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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 4 al 10 ottobre 2025

Scritto da Fidinam News | 10/10/2025

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina, Attualità.

Legislazione

  • Schema di decreto in attuazione della direttiva (UE) 2024/1640, commentato in “Titolari effettivi, accesso mirato per i dati antiriciclaggio”, IlSole24Ore del 3.10.2025, pag. 4: Il Consiglio dei ministri ha approvato la modifica dell’art. 21 del D.Lgs. 231/2007, in attuazione della direttiva UE 2024/1640, introducendo un accesso selettivo al registro dei titolari effettivi. L’accesso al pubblico non sarà più indistinto, ma consentito solo a soggetti privati che dimostrino un interesse giuridico diretto, concreto e attuale, dietro pagamento dei diritti di segreteria. Le richieste dovranno essere motivate e corredate da evidenze documentali che giustifichino la consultazione, escludendo mere curiosità o schermature collettive per interessi individuali. Il sistema si basa su istanze circostanziate e verificabili, con regole anti-abuso per enti rappresentativi di interessi diffusi. Tuttavia, il registro della titolarità effettiva è ancora fermo, e la reale efficacia dipenderà dall’avvio operativo.
  • DM 11 luglio 2025 Ministero del Lavoro, commentato in “Aiuti e taglio dei contributi per chi si mette in proprio”, IlSole24Ore del 06.10.2025, pag. 24: Dal 15 ottobre 2025 partono i nuovi incentivi all’autoimpiego, che si rivolgono a giovani under 35 inoccupati, inattivi, disoccupati o in condizioni di marginalità. Sono finanziabili attività autonome, imprese individuali, società (Snc, Sas, Srl, cooperative) e professionisti. Per il Centro-Nord sono previsti voucher fino a 30mila euro (40mila per investimenti innovativi) e contributi fino al 65% delle spese su investimenti fino a 200mila euro, con 305 milioni di fondi. Per il Sud l’incentivo “Resto al Sud 2.0” concede fino a 40mila euro (50mila se innovativi) e copertura fino al 75% delle spese, con fondi pari a 495 milioni.


Giurisprudenza

  • Sentenza n. 3510/2025 Corte di giustizia I grado di Milano, commentata in “Partita Iva da cancellare dopo un contraddittorio”, ItaliaOggi del 6.10.2025, pag. 26: La Corte di giustizia di I grado di Milano, ha dichiarato illegittima la chiusura d’ufficio della partita Iva se non preceduta da comunicazione preventiva. Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 156803/2023 ha disciplinato l’obbligo di instaurare un contraddittorio anticipato mediante invito a chiarimenti, cui il contribuente può replicare entro sessanta giorni. Tale contraddittorio deve essere effettivo e l’atto di cessazione deve risultare motivato tenendo conto delle osservazioni ricevute. L’omissione di questa fase procedimentale priva di valore la garanzia di partecipazione riconosciuta al contribuente. La chiusura fondata esclusivamente sull’inattività triennale integra violazione del principio di contraddittorio endoprocedimentale.
  • Ordinanza n. 26784/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Per la responsabilità delle beneficiarie non serve l’avviso di accertamento”, Il Quotidiano del Commercialista, 7.10.2025: La Corte ha stabilito che nelle scissioni le società beneficiarie rispondono illimitatamente dei debiti tributari della scissa, anche senza notifica diretta dell’avviso di accertamento. Nel dettaglio, è stata richiamata la sentenza della Corte Cost. n. 90/2018, che ha legittimato la responsabilità illimitata delle beneficiarie per la natura pubblicistica del credito fiscale, in deroga ai limiti previsti dal Codice Civile. In altri termini, la beneficiaria non può eccepire la mancata conoscenza dell’accertamento notificato alla scissa prima dell’operazione di scissione. L’ordinanza conferma l’orientamento che rafforza la tutela dell’Erario e impone attenzione ai rischi fiscali nelle operazioni straordinarie.
  • Sentenza n. 26673/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Ai fini IMU può essere fabbricabile l’area urbana in F/1”, Il Quotidiano del Commercialista del 7.10.2025:  La Corte di Cassazione ha stabilito che le aree urbane censite al Catasto nella categoria F/1, prive di rendita catastale, possono essere considerate fabbricabili ai fini IMU se lo strumento urbanistico comunale ne prevede l’edificabilità. L’imposta deve quindi essere calcolata sul valore venale in comune commercio. Le aree urbane non possono qualificarsi né come fabbricati, in quanto prive di costruzioni, né come terreni agricoli, trattandosi di suolo già trasformato. È esclusa la natura pertinenziale, salvo che l’area sia accatastata unitariamente al fabbricato. La minore o maggiore potenzialità edificatoria incide invece sul valore venale e quindi sull’IMU dovuta.
  • Sentenza n. 26928/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Sicaf senza benefici fiscali sugli interventi edilizi”, IlSole24Ore del 08.10.2025, pag. 38: La Cassazione, con sentenza n. 26928 del 7 ottobre 2025, ha escluso che una Sicaf proprietaria di un immobile possa beneficiare dell’agevolazione prevista dall’art. 7 DL 34/2019, riservata alle imprese di costruzione o ristrutturazione. La norma prevede l’imposta di registro fissa per l’acquisto di fabbricati destinati a demolizione, ricostruzione o ristrutturazione e successiva alienazione, ma solo se effettuati da imprese edilizie. La Sicaf, per legge, ha come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio e non lo svolgimento di attività edilizia. La ristrutturazione realizzata tramite appalto non muta la natura finanziaria dell’attività della Sicaf. La Corte richiama il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative, che impedisce applicazioni analogiche. Pertanto, l’agevolazione non è riconoscibile a soggetti estranei al comparto delle costruzioni.


Prassi

  • Risposta ad interpello n. 69/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Le comunicazioni per il bonus investimenti 4.0 non impattano su REDDITI 2025”, Il Quotidiano del Commercialista 6.10.2025: Il credito d’imposta 4.0 va indicato nel modello REDDITI 2025 (quadro RU) per gli investimenti effettuati nel 2024, senza rilievo delle comunicazioni di cui al DM 24 aprile 2024. Secondo l’Agenzia (interpelli nn. 260/2024 e 69/2025), tali comunicazioni non incidono sulla maturazione del credito, che nasce con l’effettuazione dell’investimento ex art. 109 TUIR, ma solo sulla possibilità di utilizzo in compensazione. In RU5 va riportato l’importo maturato; per i beni immateriali 4.0 occorre segnalare anche quelli prenotati nel 2024 e completati entro il 2025. Vanno compilati i righi RU130 e RU140 con i costi agevolabili. Le FAQ GSE del 29 settembre 2025 hanno confermato la disciplina e chiarito le regole transitorie per gli investimenti prenotati entro il 2024 e conclusi successivamente.
  • Risoluzione n. 50/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Stretta sul diritto alla restituzione dell’Iva”, IlSole24Ore 4.10.2025, pag. 24: L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 50/2025, ha chiarito l’applicazione dell’art. 30-ter del D.P.R. IVA. La questione riguarda i casi di riqualificazione dei contratti di appalto come somministrazione di lavoro. In tali ipotesi è stato negato il diritto alla detrazione dell’Iva per invalidità del titolo giuridico. I committenti si sono visti richiedere il versamento dell’Iva indebitamente detratta. L’art. 30-ter consente al prestatore di chiedere il rimborso all’Erario previa restituzione al committente; tuttavia, l’Agenzia ha escluso il rimborso in presenza di invalidità del contratto, assimilando il caso a frode. Questa interpretazione contrasta con i principi unionali di neutralità e proporzionalità. La Corte di Giustizia UE ha infatti riconosciuto il rimborso anche per operazioni inesistenti.



Civile e impresa

  • Illegittima la delibera che a maggioranza affitta il terrazzo condominiale”, IlSole24Ore del 08.10.2025, pag. 39: Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12930 del 23 settembre 2025, ha annullato due delibere condominiali che concedevano in locazione, a maggioranza, il terrazzo comune a un solo condomino. La decisione si fonda sull’art. 1102 Cod. civ. e sull’orientamento della Cassazione (sentt. 22435/2011 e 16557/2023), secondo cui la locazione di un bene comune è legittima solo se non è possibile un uso diretto e paritario da parte di tutti i partecipanti. Nel caso concreto, il regolamento condominiale disciplinava l’uso esclusivo del terrazzo solo tramite prenotazione, confermandone la piena fruibilità da parte di tutti. Ne consegue che la concessione esclusiva a un singolo, anche se deliberata a maggioranza, lede il diritto fondamentale di godimento comune. L’assemblea può autorizzare la locazione solo in presenza di un’impossibilità oggettiva di utilizzo diretto da parte di ciascun condomino.


Dottrina e Attualità

  • Ritenute a titolo d’imposta per i redditi di capitale pagati ai non residenti”, Il Quotidiano del Commercialista del 08.10.2025: L’art. 23, co. 1, lett. b) del TUIR stabilisce che i redditi di capitale corrisposti a non residenti sono imponibili in Italia, salvo specifiche deroghe. Tra queste rientrano gli interessi su depositi e conti correnti bancari e postali, nonché ulteriori esenzioni per soggetti residenti in Stati “white list”. In mancanza di esenzione, le convenzioni internazionali attribuiscono spesso all’Italia il potere impositivo, con aliquote ridotte. Le ritenute, operate da emittenti o intermediari, sono di norma a titolo d’imposta e variano dal 12,5% (titoli di Stato) al 26%. In casi residuali, se il prelievo non è a titolo d’imposta, il non residente deve presentare dichiarazione. Rileva il principio di “effettivo debitore” del reddito, non di mero incaricato al pagamento. Per beneficiare delle esenzioni, il non residente deve comunicare il proprio status alla controparte.
  • Effetti distorsivi nel riallineamento di partecipazioni in caso di FTA”, Il Quotidiano del Commercialista, 6.10.2025: La prima applicazione dei principi IAS/IFRS (FTA) opera in regime di neutralità fiscale, disattivando gli effetti contabili su poste pregresse per evitare fenomeni impositivi anomali. Tuttavia, possono emergere differenziali di valore non intercettati dalla regola del “realizzo giuridico”, con conseguente distorsione. Il D.Lgs. 192/2024 ha introdotto un regime opzionale di riallineamento, che consente di affrancare fiscalmente i maggiori o minori valori emersi, sia a saldo complessivo sia per singola fattispecie. Tale meccanismo elimina divergenze qualitative e quantitative, incluse quelle relative a plus/minusvalori di attività materiali, immobiliari o diritti d’uso. Alcune differenze, invece, restano neutrali per effetto del riassorbimento naturale previsto dal TUIR. Per i professionisti, il tema rileva soprattutto in caso di partecipazioni, dove la diversa qualificazione contabile può determinare effetti fiscali non coerenti.
  • Diversi adempimenti per la società semplice dopo la trasformazione agevolata il Quotidiano del Commercialista 6.10.2025: La trasformazione agevolata in società semplice comporta una serie di adempimenti fiscali. In materia IVA, occorre fatturare le estromissioni di beni dall’impresa, assimilate a cessioni ex art. 2 DPR 633/72, e presentare la comunicazione di cessazione attività tramite modello AA7/10. Sono previste sanzioni in caso di omissioni, generalmente in misura fissa. Sul piano reddituale, la società di capitali trasformata deve chiudere il periodo d’imposta e presentare dichiarazione con quadro RQ, mentre la società di persone non interrompe il periodo, mantenendo la trasparenza ai soci. La società semplice risultante è tenuta a presentare le dichiarazioni anche per i periodi antecedenti non ancora dichiarati. Inoltre, deve versare entro il 16 aprile 2026 le ritenute ex art. 27 DPR 600/73 sugli utili in sospensione d’imposta presenti al momento della trasformazione.





 

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