amministrazione sembrerebbe richiedere, ai fini del beneficio, la devoluzione pro-indiviso della partecipazione ai beneficiari, rendendo il quadro complessivo di difficile ricostruzione sistematica.
- Conclusioni dell’Avvocato generale in relazione alle cause riunite C-684/24 e C-865/24, commentata in “Disciplina italiana su titolarità effettiva di trust e mandati fiduciari in linea con l’Ue”, Il Quotidiano del Commercialista del12.12.2025: L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, nelle Conclusioni in esame, ha ritenuto compatibile con il diritto UE la disciplina dell’art. 31 della direttiva (UE) 2015/849 in materia di accesso alle informazioni sui titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini. In particolare, l’estensione del regime dei trust ai mandati fiduciari non compromette né la validità della direttiva né il suo effetto utile, risultando funzionale agli obiettivi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Inoltre, è considerata legittima una normativa nazionale che consenta l’accesso ai dati anche a soggetti privati titolari di un interesse giuridico diretto, concreto e attuale, purché adeguatamente dimostrato. Infine, non è ritenuto contrario all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE l’affidamento a un organo non giurisdizionale della valutazione delle richieste di deroga all’accesso, a condizione che sia garantita una tutela giurisdizionale effettiva successiva.
- Sentenze nn. 32155 e 32156 della Corte di Cassazione, commentate in “Esclusa l’esterovestizione se non si dimostra la costruzione artificiosa”, Il Quotidiano del Commercialista del 12.12.2025: Con le sentenze in esame, la Corte di Cassazione ha confermato che l’esterovestizione sussiste solo in presenza di strutture meramente artificiose, prive di effettiva sostanza economica e finalizzate a un vantaggio fiscale. Ai fini dell’art. 73, comma 3, TUIR, la residenza fiscale viene individuata mediante una valutazione complessiva di elementi sostanziali, quali (i) sede statutaria, (ii) amministrazione centrale e (iii) luogo di assunzione delle decisioni strategiche. In linea con la giurisprudenza UE, la mera scelta di uno Stato a fiscalità più favorevole non è di per sé abusiva, rilevando invece l’eventuale carattere solo apparente della localizzazione estera e l’assenza di una reale operatività economica.
Prassi
- Emendamenti OIC definitivi dell’8 dicembre 2025, commentata in “Affrancamento di riserve con riduzione generica del patrimonio netto”, Il Quotidiano del Commercialista del 10.12.2025: L’OIC, pubblicando gli emendamenti definitivi ai principi contabili nazionali, è intervenuto su OIC 13, 16 e 24 per chiarire il trattamento degli acquisti con opzione di rivendita, prevedendo l’iscrizione del bene solo se l’acquirente è ragionevolmente certo della mancata esercizio dell’opzione. Sul fronte delle immobilizzazioni immateriali viene ammessa, in casi circoscritti, la commisurazione dell’ammortamento ai ricavi. Inoltre, modifiche rilevanti interessano l’OIC 25, con la previsione dell’iscrizione del debito per imposta sostitutiva in contropartita a una riserva di patrimonio netto e il correlato riversamento delle imposte differite eventualmente stanziate. Infine, gli emendamenti a OIC 16 e 31 introducono una nuova voce del conto economico (“C.17-ter”) per gli effetti dell’attualizzazione dei fondi oneri. Sul punto, le novità si applicano dal 2026, con facoltà di adozione anticipata dal 2025 e disciplina di prima applicazione conforme all’OIC 29.
- Risposta ad istanza di interpello n. 307/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “I compensi per l’incarico in un collegio consultivo tecnico sono redditi assimilati al lavoro dipendente”, Il Quotidiano del Commercialista del 10.12.2025: La risposta in esame chiarisce che i compensi percepiti da un magistrato per l’incarico pluriennale di presidente di un collegio consultivo tecnico rientrano nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c-bis) del TUIR. L’incarico, conferibile a professionisti con adeguata qualificazione, non richiedeva un collegamento funzionale con le mansioni esercitate nell’ambito del ruolo pubblico. In via generale, viene ribadito che per i dipendenti pubblici i compensi percepiti in relazione a incarichi esterni si qualificano come (i) redditi assimilati, se correlati alle funzioni della qualifica, ovvero, in via residuale, come (ii) redditi diversi quando si tratta di prestazioni occasionali prive dei requisiti di continuità e organizzazione.
Civile e impresa
- Legge n. 182/2025, commentata in “La riforma di restituzione libera la circolazione degli immobili donati”, Il Quotidiano del Commercialista del 09.12.2025: L’art. 44 della Legge in esame ha riformato in modo incisivo l’azione di restituzione, intervenendo sul regime degli immobili di provenienza donativa e sulla tutela dei legittimari. In particolare, il nuovo art. 563 c.c. prevede che la riduzione della donazione non pregiudichi più i terzi acquirenti a titolo oneroso, imponendo al donatario l’obbligo di compensare in denaro i legittimari quando l’immobile sia stato alienato. Il legittimario può dunque ottenere la restituzione solo dal donatario, mentre gli aventi causa a titolo gratuito rispondono entro i limiti del vantaggio conseguito. Restano ferme l’opponibilità della domanda di riduzione ai sensi dell’art. 2652 c.c. e la finalità di favorire la circolazione degli immobili provenienti da donazione. Le nuove disposizioni si applicano alle successioni aperte dal 18 dicembre 2025; per quelle anteriori opera un regime transitorio che consente l’esercizio dell’azione di restituzione nei confronti degli aventi causa solo se, entro sei mesi, siano stati notificati e trascritti gli atti previsti dall’art. 563 comma 4 c.c.
Dottrina e Attualità
- “Strumenti giuridici per lo scorporo “verticale” alla prova della convenienza”, Il Quotidiano del Commercialista del 09.12.2025: L’operazione di scorporo “verticale” può essere realizzata tramite conferimento o mediante scissione ex art. 2506.1 c.c. Tuttavia, quest’ultima risulta nella generalità dei casi fiscalmente più efficiente, poiché, quando la partecipazione non integra controllo o collegamento né supera le soglie dell’art. 177 comma 2-bis TUIR, il conferimento determinerebbe una plusvalenza imponibile, mentre la scissione beneficia della neutralità ex art. 173 comma 15-ter TUIR. Inoltre, anche qualora sussistano i presupposti per applicare i regimi di realizzo controllato ex artt. 175 e 177 TUIR, la scissione rimane preferibile in quanto evita qualsiasi imponibilità e consente la retrodatazione del possesso ai fini PEX. Tuttavia, se la partecipazione era iscritta nell’attivo circolante nel primo bilancio della scorporante, la scissione trasferirebbe alla beneficiaria la mancanza del requisito PEX, mentre il conferimento, qualora la conferitaria iscriva la partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie, permette di recuperare il requisito dell’art. 87 comma 1 lett. b) TUIR.
- “Regole sulla presunzione legale relativa di residenza a carattere innovativo”, Il Quotidiano del Commercialista del 09.12.2025: Il DLgs. 209/2023 ha modificato l’art. 2 comma 2 del TUIR, introducendo dal 2024 criteri alternativi di residenza fiscale basati su residenza civilistica, domicilio fondato sulle relazioni personali e familiari, presenza fisica anche per frazioni di giorno e iscrizione anagrafica con presunzione relativa. Tuttavia, resta invariato il comma 2-bis, che continua a prevedere la presunzione legale di residenza per i cittadini italiani trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata, con inversione dell’onere della prova. Tale presunzione, avendo natura sostanziale e carattere innovativo, si applica solo ai soggetti iscritti all’AIRE ed emigrati in uno Stato “black list” dopo il 1° gennaio 1999. Ne deriva che per chi era già iscritto o aveva perso la cittadinanza a tale data l’onere probatorio resta in capo all’Amministrazione.
- “Nuove regole sulle patenti per titolari di visto negli Stati Uniti: validità massima di un anno”, Salussolia & Associates dell’8.12.2025: La Florida ha introdotto una regola che limita a un anno la validità di patenti e carte d’identità rilasciate ai titolari di visti temporanei, a prescindere dalla durata del periodo autorizzato indicato nei documenti USCIS. Il provvedimento, giustificato come adeguamento al REAL ID Act, sostituisce la precedente prassi che consentiva validità pluriennali e comporta un rinnovo annuale con maggiori oneri amministrativi. La misura vale solo in Florida e non incide sulla normativa federale in materia di immigrazione.
- “Rischi di interposizione per il trust con una private trust company”, Il Quotidiano del Commercialista del 12.12.2025: L’utilizzo del trust, anche a seguito delle novità introdotte dal D.lgs. 139/2024, è in costante crescita nelle operazioni di riorganizzazione patrimoniale familiare, talora accompagnato dal ricorso a private trust company o strutture analoghe. In presenza di collegamenti con l’Italia, tuttavia, assume rilievo il rischio di disconoscimento del trust ai fini fiscali, in particolare ove disponente o beneficiari mantengano poteri di influenza sull’operato del trustee. La prassi dell’Agenzia delle Entrate valorizza, infatti, l’effettiva indipendenza del trustee e la distanza della famiglia dal veicolo gestorio. Ne deriva che la partecipazione della famiglia in una private trustee company difficilmente risulta compatibile con tali requisiti. In caso di interposizione, i redditi del trust sono imputati al soggetto interponente, con possibili effetti anche in materia di imposta sulle successioni e donazioni.
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