Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.
Legislazione
- D.lgs. 88/2025, commentato in “Operativa la revisione delle operazioni straordinarie transfrontaliere”, Il Quotidiano del Commercialista dell’8.7.2025: Il D.Lgs. in oggetto introduce disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 19/2023 in materia di operazioni straordinarie transfrontaliere. In particolare, esse riguardano: (i) l’estensione della disciplina anche a società di persone, enti non societari e operazioni internazionali extra-UE; e (ii) alcune semplificazioni procedurali. Inoltre, le modifiche coinvolgono anche la scissione mediante scorporo, che ora può riguardare l’intero patrimonio della società scissa e coinvolgere beneficiarie preesistenti.
- DL 95/2025, commentato in “Difficile il passaggio dal margine all’IVA del 5% per i beni da collezione”, Il Quotidiano del Commercialista del 7.7.2025: L’art. 9 del DL in oggetto introduce l’aliquota IVA ridotta del 5% per le cessioni di oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato, al di fuori del regime del margine, in attuazione dell’art. 98-bis della Direttiva 2006/112/Ce. Nello specifico, il passaggio dal regime del margine al regime ordinario avviene per singola operazione con comportamento concludente e obbligo di comunicazione in dichiarazione IVA. Per il metodo globale, invece, è necessario il previo passaggio all’analitico e la rettifica delle liquidazioni del primo semestre. La misura, infine, si applica alle operazioni dal 1° luglio 2025.
- DL 84/2025, commentato in “Allo studio la facoltà di proroga del nuovo regime degli impatriati”, Il Quotidiano del Commercialista del 10.7.2025: Una proposta emendativa al DL in esame introduce la possibilità di prorogare di tre anni l’agevolazione riguardante il nuovo regime degli impatriati (art. 5 del D.lgs. 209/2023), subordinatamente a investimenti qualificati in Italia. L’opzione va esercitata mediante il versamento di una fee, pari al 0,5% del reddito agevolato, e impegno a mantenere la residenza fiscale per 4 anni. Tuttavia, gli importi minimi si riducono in presenza di figli a carico.
Giurisprudenza
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 16608/2025, commentata in “Non territorialmente rilevante il trasporto del Santo nei cinque continenti”, Il Quotidiano del Commercialista del 7.7.2025: La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha riconosciuto che i servizi di trasporto resi da una società a favore dell’evento “Don Bosco visita i suoi” sono accessori a un’attività culturale, dunque non rilevanti territorialmente in Italia (art. 7-quinquies DPR 633/72). La Corte richiama la giurisprudenza UE (C-327/94), secondo cui anche prestazioni commerciali possono seguire la deroga se strettamente funzionali alla manifestazione.
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 25348/2025, commentata in “Autoriciclaggio anche con uso del proprio conto corrente”, IlSole24Ore del 10.7.2025, pagina 34: Con la sentenza in esame, la Cassazione ha confermato la condanna per autoriciclaggio, ritenendo integrato il reato anche in presenza di operazioni tracciabili, ove risultino idonee a ostacolare, anche solo potenzialmente, l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro. Il caso, nello specifico, riguardava il versamento su conti personali di somme provenienti da delitti precedentemente commessi, successivamente impiegate per l’acquisto titoli.
Prassi
- Riposta ad interpello n. 81/2025, commentata in “Per le stock options spazio all’esenzione italiana”, Il Quotidiano del Commercialista del 9.7.2025: Con la risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di assegnazione delle azioni quale componente di retribuzione, se durante il vesting period il dipendente è residente e lavora all’estero, il reddito risulta imponibile esclusivamente nello Stato estero, anche se la corresponsione avviene dopo il trasferimento della residenza in Italia. Tale interpretazione si fonda sull’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni (nel caso di specie, tra Italia e Regno Unito). Sul punto, è importante sottolineare come si tratti di un orientamento innovativo rispetto alla prassi precedente, che potrebbe incidere già sui versamenti per il 2024.
- Riposta ad interpello n. 145/2025, commentata in “Trust interposto, l’accertamento del Fisco spesso in fuori gioco”, Il Sole24Ore dell’8.7.2025, pagina 38: La risposta in oggetto esamina l’approccio contraddittorio in tema di trust. Infatti, pur richiamando l’art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973 sull’interposizione, l’analisi svolta è quella tipica della verifica di soggettività passiva ex art. 73 TUIR. L’Amministrazione basa infatti le conclusioni sulle clausole dell’atto istitutivo, riconoscendo autonomia fiscale al trust. Tale prassi, che confonde due ambiti distinti, rischia di produrre atti impositivi viziati o contraddittori.
- Risposta ad interpello n. 175/2025 commentata in “Va tassata in Italia la plusvalenza realizzata dal trust opaco americano”, IlSole24Ore del 5.7.2025, pagina 24: La risposta in esame conferma la tassazione in Italia della plusvalenza realizzata da un trust opaco statunitense per la cessione di una partecipazione in una società estera, il cui valore deriva in prevalenza da un immobile situato in Italia, ai sensi dell’articolo 23, comma 1-bis del TUIR, considerando che la convenzione Italia-USA consente l’imposizione italiana (art. 1., par. 12). Inoltre, non è altresì applicabile l’esenzione per plusvalenze non qualificate realizzate da soggetti white list (art. 5, comma 5, D.lgs. 461/1997), in virtù della deroga contenuta nel comma 5-bis.
Dottrina e Attualità
- “Proventi da OICR con tassazione al 26% e minusvalenze deducibili”, Il Quotidiano del Commercialista del 7.7.2025: I proventi percepiti da persone fisiche, derivanti da quote di OICR non immobiliari, sono qualificati come redditi di capitale ex art. 44 co. 1 lett. g) del TUIR e soggetti a ritenuta del 26% (ridotta al 12,5% per proventi da titoli pubblici). In particolare, la ritenuta è applicata: (i) a titolo d’acconto, per i soggetti che detengono quote nell’esercizio di un’attività d’impresa; oppure (ii) a titolo d’imposta, per tutti gli altri soggetti. Sul punto le minusvalenze, a differenza delle plusvalenze, rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria.
- “Prima casa per l’emigrato all’estero per motivi non lavorativi”, Il Quotidiano del Commercialista del 9.7.2025: L’art. 2 del D.L. 69/2023 modifica la lett. a) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986, introducendo condizioni specifiche per l’accesso all’agevolazione “prima casa” da parte dei soggetti trasferiti all’estero per motivi di lavoro. Dal 14 giugno 2023, tali contribuenti possono beneficiare dell’agevolazione anche senza trasferire la residenza entro 18 mesi, a condizione di aver risieduto o lavorato in Italia per almeno cinque anni e di acquistare l’immobile nel Comune di nascita o in quello di ultima residenza o lavoro in Italia. Invece, i soggetti all’estero per motivi diversi dal lavoro devono rispettare l’ordinario requisito del trasferimento di residenza entro 18 mesi.
- “Affrancabili anche le riserve distribuite nel 2025”, Il Quotidiano del Commercialista del 10.7.2025: L’art. 14 del D.Lgs. 192/2024 consente l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio 2023 e ancora presenti nel bilancio 2024. Sul punto, le distribuzioni avvenute nel 2024 riducono l’importo affrancabile, mentre quelle del 2025 rilevano solo se non fondate su delibere del 2024. L’affrancamento, inoltre, è ammesso anche per riserve imputate a capitale sociale.
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